Art. 8.
          Partecipazione dei cittadini alla pianificazione
    1. Nei procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti
di pianificazione territoriale e urbanistica sono assicurate:
      a) la  concertazione  con le associazioni economiche e sociali,
in merito agli obiettivi strategici di sviluppo da perseguire;
      b) specifiche  norme  di  pubblicita'  e  di  consultazione dei
cittadini  e delle associazioni costituite per la tutela di interessi
diffusi, in ordine ai contenuti degli strumenti stessi.
    2.  Nei  medesimi  procedimenti, gli enti locali con lo statuto o
con  appositi  regolamenti  possono  prevedere,  ai sensi delle leggi
8 giugno  1990,  n.  142  e 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori forme di
pubblicita'  e di consultazione dei cittadini oltre a quelle previste
dalla presente legge.
    3.  Nell'ambito  della  formazione  degli  strumenti che incidono
direttamente   su   situazioni   giuridiche  soggettive  deve  essere
garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento,
attraverso  la piu' ampia pubblicita' degli atti e documenti comunque
concernenti la pianificazione e assicurando il tempestivo ed adeguato
esame  delle deduzioni dei soggetti intervenuti e l'indicazione delle
motivazioni   in   merito   all'accoglimento  o  meno  delle  stesse.
Nell'attuazione  delle  previsioni di vincoli urbanistici preordinati
all'esproprio  deve  essere  garantito  il diritto al contraddittorie
degli interessati con l'amministrazione procedente.
    4.  Il  responsabile  del  procedimento,  di cui all'art. 4 della
legge  n.  241  del  1990,  cura  tutte  le  attivita'  relative alla
pubblicita', all'accesso agli atti e documenti ed alla partecipazione
al  procedimento  di  approvazione.  Il  responsabile  e' individuato
nell'atto di avvio del procedimento di approvazione del piano.