Art. 44.
Norme   relative  alle  concessioni  edilizie  e  agli  altri  titoli
                             abilitativi
    1.  Fino  all'approvazione  della  legge regionale di riordino in
materia,  le  concessioni  e  autorizzazioni edilizie, la denuncia di
inizio  attivita',  gli  altri titoli abilitativi alle trasformazioni
del  suolo  e  ai  mutamenti  di destinazione d'uso sono disciplinati
dalla vigente normativa nazionale e regionale.
    2.  Al  fine  di  assicurare la semplificazione e l'accelerazione
delle  procedure  amministrative,  il  comune  coordina e raccorda il
rilascio  delle  concessioni  edilizie  con  i  compiti relativi alle
autorizzazioni  per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e
riconversione  degli  impianti  produttivi,  di  cui  al  decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 447 del 1998. A tale scopo il comune
puo' conferire allo sportello unico per le attivita' produttive anche
le funzioni che attengono alla concessione edilizia, alla denuncia di
inizio   attivita'   e   ad   ogni   altro  titolo  abilitativo  alla
trasformazione  del  suolo.  In  tali  casi i termini per il rilascio
delle  concessioni  edilizie si coordinano con quelli previsti per le
autorizzazioni  agli  impianti  produttivi  e,  in  caso  di  mancato
rispetto  dei  predetti  termini, trova applicazione quanto stabilito
dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998.