Art. 5.
       Valutazione di sostenibilita' e monitoraggio dei piani
    1. La Regione, le province e i comuni provvedono, nell'ambito del
procedimento  di  elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla
valutazione preventiva della sostenibilita' ambientale e territoriale
degli  effetti  derivanti  dalla  loro attuazione, anche con riguardo
alla normativa nazionale e comunitaria.
    2.  A  tal  fine,  nel  documento  preliminare sono evidenziati i
potenziali  impatti  negativi delle scelte operate e le misure idonee
per  impedirli, ridurli o compensarli. Gli esiti della valutazione di
sostenibilita'   ambientale   e   territoriale   costituiscono  parte
integrante  del  piano  approvato  e  sono  illustrati da un apposito
documento.
    3.  In  coerenza  con  le  valutazioni  di  cui  al  comma  2, la
pianificazione  territoriale e urbanistica persegue l'obiettivo della
contestuale  realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli
interventi  necessari  ad  assicurarne la sostenibilita' ambientale e
territoriale.
    4.  La  Regione,  le  province  e  i comuni provvedono inoltre al
monitoraggio  dell'attuazione  dei  propri  piani e degli effetti sui
sistemi  ambientali  e  territoriali, anche al fine della revisione o
aggiornamento degli stessi.