Art. 38.
             Opere di interesse regionale o provinciale
    1.  Al  fini  della  realizzazione delle opere pubbliche previste
dagli atti di programmazione ovvero dagli strumenti di pianificazione
territoriale regionali o provinciali, continua a trovare applicazione
quanto disposto dall'art. 158 della legge regionale n. 3 del 1999.