Art. 36. Contenuti della pianificazione 1. Le disposizioni del presente titolo in merito ai contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sono specificate e integrate da quanto disposto dall'allegato che costituisce parte integrante della presente legge. 2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta d'intesa con la conferenza Regione-autonomie locali, puo' modificare l'allegato di cui al comma 1, per dare attuazione a normative comunitarie o nazionali ovvero per adeguare le sue previsioni anche in considerazione dei risultati dell'applicazione della presente legge.