Art. 52.
                             Abrogazioni
    1.  Dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge sono
abrogate le seguenti disposizioni:
      a) articoli  1,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17 e 33 della
legge  regionale  24 marzo  1975, n. 18, recante "Riordinamento delle
funzioni  amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica,
di  edilizia  residenziale,  agevolata  e  convenzionata,  nonche' di
viabilita',  acquedotti  e  lavori  pubblici  di interesse regionale,
trasferite  o  delegate  alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre
1971, n. 865 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1972,  n.  8  -  Deleghe  in  materia  di espropriazioni per pubblica
utilita'";
      b) articoli  1,  2, 3 e 4 della legge regionale 1o agosto 1978,
n.  26,  recante "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale
24 marzo  1975,  n.  18,  in  materia  urbanistica - Norme in materia
ambientale";
      c) legge regionale 8 marzo 1976, n. 10, recante interpretazione
autentica  di  disposizioni  relative  al  settore  espropriativo  ed
urbanistico.  Norme  provvisorie  in  materia  di  urbanistica. Norme
integrative e modificative delle leggi regionali 14 marzo 1975, n. 16
e 24 marzo 1975, n. 18";
      d) legge  regionale  12 gennaio  1978, n. 2, recante "Programmi
pluriennali  di  attuazione  degli  strumenti urbanistici di cui alla
legge 28 gennaio 1977, n. 10";
      e) legge  regionale  13 gennaio  1978,  n. 5, recante "Modifica
alla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, relativamente alle deleghe
per  espropriazione  e  per  occupazione  temporanea e di urgenza per
pubblica utilita'";
      f) legge  regionale  27 febbraio 1984, n. 6, recante "Norme sul
riordino istituzionale";
      g) legge   regionale   13 novembre   1984,   n.   50,   recante
"Interpretazione   autentica   dell'art. 23   della  legge  regionale
7 dicembre  1978,  n.  47,  modificata dalla legge regionale 29 marzo
1980,  n.  23  e  dell'art. 40,  settimo  comma, della medesima legge
nonche'   dell'art. 44  e  dell'art. 46,  primo  comma,  della  legge
regionale 27 febbraio 1984, n. 6";
      h) legge   regionale  6 maggio  1985,  n.  20,  recante  "Primi
adempimenti   regionali   in   materia  di  controllo  dell'attivita'
urbanistico  edilizia.  Sanzioni,  recupero  e  sanatoria delle opere
abusive.  Applicazione degli articoli 29 e 37 della legge 28 febbraio
1985, n. 47".
    2.  Dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge sono
abrogate  le  seguenti  leggi  regionali, fatto salvo quanto disposto
dagli articoli 41 e 42:
      a) legge   regionale   5 settembre   1988,   n.   36,   recante
"Disposizioni   in   materia   di   programmazione  e  pianificazione
territoriale";
      b) legge regionale 28 dicembre 1992, n. 47, recante "Promozione
della   strumentazione   urbanistica   generale  comunale,  di  piani
regolatori  sperimentali e di progetti di tutela e valorizzazione dei
beni culturali e ambientali";
      c) legge   regionale   6 settembre   1993,   n.   31,   recante
"Procedimento  di  approvazione di strumenti urbanistici comunali che
apportino   modifiche   alla   cartografia   del  piano  territoriale
paesistico regionale".
    3.  Dal  termine  e  nei  limiti  di  cui al comma 2 sono inoltre
abrogate le seguenti disposizioni:
      a) legge  regionale  7 dicembre 1978, n. 47, recante "Tutela ed
uso del territorio", ad eccezione degli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e
54;
      b) legge  regionale  29 marzo  1980,  n. 23, recante "Norme per
l'acceleramento  delle procedure relative agli strumenti urbanistici,
nonche'  norme  modificative  ed  integrative  delle  leggi regionali
31 gennaio  1975, n. 12, 24 marzo 1975, n. 18, 12 gennaio 1978, n. 2,
2 maggio  1978, n. 13, 1o agosto 1978, n. 26, 7 dicembre 1978, n. 47,
13 marzo  1979, n. 7", ad eccezione degli articoli 21, 22, 23, 24, 25
e 46, dei commi 1 e 5 dell'art. 55 e dell'art. 60;
      c) legge    regionale   8 novembre   1988,   n.   46,   recante
"Disposizioni    integrative    in   materia   di   controllo   delle
trasformazioni   edilizie   ed   urbanistiche",  ad  eccezione  degli
articoli 1 e 2 e dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 6;
      d) legge  regionale  30  gennaio  1995, n. 6, recante "Norme in
materia   di   programmazione   e   pianificazione  territoriale,  in
attuazione   della  legge  8 giugno  1990,  n.  142,  e  modifiche  e
integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia", ad eccezione
del  comma 2 dell'art. 10 e degli articoli 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25
e 27.
    4.  Dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge sono
infine soppresse:
      a) al  comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 9 aprile 1990,
n.  28, recante "Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende
ricettive  in  Emilia-Romagna",  le seguenti parole: "che vi provvede
sentito  il  parere  della  prima  sezione  del  comitato  consultivo
regionale   di  cui  alla  legge  regionale  24 marzo  1975,  n.  18,
concernente, tra l'altro, norme in materia di urbanistica";
      b) al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1990,
n. 33, recante "Norme in materia di regolamenti edilizi comunali", le
seguenti  parole:  "sentito  il  comitato  consultivo  regionale  - I
sezione, e";
      c) al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1990,
n. 33, recante "Norme in materia di regolamenti edilizi comunali", le
seguenti   parole:   "sentito  il  comitato  consultivo  regionale  -
I sezione.";
      d) al  comma  2,  lettera  a), punto 2, dell'art. 4 della legge
regionale  12 aprile 1995, n. 33, recante "Delimitazione territoriale
dell'area  metropolitana  di  Bologna e attribuzione di funzioni", le
seguenti parole: ", approvando gli strumenti stessi".