Art. 8. Partecipazione dei cittadini alla pianificazione 1. Nei procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sono assicurate: a) la concertazione con le associazioni economiche e sociali, in merito agli obiettivi strategici di sviluppo da perseguire; b) specifiche norme di pubblicita' e di consultazione dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi, in ordine ai contenuti degli strumenti stessi. 2. Nei medesimi procedimenti, gli enti locali con lo statuto o con appositi regolamenti possono prevedere, ai sensi delle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori forme di pubblicita' e di consultazione dei cittadini oltre a quelle previste dalla presente legge. 3. Nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive deve essere garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, attraverso la piu' ampia pubblicita' degli atti e documenti comunque concernenti la pianificazione e assicurando il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti intervenuti e l'indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse. Nell'attuazione delle previsioni di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio deve essere garantito il diritto al contraddittorie degli interessati con l'amministrazione procedente. 4. Il responsabile del procedimento, di cui all'art. 4 della legge n. 241 del 1990, cura tutte le attivita' relative alla pubblicita', all'accesso agli atti e documenti ed alla partecipazione al procedimento di approvazione. Il responsabile e' individuato nell'atto di avvio del procedimento di approvazione del piano.