Art. 40.
Accordi  di  programma in variante alla pianificazione territoriale e
                             urbanistica
    1.  Le  disposizioni  dettate dall'art. 27 della legge n. 142 del
1990,  in  merito  al  procedimento  di formazione ed approvazione ed
all'efficacia  degli  accordi  di  programma  per la realizzazione di
opere, interventi o programmi di intervento, di iniziativa pubblica o
privata aventi rilevante interesse regionale, provinciale o comunale,
che   comportino   la   variazione   di   uno  o  piu'  strumenti  di
pianificazione   territoriale  e  urbanistica,  sono  specificate  ed
integrate da quanto previsto dai seguenti commi.
    2.  Il Presidente della regione o il presidente della provincia o
il  sindaco  che  intenda  promuovere  un  accordo  di  programma che
comporti  variazione  di  strumenti  di pianificazione territoriale e
urbanistica  provvede  a convocare la conferenza preliminare prevista
dal  comma 3  dell'art. 27  della  legge  n.  142  del  1990. Ai fini
dell'esame  e  dell'approvazione  del  progetto  delle  opere,  degli
interventi  o  dei  programmi  di intervento e delle varianti che gli
stessi  comportano,  l'amministrazione competente predispone, assieme
al   progetto,   uno  specifico  studio  degli  effetti  sul  sistema
ambientale e territoriale e delle misure necessarie per l'inserimento
nel  territorio, nonche' gli elaborati relativi alla variazione degli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
    3.  Qualora  in  sede  della conferenza preliminare, prevista dal
comma  2, sia verificata la possibilita' di un consenso unanime delle
amministrazioni  interessate,  la  proposta  di accordo di programma,
corredata  dal  progetto,  dallo  studio  e dagli elaborati di cui al
comma 2,  sono  depositati  presso  le  sedi  degli enti partecipanti
all'accordo,  per  sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
ufficiale   della   Regione   dell'avviso  dell'avvenuta  conclusione
dell'accordo  preliminare. L'avviso contiene l'indicazione degli enti
presso  i  quali  il  piano e' depositato e dei termini entro i quali
chiunque  puo'  prenderne visione. L'avviso e' pubblicato altresi' su
almeno un quotidiano a diffusione regionale.
    4.  Entro  la scadenza del termine di deposito di cui al comma 3,
possono formulare osservazioni e proposte:
      a) gli enti e organismi pubblici;
      b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per
la tutela di interessi diffusi;
      c) i  singoli  cittadini  nei confronti dei quali le previsioni
dell'accordo sono destinate a produrre effetti diretti.
    5.  Nei  sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per
la presentazione delle osservazioni, di cui al comma 4, il Presidente
della  Regione  o  il presidente della provincia o il sindaco convoca
tutti  i  soggetti  pubblici e privati interessati per la conclusione
dell'accordo.    I soggetti    interessati    esprimono    le    loro
determinazioni,  tenendo  conto  anche  delle osservazioni o proposte
presentate.
    6.  Il  decreto di approvazione dell'accordo di programma produce
gli  effetti  dell'approvazione  delle  variazioni  agli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica previste, purche' l'assenso
di  ciascun  ente  territoriale  alla conclusione dell'accordo e alla
variante  sia  ratificato  dal  relativo  organismo  consiliare entro
trenta  giorni.  Il decreto di approvazione e' emanato dal presidente
della  provincia  per gli accordi in variante a strumenti urbanistici
comunali, dal Presidente della Regione nei restanti casi.
    7.  Il  decreto  di  cui  al comma 6 comporta la dichiarazione di
pubblica  utilita'  delle  opere  e l'urgenza ed indifferibilita' dei
lavori ed e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
    8.  Il  consiglio  comunale puo' attribuire alla deliberazione di
cui  al comma 6, il valore di concessione edilizia, per tutti o parte
degli  interventi  previsti dall'accordo, a condizione che sussistano
tutti  i  requisiti  delle  opere e sia stato raccolto il consenso di
tutte  le  amministrazioni  cui  e'  subordinato  il  rilascio  della
concessione edilizia.
    9.   Qualora   l'accordo   di   programma  abbia  ad  oggetto  la
realizzazione  di  un'opera  pubblica  e non si raggiunga il consenso
unanime  di tutte le amministrazioni interessate ovvero l'accordo non
sia  stato  ratificato  dagli  organi  consiliari,  l'amministrazione
procedente  puo'  richiedere  una  determinazione  di conclusione del
procedimento al consiglio regionale, che provvede entro il termine di
quarantacinque  giorni.  Tale  approvazione produce gli effetti della
variante  agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
e  costituisce dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e
urgenza delle opere.
    10.  Ogni  rinvio,  disposto  dalla  legislazione regionale, alla
disciplina  degli  accordi  in  variante  agli  strumenti urbanistici
dettata dal previgente art. 14 della legge regionale 30 gennaio 1995,
n. 6, e' sostituito dal rinvio al presente articolo.