Art. 48.
           Intenenti finanziari a favore di province e comuni
    1.  La  Regione per agevolare la revisione del PTCP e dei vigenti
strumenti  urbanistici  comunali,  secondo i contenuti della presente
legge,  promuove e sostiene programmi di aggiornamento professionale,
rivolti in particolare al personale degli uffici tecnici, nell'ambito
delle previsioni di cui alla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19.
    2.  La  Regione  concede  inoltre  contributi  ai  comuni ed alle
province per favorire la formazione degli strumenti di pianificazione
territoriale  e  urbanistica,  previsti  dalla  presente legge, ed in
particolare   per   l'elaborazione   del  quadro  conoscitivo,  quale
elaborato costitutivo dei PTCP e dei PSC.
    3.  I  contributi  di cui al comma 2, sono concessi alle province
nella  misura  massima  del  50% del costo effettivamente sostenuto e
documentato  ed  ai  comuni  nella misura massima del 70% della spesa
ritenuta ammissibile e sulla base di programmi annuali.
    4.  Le  richieste di contributo sono inoltrate dai comuni e dalle
province interessati al Presidente della regione secondo le modalita'
ed  i termini contenuti nel bando pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione,  a norma del comma 1 dell'art. 12, della legge n. 241
del 1990.
    5.  La  valutazione  delle  richieste  presentate  dai  comuni e'
effettuata  dalla  giunta  regionale,  che  approva  il  programma di
erogazione   dei   contributi  sulla  base  del  seguente  ordine  di
priorita':
      a) l'elaborazione del PSC in forma associata;
      b) la  dimensione  demografica  del  comune,  con precedenza ai
comuni con minore popolazione;
      c) la  data  di  entrata  in vigore del PRG, con precedenza per
quelli da piu' tempo vigenti.