Art. 41. Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro modificazioni 1. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC in conformita' alla presente legge, i comuni danno attuazione alle previsioni contenute nei vigenti piani regolatori generali. 2. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente: a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'art. 3 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 46; b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; c) le varianti al PRG previste da atti di programmazione negoziata; d) i programmi pluriennali di attuazione; e) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati. 3. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC i comuni possono inoltre adottare ed approvare, con le procedure previste dai commi 4 e 5 del previgente art. 15 della legge regionale n. 47 del 1978, varianti al PRG necessarie per la localizzazione di sedi, attrezzature e presidi delle forze dell'ordine o della polizia municipale nonche' per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico, definiti dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. 4. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere altresi' adottate e approvate, con le procedure previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche ai PRG adottati dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 1995, purche' conformi ai piani sovraordinati ed alla disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla presente legge. 5. Gli articoli 21, 22 e 25 della legge regionale n. 47 del 1978 continuano a trovare applicazione per l'adozione e l'approvazione dei piani particolareggiati per le aree destinate ad attivita' estrattive previsti dall'art. 8 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 30 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9.