Art. 49. Contributi per i progetti di tutela recupero e valorizzazione 1. Al fine di favorire l'elaborazione e la realizzazione dei progetti di tutela, recupero e valorizzazione nelle aree di valore naturale e ambientale, di cui all'art. A-17 dell'allegato, qualora interessino il territorio di piu' comuni, la Regione concede contributi per la progettazione degli interventi e per l'elaborazione di studi sugli effetti degli stessi sui sistemi insediativo, ambientale, paesaggistico, sociale ed economico. 2. La Regione promuove a tal fine la conclusione con gli enti locali interessati di accordi di cui all'art. 15 della legge n. 241 del 1990. Gli accordi devono stabilire: a) l'oggetto, i contenuti degli interventi che si intendono realizzare e uno studio di fattibilita' degli stessi; b) il programma di lavoro relativo alla progettazione degli interventi e all'elaborazione dello studio degli effetti, con l'indicazione del costo complessivo degli stessi; c) le forme di partecipazione degli enti contraenti all'attivita' tecnica di progettazione, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. 3. I contributi regionali sono concessi nella misura massima del 70% delle spese di progettazione e di elaborazione dello studio degli effetti indicate nell'accordo, sulla base di programmi, annuali o pluriennali. I contributi sono subordinati alla realizzazione degli interventi secondo le modalita' definite in sede di accordo. 4. Le proposte di progetti di tutela sono presentate al Presidente della Regione, secondo le modalita' ed i termini indicati sull'avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, a norma del comma 1 dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990.