Art. 37.
           Localizzazione delle opere di interesse statale
    1.  L'intesa  in ordine alla localizzazione delle opere pubbliche
di  interesse statale non conformi agli strumenti urbanistici, di cui
all'art. 81  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 luglio
1977,  n.  616,  al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, nonche' all'art. 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210,
e' espressa, anche in sede di conferenza dei servizi:
      a) dalla  giunta regionale, per le opere di rilievo nazionale o
regionale ovvero che riguardino il territorio di due o piu' province;
      b) dalla provincia nei restanti casi.
    2.  L'intesa  di  cui  al  comma  1, e' espressa sentiti i comuni
interessati,  i  quali  si  pronunciano  entro il termine di sessanta
giorni  dal  ricevimento  degli  atti.  Trascorso  tale  termine,  si
prescinde dal parere.
    3.  La  giunta  regionale  specifica i criteri di classificazione
delle  opere  di  interesse  statale, ai fini della definizione delle
competenze di cui al comma 1.
    4. Nel caso di opere pubbliche di interesse statale gia' previste
dagli  strumenti  urbanistici comunali approvati, la dichiarazione di
conformita'   urbanistica   resa   dal  comune  sostituisce  l'intesa
disciplinata dalle disposizioni richiamate dal comma 1.
    5.  Per  le  modifiche  ad  opere  gia' assentite che derivino da
approfondimenti  progettuali o da adeguamenti tecnico- funzionali non
si  da' luogo all'intesa qualora il comune ne dichiari la conformita'
urbanistica.
    6.  Per  la  localizzazione  delle  opere  pubbliche di interesse
statale,  le  amministrazioni  interessate  possono  richiedere  alla
Regione l'attivazione delle procedure di cui all'art. 40.