Art. 7.
                      Perequazione urbanistica
    1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra
i  proprietari  degli  immobili  interessati  dagli  interventi,  dei
diritti  edificatori  riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e
degli   oneri   derivanti   dalla   realizzazione   delle   dotazioni
territoriali.
    2.  A  tal fine, il PSC puo' riconoscere la medesima possibilita'
edificatoria   ai   diversi  ambiti  che  presentino  caratteristiche
omogenee.
    3. Il POC e i piani urbanistici attuativi (PUA), nel disciplinare
gli  interventi  di  trasformazione  da  attuare  in  forma unitaria,
assicurano  la  ripartizione  dei  diritti edificatori e dei relativi
oneri   tra   tutti   i   proprietari   degli  immobili  interessati,
indipendentemente   dalle   destinazioni  specifiche  assegnate  alle
singole aree.
    4. Il regolamento urbanistico edilizio (RUE) stabilisce i criteri
e i metodi per la determinazione del diritto edificatorio spettante a
ciascun  proprietario,  in  ragione  del  diverso stato di fatto e di
diritto  in  cui  si trovano gli immobili al momento della formazione
dei PSC.