Art. 50. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 48 ed all'art. 49, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma l, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.