Art. 51.
            Monitoraggio e bilancio della pianificazione
    1. Per l'emanazione degli atti di indirizzo e coordinamento e per
lo   svolgimento   delle   proprie   funzioni   di  programmazione  e
pianificazione,  la  Regione  promuove,  d'intesa con le province, il
monitoraggio   e   la   redazione  di  bilanci  della  pianificazione
territoriale e urbanistica.
    2.  A  tal  fine  le province provvedono alla raccolta e gestione
degli   archivi   della   strumentazione   urbanistica   comunale   e
all'aggiornamento periodico del loro stato di attuazione.
    3.  La Regione raccoglie le informazioni elaborate dalle province
ai  fini  della  redazione di un rapporto periodico sullo stato della
pianificazione urbanistica e territoriale.