Art. 46.
Conferimento di funzioni in materia di urbanistica e di opere abusive
    1.  L'autorizzazione  a  derogare ai regolamenti edilizi comunali
per  le altezze degli edifici destinati ad uso alberghiero, di cui al
decreto-legge  8 novembre  1938,  n.  1908,  e' rilasciata dai comuni
unitamente al provvedimento di concessione edilizia.
    2. Sono delegati alle province:
      a) gli  interventi  in  via  sostitutiva,  di  cui  al  comma 8
dell'art. 7,  al  comma 5 dell'art. 9 e al comma 8 dell'art. 18 della
legge n. 47 del 1985;
      b) le funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge n. 1150
del 1942;
      c) l'esercizio   dei   poteri   sostitutivi  e  la  nomina  del
commissario  ad  acta  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  comma  6
dell'art. 4  del  decreto  legge  n.  398  del  1993,  convertito con
modificazioni  dalla legge n. 493 del 1993, come sostituito dal comma
60 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
      d) l'esercizio   dei   poteri   sostitutivi  e  la  nomina  del
commissario  ad  acta  di  cui  al  comma  5 dell'art. 22 della legge
30 aprile 1999, n. 136.