Art. 39.
                     Opere di interesse comunale
    1.  Il comune provvede con il POC alla localizzazione delle opere
pubbliche  di interesse comunale e di quelle previste dagli strumenti
di programmazione e pianificazione territoriale sovraordinati.
    2. Compete inoltre al POC la programmazione delle opere pubbliche
comunali  da  realizzare nell'arco temporale della propria validita',
in  coerenza  con le indicazioni del programma dei lavori pubblici di
cui all'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
    3.  La delibera di approvazione del progetto di opere comunali di
cui  al  comma  5  dell'art. 1  della  legge  3 gennaio  1978,  n. 1,
costituisce  adozione  di  variante  al  POC e viene approvata con il
procedimento  disciplinato  dall'art.  34. E' comunque fatto salvo il
regime   transitorio   previsto   dalla   lettera   b)  del  comma  2
dell'art. 41.
    4.  Per  la  definizione  e  l'attuazione  di  opere pubbliche di
interesse  comunale  il  sindaco puo' promuovere la conclusione di un
accordo  di  programma,  ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142 del
1990 e dell'art. 40 della presente legge.