Art. 45.
Conferimento  di  funzioni  in materia di espropriazione per pubblica
                              utilita'
    1.   Ferme   restando   le   competenze  delle  province  di  cui
all'art. 132  della  legge  regionale  n.  3  del 1999, i comuni sono
delegati:
      a) ad  adottare  i  provvedimenti concernenti i procedimenti di
espropriazione  per pubblica utilita', relativamente a tutte le opere
pubbliche e di pubblica utilita' trasferite o delegate alla Regione;
      b) ad   adottare   i   provvedimenti  concernenti  le  funzioni
amministrative  per  le  occupazioni  temporanee e di urgenza e per i
relativi  atti  preparatori attinenti a tutte le opere pubbliche e di
pubblica utilita' trasferite o delegate alla Regione.
    2.   I   provvedimenti   amministrativi  relativi  alle  funzioni
delegate, limitatamente alle autorizzazioni di occupazione temporanea
e  di  urgenza,  alla  determinazione delle indennita' provvisorie di
esproprio,  alla  pronuncia  di  esproprio  ed  allo  svincolo  delle
indennita'   depositate   nella   cassa  depositi  e  prestiti,  sono
comunicati  alla  Regione  e  pubblicati  per estratto nel Bollettino
ufficiale della Regione medesima.
    3. Le commissioni di cui all'art. 16 della legge n. 865 del 1971,
come  modificato dal comma 4 dell'art. 14 della legge n. 10 del 1977,
sono  istituite  dal  consiglio  regionale  ed  hanno  sede presso le
province;  cui  sono conferiti i compiti di designazione e nomina dei
componenti,  nonche'  di  disciplina  del  loro  funzionamento, anche
attraverso  l'articolazione  in  sottocommissioni. A tali commissioni
sono demandati altresi' i compiti gia' attribuiti agli uffici tecnici
erariali    dalla    legge   28 febbraio   1985,   n.   47   relativi
all'applicazione delle sanzioni previste dalla medesima legge.
    4.  I soggetti che richiedono la stima dell'indennita' definitiva
di  esproprio  o  del valore venale degli immobili, nei casi e per le
finalita'  previsti  dalla  legge  n.  47  del  1985,  sono tenuti al
versamento,  a  titolo  di  rimborso  delle  spese  istruttorie della
commissione,   di   una   somma  determinata  forfettariamente  dalla
provincia,  secondo  i  criteri  definiti  dalla giunta regionale. Le
somme,  versate  alle province, sono destinate al funzionamento delle
commissioni  ed  al  pagamento  dei  gettoni di presenza spettanti ai
componenti.