Art. 48. Intenenti finanziari a favore di province e comuni 1. La Regione per agevolare la revisione del PTCP e dei vigenti strumenti urbanistici comunali, secondo i contenuti della presente legge, promuove e sostiene programmi di aggiornamento professionale, rivolti in particolare al personale degli uffici tecnici, nell'ambito delle previsioni di cui alla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19. 2. La Regione concede inoltre contributi ai comuni ed alle province per favorire la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, previsti dalla presente legge, ed in particolare per l'elaborazione del quadro conoscitivo, quale elaborato costitutivo dei PTCP e dei PSC. 3. I contributi di cui al comma 2, sono concessi alle province nella misura massima del 50% del costo effettivamente sostenuto e documentato ed ai comuni nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile e sulla base di programmi annuali. 4. Le richieste di contributo sono inoltrate dai comuni e dalle province interessati al Presidente della regione secondo le modalita' ed i termini contenuti nel bando pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, a norma del comma 1 dell'art. 12, della legge n. 241 del 1990. 5. La valutazione delle richieste presentate dai comuni e' effettuata dalla giunta regionale, che approva il programma di erogazione dei contributi sulla base del seguente ordine di priorita': a) l'elaborazione del PSC in forma associata; b) la dimensione demografica del comune, con precedenza ai comuni con minore popolazione; c) la data di entrata in vigore del PRG, con precedenza per quelli da piu' tempo vigenti.