Art. 52. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17 e 33 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, recante "Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonche' di viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 - Deleghe in materia di espropriazioni per pubblica utilita'"; b) articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 1o agosto 1978, n. 26, recante "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, in materia urbanistica - Norme in materia ambientale"; c) legge regionale 8 marzo 1976, n. 10, recante interpretazione autentica di disposizioni relative al settore espropriativo ed urbanistico. Norme provvisorie in materia di urbanistica. Norme integrative e modificative delle leggi regionali 14 marzo 1975, n. 16 e 24 marzo 1975, n. 18"; d) legge regionale 12 gennaio 1978, n. 2, recante "Programmi pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10"; e) legge regionale 13 gennaio 1978, n. 5, recante "Modifica alla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, relativamente alle deleghe per espropriazione e per occupazione temporanea e di urgenza per pubblica utilita'"; f) legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6, recante "Norme sul riordino istituzionale"; g) legge regionale 13 novembre 1984, n. 50, recante "Interpretazione autentica dell'art. 23 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, modificata dalla legge regionale 29 marzo 1980, n. 23 e dell'art. 40, settimo comma, della medesima legge nonche' dell'art. 44 e dell'art. 46, primo comma, della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6"; h) legge regionale 6 maggio 1985, n. 20, recante "Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attivita' urbanistico edilizia. Sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive. Applicazione degli articoli 29 e 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47". 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 41 e 42: a) legge regionale 5 settembre 1988, n. 36, recante "Disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale"; b) legge regionale 28 dicembre 1992, n. 47, recante "Promozione della strumentazione urbanistica generale comunale, di piani regolatori sperimentali e di progetti di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali"; c) legge regionale 6 settembre 1993, n. 31, recante "Procedimento di approvazione di strumenti urbanistici comunali che apportino modifiche alla cartografia del piano territoriale paesistico regionale". 3. Dal termine e nei limiti di cui al comma 2 sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, recante "Tutela ed uso del territorio", ad eccezione degli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 54; b) legge regionale 29 marzo 1980, n. 23, recante "Norme per l'acceleramento delle procedure relative agli strumenti urbanistici, nonche' norme modificative ed integrative delle leggi regionali 31 gennaio 1975, n. 12, 24 marzo 1975, n. 18, 12 gennaio 1978, n. 2, 2 maggio 1978, n. 13, 1o agosto 1978, n. 26, 7 dicembre 1978, n. 47, 13 marzo 1979, n. 7", ad eccezione degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 46, dei commi 1 e 5 dell'art. 55 e dell'art. 60; c) legge regionale 8 novembre 1988, n. 46, recante "Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche", ad eccezione degli articoli 1 e 2 e dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 6; d) legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6, recante "Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia", ad eccezione del comma 2 dell'art. 10 e degli articoli 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 27. 4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono infine soppresse: a) al comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 28, recante "Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia-Romagna", le seguenti parole: "che vi provvede sentito il parere della prima sezione del comitato consultivo regionale di cui alla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, concernente, tra l'altro, norme in materia di urbanistica"; b) al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 33, recante "Norme in materia di regolamenti edilizi comunali", le seguenti parole: "sentito il comitato consultivo regionale - I sezione, e"; c) al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 33, recante "Norme in materia di regolamenti edilizi comunali", le seguenti parole: "sentito il comitato consultivo regionale - I sezione."; d) al comma 2, lettera a), punto 2, dell'art. 4 della legge regionale 12 aprile 1995, n. 33, recante "Delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Bologna e attribuzione di funzioni", le seguenti parole: ", approvando gli strumenti stessi".