Art. 6.
                    Effetti della pianificazione
    1.   La   pianificazione  territoriale  e  urbanistica,  oltre  a
disciplinare  l'uso e le trasformazioni del suolo, accerta i limiti e
i vincoli agli stessi che derivano:
      a) da   uno   specifico   interesse   pubblico   insito   nelle
caratteristiche   del   territorio,  stabilito  da  leggi  statali  o
regionali  relative  alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e
culturali, alla protezione della natura ed alla difesa del suolo;
      b) dalle  caratteristiche morfologiche o geologiche dei terreni
che rendono incompatibile il processo di trasformazione;
      c) dalla  presenza  di  fattori  di  rischio ambientale, per la
vulnerabilita' delle risorse naturali.
    2.   Al   fine  di  assicurare  la  sostenibilita'  ambientale  e
territoriale,  la  pianificazione  territoriale  e  urbanistica  puo'
subordinare l'attuazione degli interventi di trasformazione:
      a) alla  contestuale realizzazione di interventi di mitigazione
degli impatti negativi o di infrastrutture per l'urbanizzazione degli
insediamenti,  di  attrezzature  e  spazi  collettivi,  di  dotazioni
ecologiche e ambientali, di infrastrutture per la mobilita'; ovvero
      b) al  fatto  che  si  realizzino  le condizioni specificamente
individuale  dal  piano, che garantiscono la sostenibilita' del nuovo
intervento.
    3.  I vincoli e le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono inerenti
alle  qualita'  intrinseche  del  bene  e  operano senza alcun limite
temporale.  Essi  sono stabiliti dal piano strutturale comunale (PSC)
ovvero  dagli  strumenti  di  pianificazione  territoriale generale e
settoriale sovraordinati e sono recepiti dal piano operativo comunale
(POC).
    4.  Il  POC puo' inoltre apporre vincoli urbanistici, finalizzati
all'acquisizione coattiva di immobili.