Art. 41.
    Attuazione   degli   strumenti   urbanistici   vigenti   e   loro
                            modificazioni
    1.   Fino  all'approvazione  del  PSC,  del  RUE  e  del  POC  in
conformita'  alla  presente  legge,  i  comuni  danno attuazione alle
previsioni contenute nei vigenti piani regolatori generali.
    2.   Dall'entrata   in   vigore   della  presente  legge  e  fino
all'approvazione  del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati
e  approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni
previste   dalla   legislazione   nazionale  e  da  quella  regionale
previgente:
      a) i  piani  attuativi  dei  piani regolatori comunali vigenti,
anche in variante, di cui all'art. 3 della legge regionale 8 novembre
1988, n. 46;
      b) le  varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della
legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
      c) le  varianti  al  PRG  previste  da  atti  di programmazione
negoziata;
      d) i programmi pluriennali di attuazione;
      e) le  varianti  specifiche di recepimento delle previsioni dei
piani sovraordinati.
    3.  Fino  all'approvazione  del  PSC,  del RUE e del POC i comuni
possono  inoltre adottare ed approvare, con le procedure previste dai
commi  4  e  5 del previgente art. 15 della legge regionale n. 47 del
1978,  varianti  al  PRG  necessarie  per  la localizzazione di sedi,
attrezzature  e  presidi  delle  forze  dell'ordine  o  della polizia
municipale  nonche'  per  la realizzazione degli interventi diretti a
garantire  la  sicurezza  dei cittadini e l'ordine pubblico, definiti
dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
    4. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge,
possono  essere  altresi'  adottate  e  approvate,  con  le procedure
previste  dalla  legislazione  previgente, varianti specifiche ai PRG
adottati  dopo  l'entrata  in  vigore  della legge regionale n. 6 del
1995,  purche' conformi ai piani sovraordinati ed alla disciplina sui
contenuti della pianificazione stabilita dalla presente legge.
    5.  Gli articoli 21, 22 e 25 della legge regionale n. 47 del 1978
continuano a trovare applicazione per l'adozione e l'approvazione dei
piani particolareggiati per le aree destinate ad attivita' estrattive
previsti  dall'art. 8  della  legge  regionale 18 luglio 1991, n. 17,
secondo   quanto   disposto  dal  comma 3  dell'art. 30  della  legge
regionale 18 maggio 1999, n. 9.