Art. 45. Conferimento di funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilita' 1. Ferme restando le competenze delle province di cui all'art. 132 della legge regionale n. 3 del 1999, i comuni sono delegati: a) ad adottare i provvedimenti concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilita', relativamente a tutte le opere pubbliche e di pubblica utilita' trasferite o delegate alla Regione; b) ad adottare i provvedimenti concernenti le funzioni amministrative per le occupazioni temporanee e di urgenza e per i relativi atti preparatori attinenti a tutte le opere pubbliche e di pubblica utilita' trasferite o delegate alla Regione. 2. I provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate, limitatamente alle autorizzazioni di occupazione temporanea e di urgenza, alla determinazione delle indennita' provvisorie di esproprio, alla pronuncia di esproprio ed allo svincolo delle indennita' depositate nella cassa depositi e prestiti, sono comunicati alla Regione e pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione medesima. 3. Le commissioni di cui all'art. 16 della legge n. 865 del 1971, come modificato dal comma 4 dell'art. 14 della legge n. 10 del 1977, sono istituite dal consiglio regionale ed hanno sede presso le province; cui sono conferiti i compiti di designazione e nomina dei componenti, nonche' di disciplina del loro funzionamento, anche attraverso l'articolazione in sottocommissioni. A tali commissioni sono demandati altresi' i compiti gia' attribuiti agli uffici tecnici erariali dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 relativi all'applicazione delle sanzioni previste dalla medesima legge. 4. I soggetti che richiedono la stima dell'indennita' definitiva di esproprio o del valore venale degli immobili, nei casi e per le finalita' previsti dalla legge n. 47 del 1985, sono tenuti al versamento, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della commissione, di una somma determinata forfettariamente dalla provincia, secondo i criteri definiti dalla giunta regionale. Le somme, versate alle province, sono destinate al funzionamento delle commissioni ed al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti.