Art. 36.
                   Contenuti della pianificazione
    1.  Le  disposizioni  del  presente titolo in merito ai contenuti
degli  strumenti  di  pianificazione  territoriale e urbanistica sono
specificate   e   integrate  da  quanto  disposto  dall'allegato  che
costituisce parte integrante della presente legge.
    2.  Il consiglio regionale, su proposta della giunta d'intesa con
la conferenza Regione-autonomie locali, puo' modificare l'allegato di
cui  al  comma  1,  per  dare  attuazione  a  normative comunitarie o
nazionali   ovvero   per   adeguare   le   sue  previsioni  anche  in
considerazione dei risultati dell'applicazione della presente legge.