Art. 37. Localizzazione delle opere di interesse statale 1. L'intesa in ordine alla localizzazione delle opere pubbliche di interesse statale non conformi agli strumenti urbanistici, di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, nonche' all'art. 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210, e' espressa, anche in sede di conferenza dei servizi: a) dalla giunta regionale, per le opere di rilievo nazionale o regionale ovvero che riguardino il territorio di due o piu' province; b) dalla provincia nei restanti casi. 2. L'intesa di cui al comma 1, e' espressa sentiti i comuni interessati, i quali si pronunciano entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine, si prescinde dal parere. 3. La giunta regionale specifica i criteri di classificazione delle opere di interesse statale, ai fini della definizione delle competenze di cui al comma 1. 4. Nel caso di opere pubbliche di interesse statale gia' previste dagli strumenti urbanistici comunali approvati, la dichiarazione di conformita' urbanistica resa dal comune sostituisce l'intesa disciplinata dalle disposizioni richiamate dal comma 1. 5. Per le modifiche ad opere gia' assentite che derivino da approfondimenti progettuali o da adeguamenti tecnico- funzionali non si da' luogo all'intesa qualora il comune ne dichiari la conformita' urbanistica. 6. Per la localizzazione delle opere pubbliche di interesse statale, le amministrazioni interessate possono richiedere alla Regione l'attivazione delle procedure di cui all'art. 40.