Art. 9.
                    Livelli della pianificazione
    1.  La  pianificazione territoriale e urbanistica si articola nei
tre livelli regionale, provinciale e comunale.
    2. Nell'osservanza dei principi di sussidiarieta', di adeguatezza
e  differenziazione,  definiti  dal  comma  3 dell'art. 4 della legge
15 marzo 1997, n. 59:
      a) sono  conferite  ai  comuni tutte le funzioni di governo del
territorio  non  esplicitamente  attribuite  agli  altri  livelli  di
pianificazione sovraordinati;
      b) nei  casi  stabiliti dalla presente legge i comuni di minore
dimensione  demografica possono esercitare le funzioni pianificatorie
in forma associata;
      c) sono  attribuite  alla  Regione e alla provincia soltanto le
funzioni  di  pianificazione  riconosciute  loro  dalla  legislazione
nazionale  e  regionale,  che  attengono  alla  cura  di interessi di
livello sovracomunale o che non possono essere efficacemente svolte a
livello  comunale. In tali casi sono previste forme di partecipazione
dei comuni all'esercizio delle funzioni attribuite agli altri livelli
di pianificazione sovraordinati.
    3.  Compete  ai comuni, in riferimento alle specifiche situazioni
locali,  specificare, approfondire e attuare i contenuti propri degli
strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati.