Art. 44. Norme relative alle concessioni edilizie e agli altri titoli abilitativi 1. Fino all'approvazione della legge regionale di riordino in materia, le concessioni e autorizzazioni edilizie, la denuncia di inizio attivita', gli altri titoli abilitativi alle trasformazioni del suolo e ai mutamenti di destinazione d'uso sono disciplinati dalla vigente normativa nazionale e regionale. 2. Al fine di assicurare la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, il comune coordina e raccorda il rilascio delle concessioni edilizie con i compiti relativi alle autorizzazioni per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione degli impianti produttivi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998. A tale scopo il comune puo' conferire allo sportello unico per le attivita' produttive anche le funzioni che attengono alla concessione edilizia, alla denuncia di inizio attivita' e ad ogni altro titolo abilitativo alla trasformazione del suolo. In tali casi i termini per il rilascio delle concessioni edilizie si coordinano con quelli previsti per le autorizzazioni agli impianti produttivi e, in caso di mancato rispetto dei predetti termini, trova applicazione quanto stabilito dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998.