Art. 46. Conferimento di funzioni in materia di urbanistica e di opere abusive 1. L'autorizzazione a derogare ai regolamenti edilizi comunali per le altezze degli edifici destinati ad uso alberghiero, di cui al decreto-legge 8 novembre 1938, n. 1908, e' rilasciata dai comuni unitamente al provvedimento di concessione edilizia. 2. Sono delegati alle province: a) gli interventi in via sostitutiva, di cui al comma 8 dell'art. 7, al comma 5 dell'art. 9 e al comma 8 dell'art. 18 della legge n. 47 del 1985; b) le funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge n. 1150 del 1942; c) l'esercizio dei poteri sostitutivi e la nomina del commissario ad acta ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 4 del decreto legge n. 398 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 493 del 1993, come sostituito dal comma 60 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d) l'esercizio dei poteri sostitutivi e la nomina del commissario ad acta di cui al comma 5 dell'art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136.