Art. 51. Monitoraggio e bilancio della pianificazione 1. Per l'emanazione degli atti di indirizzo e coordinamento e per lo svolgimento delle proprie funzioni di programmazione e pianificazione, la Regione promuove, d'intesa con le province, il monitoraggio e la redazione di bilanci della pianificazione territoriale e urbanistica. 2. A tal fine le province provvedono alla raccolta e gestione degli archivi della strumentazione urbanistica comunale e all'aggiornamento periodico del loro stato di attuazione. 3. La Regione raccoglie le informazioni elaborate dalle province ai fini della redazione di un rapporto periodico sullo stato della pianificazione urbanistica e territoriale.