Art. 49.
    Contributi per i progetti di tutela recupero e valorizzazione
    1.  Al  fine  di  favorire  l'elaborazione e la realizzazione dei
progetti  di  tutela,  recupero e valorizzazione nelle aree di valore
naturale  e  ambientale,  di cui all'art. A-17 dell'allegato, qualora
interessino   il  territorio  di  piu'  comuni,  la  Regione  concede
contributi per la progettazione degli interventi e per l'elaborazione
di   studi  sugli  effetti  degli  stessi  sui  sistemi  insediativo,
ambientale, paesaggistico, sociale ed economico.
    2.  La  Regione  promuove  a tal fine la conclusione con gli enti
locali  interessati  di accordi di cui all'art. 15 della legge n. 241
del 1990. Gli accordi devono stabilire:
      a) l'oggetto,  i  contenuti  degli  interventi che si intendono
realizzare e uno studio di fattibilita' degli stessi;
      b) il  programma  di  lavoro  relativo alla progettazione degli
interventi   e  all'elaborazione  dello  studio  degli  effetti,  con
l'indicazione del costo complessivo degli stessi;
      c) le   forme   di   partecipazione   degli   enti   contraenti
all'attivita'  tecnica di progettazione, i loro rapporti finanziari e
i reciproci obblighi e garanzie.
    3.  I contributi regionali sono concessi nella misura massima del
70% delle spese di progettazione e di elaborazione dello studio degli
effetti  indicate  nell'accordo,  sulla  base di programmi, annuali o
pluriennali.  I  contributi sono subordinati alla realizzazione degli
interventi secondo le modalita' definite in sede di accordo.
    4.   Le  proposte  di  progetti  di  tutela  sono  presentate  al
Presidente  della Regione, secondo le modalita' ed i termini indicati
sull'avviso  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione, a
norma del comma 1 dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990.