Art. 50.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui
al  comma  2  dell'art. 48  ed  all'art. 49, la Regione fa fronte con
l'istituzione  di  appositi  capitoli  nella parte spesa del bilancio
regionale,  che  verranno  dotati  della necessaria disponibilita' in
sede  di  approvazione  della  legge  annuale di bilancio, a norma di
quanto disposto dall'art. 11, comma l, della legge regionale 6 luglio
1977, n. 31 e successive modificazioni.