Art. 6. Effetti della pianificazione 1. La pianificazione territoriale e urbanistica, oltre a disciplinare l'uso e le trasformazioni del suolo, accerta i limiti e i vincoli agli stessi che derivano: a) da uno specifico interesse pubblico insito nelle caratteristiche del territorio, stabilito da leggi statali o regionali relative alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura ed alla difesa del suolo; b) dalle caratteristiche morfologiche o geologiche dei terreni che rendono incompatibile il processo di trasformazione; c) dalla presenza di fattori di rischio ambientale, per la vulnerabilita' delle risorse naturali. 2. Al fine di assicurare la sostenibilita' ambientale e territoriale, la pianificazione territoriale e urbanistica puo' subordinare l'attuazione degli interventi di trasformazione: a) alla contestuale realizzazione di interventi di mitigazione degli impatti negativi o di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, di attrezzature e spazi collettivi, di dotazioni ecologiche e ambientali, di infrastrutture per la mobilita'; ovvero b) al fatto che si realizzino le condizioni specificamente individuale dal piano, che garantiscono la sostenibilita' del nuovo intervento. 3. I vincoli e le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono inerenti alle qualita' intrinseche del bene e operano senza alcun limite temporale. Essi sono stabiliti dal piano strutturale comunale (PSC) ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale generale e settoriale sovraordinati e sono recepiti dal piano operativo comunale (POC). 4. Il POC puo' inoltre apporre vincoli urbanistici, finalizzati all'acquisizione coattiva di immobili.