Allegato
                   CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE
                              Capo A-I
                        Contenuti strategici
                              Art. A-1
                         Sistema ambientale
    1.  Gli  strumenti  di  pianificazione territoriale e urbanistica
concorrono  alla  salvaguardia  del  valore  naturale,  ambientale  e
paesaggistico   del   territorio  ed  al  miglioramento  dello  stato
dell'ambiente,   come   condizione   per   lo  sviluppo  dei  sistemi
insediativi  e socio economici. A tale scopo le previsioni dei piani,
relative agli usi ed alle trasformazioni del territorio, si informano
ai  criteri  di  sostenibilita'  ambientale  e  territoriale  di  cui
all'art. 2  e  sono  sottoposte  alla valutazione preventiva dei loro
probabili effetti sull'ambiente disciplinata dall'art. 5.
    2.  Il  PTCP,  specificando  le  previsioni  del  PTR e del PTPR,
definisce  il  quadro delle risorse e dei sistemi ambientali, nonche'
il loro grado di riproducibilita' e vulnerabilita'.
    3.  Il  PTCP  definisce  inoltre  le condizioni di sostenibilita'
degli  insediamenti  rispetto  alla  quantita' e qualita' delle acque
superficiali    e   sotterranee,   alla   criticita'   idraulica   ed
idrogeologica  del  territorio, all'approvvigionamento idrico ed alla
capacita'  di  smaltimento  dei  reflui.  Il  piano  prevede altresi'
indirizzi e direttive per la realizzazione di dotazioni ecologiche ed
ambientali  negli ambiti urbani e periurbani, di reti ecologiche e di
spazi di rigenerazione e compensazione ambientale.
    4.  Il  PSC  accerta  la  consistenza,  la  localizzazione  e  la
vulnerabilita'   delle   risorse  naturali  presenti  sul  territorio
comunale,  dettando le norme per la loro salvaguardia ed individuando
gli   interventi   di  miglioramento  e  riequilibrio  ambientale  da
realizzare, in conformita' alle previsioni del PTCP.
                              Art. A-2.
     Pianificazione degli ambiti interessati dai rischi naturali
    1.  Il PTCP individua, in coerenza con le previsioni dei piani di
bacino,   gli  ambiti  territoriali  caratterizzati  da  fenomeni  di
dissesto  idrogeologico,  di  instabilita'  geologica potenziale e di
pericolosita' idraulica o da valanghe.
    2.  Il  PSC  approfondisce  ed  integra  i  contenuti  del  PTCP,
definendo  le  azioni  volte  ad  eliminare  o ridurre il livello del
rischio negli insediamenti esistenti. Negli ambiti di cui al comma 1,
sono  ammessi  gli  interventi  di  recupero  del patrimonio edilizio
esistente  e  sono  vietate  le  nuove  costruzioni  e  il  cambio di
destinazione d'uso che aumentino l'esposizione al rischio.
    3. lI PSC provvede inoltre a dettare la disciplina generale degli
interventi  di  trasformazione  urbanistica  ed  edilizia  nelle zone
sottoposte   a   vincolo   idrogeologico   ricomprese  nei  perimetri
urbanizzati,  secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 150 della
legge regionale n. 3 del 1999.
    4.  Nei  territori  regionali  individuati come zone sismiche, ai
sensi  dell'art. 145  della  legge  regionale  n.  3  del  1999,  gli
strumenti  di  pianificazione  territoriale  e urbanistica concorrono
alla  riduzione  ed  alla prevenzione del rischio sismico, sulla base
delle analisi di pericolosita', vulnerabilita' ed esposizione.
                              Art. A-3.
   Pianificazione degli interventi per la sicurezza del territorio
    1.  Gli  strumenti  di  pianificazione territoriale e urbanistica
accertano  la  compatibilita'  degli  interventi  programmati  con la
sicurezza  idraulica  del territorio e la loro conformita' ai piani e
programmi della protezione civile.
    2.  L'amministrazione procedente, nell'ambito della conferenza di
pianificazione,  acquisisce  dai  soggetti  preposti  alla cura degli
interessi  pubblici  di  cui  al comma 1, i dati e le informazioni in
loro possesso necessari per la formazione del quadro conoscitivo e le
valutazioni  in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione
prospettate dal documento preliminare.
    3.  Gli  strumenti  di  pianificazione territoriale e urbanistica
subordinano,  ove  necessario, l'attuazione di talune previsioni alla
realizzazione  di  infrastrutture,  opere  o  servizi per il deflusso
delle acque meteoriche ovvero per le esigenze di protezione civile.
    4.  Per favorire l'attuazione degli interventi di cui al comma 3,
possono  essere  promossi accordi territoriali ai sensi dell'art. 15,
con  la partecipazione dei soggetti titolari delle funzioni pubbliche
coinvolte.
                              Art. A-4.
                         Sistema insediativo
    1.  Gli  strumenti  di  pianificazione territoriale e urbanistica
individuano il sistema insediativo:
      a) per  definirne  l'assetto  fisico e funzionale, con riguardo
alle  diverse destinazioni in essere ed alle opportunita' di sviluppo
previste;
      b) per migliorarne la funzionalita' complessiva, garantendo una
razionale  distribuzione  del  peso  insediativo  della popolazione e
delle diverse attivita'.
    2.  ll  PTCP indica gli ambiti territoriali sub-provinciali entro
cui  si  renda  opportuno  sviluppare  forme  di  coordinamento degli
strumenti  di pianificazione e programmazione comunali e politiche di
integrazione funzionale.
    3.   Il   PSC   delimita   gli  ambiti  del  territorio  comunale
caratterizzati da differenti politiche di intervento e valorizzazione
e  da  diversi assetti funzionali ed urbanistici, anche in attuazione
delle  direttive  e  degli indirizzi del PTCP. Il piano stabilisce il
dimensionamento   delle  nuove  previsioni  per  ciascun  ambito  con
riferimento ai fabbisogni locali ed alle previsioni del PTCP.
                              Art. A-5.
            Sistema delle infrastrutture per la mobilita'
    1. Il sistema delle infrastrutture per la mobilita' e' costituito
dalla  rete  di impianti, opere e servizi che assicurano la mobilita'
delle persone e delle merci.
    2.  Gli  strumenti  generali  di  pianificazione  territoriale  e
urbanistica  concorrono alla predisposizione e attuazione del sistema
delle   infrastrutture   per   la  mobilita',  raccordandosi  con  la
pianificazione  di  settore  prevista  dalla legislazione nazionale e
regionale in materia. Essi provvedono in particolare:
      a) a  definire la dotazione ed i requisiti delle infrastrutture
della  mobilita'  necessarie  per realizzare gli standard di qualita'
urbana ed ecologico-ambientale;
      b) ad  individuare gli ambiti piu' idonei per la localizzazione
di  tali  opere,  per  assicurarne  la  sostenibilita'  ambientale  e
paesaggistica e la funzionalita' rispetto al sistema insediativo.
    3.  Gli  strumenti  di pianificazione regionale di cui alla legge
regionale  2 ottobre  1998,  n.  30,  individuano  il  sistema  della
mobilita'  di  interesse  regionale  e  stabiliscono  i  criteri  e i
requisiti  prestazionali  delle  reti di infrastrutture e dei servizi
relativi alla mobilita'.
    4.  La  provincia  attraverso  il  PTCP definisce la dotazione di
infrastrutture  per  la  mobilita'  di  carattere  sovracomunale,  ed
individua    i   corridoi   destinati   al   potenziamento   e   alla
razionalizzazione  dei sistemi per la mobilita' esistenti e quelli da
destinare  alle  nuove  infrastrutture. I piani di bacino provinciali
provvedono  alla  programmazione  del  sistema  di trasporto pubblico
integrato  e  coordinato,  in  rapporto  ai  modi  e ai fabbisogni di
mobilita'.   Il   PTCP,   qualora  provveda  d'intesa  con  i  comuni
interessati alla definizione degli elementi di cui al comma 5, assume
il valore e gli effetti del PSC.
    5. Il comune col PSC recepisce le previsioni della pianificazione
e programmazione sovraordinata e provvede alla definizione:
      a) della  rete  di infrastrutture e di servizi per la mobilita'
di maggiore  rilevanza, avendo riguardo anche ai servizi di trasporto
in   sede   propria,  al  sistema  dei  parcheggi  di  scambio  e  di
interconnessione  ed  agli  spazi  per  l'interscambio tra le diverse
modalita' di traspono urbano o extraurbano;
      b) del sistema della mobilita' ciclabile e pedonale;
      c) delle prestazioni che le infrastrutture devono possedere, in
termini  di  sicurezza,  di  geometria  e  sezione  dei tracciati, di
capacita'  di  carico,  per  garantire  i  livelli  di funzionalita',
accessibilita'    e   fruibilita'   del   sistema   insediativo   che
costituiscono   gli   obiettivi   di  qualita'  urbana  ed  ecologico
ambientale, definiti ai sensi dell'art. A-6 dell'allegato.
    6.  Il  PSC  provvede  inoltre  alla  definizione  delle fasce di
rispetto  delle infrastrutture della mobilita', nell'osservanza della
disciplina vigente. Le fasce di rispetto stradale sono individuate al
fine  di  salvaguardare  gli spazi da destinare alla realizzazione di
nuove  strade  o corsie di servizio, ampliamenti di carreggiate, aree
di  sosta  funzionali  alla  sicurezza  ed  alla  funzionalita' delle
infrastrutture,    percorsi    pedonali    e   ciclabili.   Ai   fini
dell'applicazione  dei  rispetti  stradali,  il  perimetro del centro
abitato  e'  definito  in  sede di formazione del PSC, come perimetro
continuo  del  territorio  urbanizzato  che  comprende  tutte le aree
effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi.
    7. Il PSC puo' inoltre indicare le infrastrutture che necessitano
della  realizzazione di fasce di ambientazione, costituite dalle aree
di   pertinenza,  destinate  alla  realizzazione  di  attrezzature  o
manufatti  ovvero  di interventi di piantumazione o rinaturazione, al
fine   della   mitigazione   o   compensazione  degli  impatti  delle
infrastrutture sul territorio circostante e sull'ambiente.
                              Art. A-6.
         Standard di qualita' urbana ed ecologico-ambientale
    1.   Nell'ambito   degli  obiettivi  strategici  di  assetto  del
territorio   e   nel   rispetto  dei  limiti  minimi  definiti  dalla
legislazione  nazionale  in materia, la pianificazione territoriale e
urbanistica  generale  definisce  gli  standard di qualita' urbana ed
ecologico ambientale che si intendono perseguire.
    2.  Per  standard  di  qualita'  urbana  si  intende  il  livello
quantitativo  e  qualitativo  del  sistema  delle  infrastrutture per
l'urbanizzazione  degli insediamenti e di quello delle attrezzature e
spazi  collettivi,  idonei a soddisfare le esigenze dei cittadini. Lo
standard attiene in particolare:
      a) alla tipologia e alla quantita' di tali dotazioni;
      b) alle  loro  caratteristiche  prestazionali,  in  termini  di
accessibilita',   di  piena  fruibilita'  e  sicurezza  per  tutti  i
cittadini  di  ogni  eta'  e  condizione,  anche ai sensi della legge
regionale  28 dicembre  1999,  n.  40,  di  equilibrata  e  razionale
distribuzione   nel   territorio,   di  funzionalita'  e  adeguatezza
tecnologica, di semplicita' ed economicita' di gestione.
    3.  Per  standard  di qualita' ecologico ambientale si intende il
grado   di   riduzione   della   pressione  del  sistema  insediativo
sull'ambiente   naturale   e   di   miglioramento   della  salubrita'
dell'ambiente urbano. Lo standard attiene:
      a) alla  disciplina degli usi e delle trasformazioni, orientata
a   limitare  il  consumo  delle  risorse  non  rinnovabili  ed  alla
prevenzione integrata degli inquinamenti;
      b)  alla  realizzazione  di  interventi  di  riequilibrio  e di
mitigazione degli impatti negativi dell'attivita' umana;
      c) al  potenziamento  delle  infrastrutture  e  delle dotazioni
ecologiche ed ambientali.
    4.  Il  comune,  nel  definire gli standard di qualita' urbana ed
ecologico ambientale da conseguire nel proprio territorio, provvede:
      a) a  promuovere,  attraverso apposite convenzioni, lo sviluppo
di attivita' private che siano rispondenti a requisiti di fruibilita'
collettiva  e  che  concorrano, in tal modo, ad ampliare o articolare
l'offerta  dei  servizi  assicurati  alla  generalita'  dei cittadini
ovvero ad elevare i livelli qualitativi dei servizi stessi;
      b) a  dettare  una  specifica disciplina attinente ai requisiti
degli  interventi  edilizi  privati ed alle modalita' di sistemazione
delle  relative  aree  pertinenziali, al fine di ridurre la pressione
sull'ambiente dell'agglomerato urbano.
    5.  Il  comune  puo'  stabilire  forme  di incentivazione volte a
favorire  le  attivita'  e  gli interventi privati di cui al comma 4,
nonche'  a  promuovere  gli  interventi  di  nuova  edificazione,  di
recupero  edilizio o di riqualificazione urbana la cui progettazione,
realizzazione  e  gestione sia improntata a criteri di sostenibilita'
ambientale.
                              Capo A-II
                     SISTEMA INSEDIATIVO STORICO
                              Art. A-7.
                           Centri storici
    1.  Costituiscono  i  centri  storici  i tessuti urbani di antica
formazione   che  hanno  mantenuto  la  riconoscibilita'  della  loro
struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro
formazione. Essi sono costituiti da patrimonio edilizio, rete viaria,
spazi  inedificati  e  altri  manufatti  storici.  Sono equiparati ai
centri  storici,  gli  agglomerati  e  nuclei non urbani di rilevante
interesse   storico,   nonche'   le   aree   che   ne   costituiscono
l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica.
    2.  Sulla  base  della  individuazione  del  sistema  insediativo
storico  del  territorio regionale operata dal PTPR, come specificata
ed  integrata dal PTCP, il PSC definisce la perimetrazione del centro
storico  e  ne individua gli elementi peculiari e le potenzialita' di
qualificazione e sviluppo, nonche' gli eventuali fattori di abbandono
o  degrado sociale, ambientale ed edilizio. Il PSC stabilisce inoltre
la   disciplina   generale  diretta  ad  integrare  le  politiche  di
salvaguardia e riqualificazione del centro storico con le esigenze di
rivitalizzazione  e  rifunzionalizzazione  dello  stesso,  anche  con
riguardo  alla presenza di attivita' commerciali e artigianali e alla
tutela degli esercizi aventi valore storico e artistico.
    3. Nei centri storici:
      a) e'  vietato  modificare  i  caratteri che connotano la trama
viaria   ed   edilizia,   nonche'   i  manufatti  anche  isolati  che
costituiscono testimonianza storica o culturale;
      b) sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso
in  atto,  in  particolare  di  quelle residenziali, artigianali e di
commercio di vicinato;
      c) non e' ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non
possono  essere  rese  edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi
perche'  destinati  ad  usi  urbani  o  collettivi  nonche' quelli di
pertinenza dei complessi insediativi storici.
    4.  Il  PSC puo' prevedere, per motivi di interesse pubblico e in
ambiti puntualmente determinati, la possibilita' di attuare specifici
interventi  in  deroga ai principi stabiliti dal comma 3. Nell'ambito
di  tali  previsioni,  il  PSC  puo' inoltre individuare le parti del
tessuto  storico  urbano  prive dei caratteri storico-architettonici,
culturali  e  testimoniali,  ai fini dell'eliminazione degli elementi
incongrui e del miglioramento della qualita' urbanistica ed edilizia.
    5.  Il  POC,  coordinando  e  specificando le previsioni del PSC,
disciplina gli interventi diretti: al miglioramento della vivibilita'
e qualita' ambientale del centro storico; alla sua riqualificazione e
allo  sviluppo  delle  attivita'  economiche e sociali; alla tutela e
valorizzazione   del  tessuto  storico  e  al  riuso  del  patrimonio
edilizio.
    6.  Il  POC  individua  e  disciplina  gli  eventuali  ambiti  da
sottoporre  a strumentazione esecutiva, anche attraverso programmi di
riqualificazione urbana di cui alla legge regionale n. 19 del 1998.
                              Art. A-8.
     Insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale
    1.  Gli  insediamenti  e  infrastrutture  storici  del territorio
rurale   sono   costituiti   dalle  strutture  insediative  puntuali,
rappresentate   da   edifici   e   spazi   inedificati  di  carattere
pertinenziale,   nonche'   dagli   assetti   e  dalle  infrastrutture
territoriali     che     costituiscono     elementi     riconoscibili
dell'organizzazione   storica   del  territorio,  quali:  il  sistema
insediativo  rurale e le relative pertinenze piantumate; la viabiita'
storica  extraurbana; il sistema storico delle acque derivate e delle
opere  idrauliche;  la  struttura centuriata; le sistemazioni agrarie
tradizionali,  tra  cui le piantate, i maceri e i filari alberati; il
sistema storico delle partecipanze, delle universita' agrarie e delle
bonifiche.
    2.  Il  PTCP, in conformita' alle disposizioni del PTPR, contiene
una prima individuazione dei sistemi e degli immobili di cui al comma
1  e  detta  la  disciplina  generale  per la loro tutela, nonche' le
condizioni  e  i  limiti  per la loro trasformazione o riuso. Il PTCP
provvede inoltre ad una prima individuazione e regolazione delle aree
d'interesse  archeologico,  nel  rispetto  delle  competenze statali,
sviluppando ed integrando quanto previsto dal PTPR.
    3.  Il  PSC  recepisce e integra nel proprio quadro conoscitivo i
sistemi e gli immobili individuati a norma del comma 2 e specifica la
relativa disciplina di tutela.
    4.   ll   POC  puo'  prevedere  interventi  di  valorizzazione  e
conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture non urbani.
                              Art. A-9.
  Edifici di valore storico-architettonico culturale e testimoniale
    1.    Il    PSC    individua    gli    edifici    di    interesse
storico-architettonico,  tra cui quelli compresi negli elenchi di cui
al  titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999, e definisce gli
interventi  ammissibili  negli stessi, nell'ambito della manutenzione
ordinaria  e straordinaria, del restauro scientifico e del restauro e
risanamento conservativo.
    2.   Il   comune   individua   inoltre   gli  edifici  di  pregio
storico-culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza,
specificando  per  ciascuno  di essi le categorie degli interventi di
recupero  ammissibili,  gli  indirizzi  tecnici  sulle  modalita'  di
intervento ed i materiali utilizzabili, nonche' le destinazioni d'uso
compatibili  con  la  struttura e la tipologia dell'edificio e con il
contesto  ambientale, in coerenza con la disciplina generale definita
dal RUE ai sensi dell'art. 29.
    3.  Il POC puo' determinare le unita' minime di intervento la cui
attuazione  e'  subordinata all'elaborazione di un progetto unitario,
da attuarsi attraverso un unico intervento edilizio ovvero attraverso
un programma di interventi articolato in piu' fasi.
                             Capo A-III
                          TERRITORIO URBANO
                             Art. A-10.
                      Ambiti urbani consolidati
    1.  All'interno del territorio urbanizzato, delimitato dal PSC ai
sensi  del  comma  2,  dell'art. 28, per ambiti urbani consolidati si
intendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate
con  continuita',  che  presentano  un  adeguato  livello di qualita'
urbana   e   ambientale   tale   da   non  richiedere  interventi  di
riqualificazione.
    2.  La  pianificazione urbanistica comunale persegue, nei tessuti
urbani  di  cui al comma 1, il mantenimento e la qualificazione degli
attuali  livelli  dei  servizi  e  delle  dotazioni  territoriali, il
miglioramento delle condizioni di salubrita' dell'ambiente urbano, la
qualificazione   funzionale  ed  edilizia  degli  edifici  esistenti,
un'equilibrata  integrazione tra la funzione abitativa e le attivita'
economiche  e  sociali  con  essa  compatibili.  Favorisce inoltre la
qualificazione  funzionale  ed  edilizia,  attraverso  interventi  di
recupero,   ampliamento,  sopraelevazione  e  completamento,  nonche'
attraverso il cambio della destinazione d'uso.
    3.  E'  compito  del PSC individuare il perimetro di tali ambiti,
indicarne le caratteristiche urbanistiche e la struttura funzionale e
definire le politiche e gli obiettivi da perseguire a norma del comma
2.   Le   trasformazioni   edilizie  e  funzionali  ammissibili  sono
disciplinate dal RUE ai sensi del comma 2, dell'art. 29.
                             Art. A-II.
                       Ambiti da riqualificare
    1.  Costituiscono ambiti da riqualificare le parti del territorio
urbanizzato   che   necessitano   di  politiche  di  riorganizzazione
territoriale,   che   favoriscano  il  miglioramento  della  qualita'
ambientale   e   architettonica  dello  spazio  urbano  ed  una  piu'
equilibrata  distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di
infrastrutture  per  la  mobilita';  ovvero  necessitano di politiche
integrate  volte  ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e
di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le investono.
    2.   Il   PSC  individua  le  parti  urbane  che  necessitano  di
riqualificazione  e  fissa,  per  ciascuna  di esse, gli obiettivi di
qualita'  e  le  prestazioni  da  perseguire in sede di attuazione, i
livelli minimi di standard di qualita' urbana ed ecologico ambientale
da  assicurare  nonche'  la quota massima dei carichi insediativi che
potranno    essere    realizzati   nell'ambito   dell'intervento   di
riqualificazione.
    3.  ll  POC,  anche  attraverso  le  forme di concertazione con i
soggetti  interessati  di  cui  al  comma  10 dell'art. 30, individua
all'interno degli ambiti ed in conformita' alle prescrizioni previste
dal  PSC,  gli  interventi di riqualificazione urbana da attuarsi nel
proprio   arco   temporale  di  efficacia.  Il  piano  stabilisce  in
particolare  per  ciascuna  area  di intervento le destinazioni d'uso
ammissibili,  gli  indici  edilizi,  le  modalita'  di intervento, le
dotazioni  territoriali,  i  contenuti fisico-morfologici e l'assetto
infrastrutturale.   Il   POC,   tenendo   conto   della  fattibilita'
dell'intervento  di riqualificazione, in relazione anche alle risorse
finanziarie pubbliche e private attivabili, puo' inoltre definire gli
ambiti oggetto di un unico intervento attuativo.
    4.  Gli  interventi di riqualificazione sono attuati attraverso i
PUA,   ovvero  attraverso  i  programmi  di  riqualificazione  urbana
predisposti  ed approvati ai sensi del Titolo I della legge regionale
n. 19 del 1998, nei casi in cui le previsioni del POC non siano state
definite   attraverso  le  forme  di  concertazione  con  i  soggetti
interessati di cui al comma 10 dell'art. 30.
                             Art. A-12.
                   Ambiti per i nuovi insediamenti
    1.  Gli  ambiti  per  i  nuovi insediamenti sono costituiti dalle
parti  del  territorio  oggetto  di  trasformazione intensiva, sia in
termini  di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano,
da  individuarsi  prioritariamente  nelle  aree  limitrofe  ai centri
edificati,   che  in  termini  di  sostituzione  di  rilevanti  parti
dell'agglomerato  urbano.  Gli  ambiti  per i nuovi insediamenti sono
caratterizzati  dalla  equilibrata  compresenza  di  residenza  e  di
attivita'  sociali,  culturali,  commerciali  e  produttive  con essa
compatibili.
    2.  I nuovi complessi insediativi sono sottoposti a progettazione
unitaria,  al  fine  di  programmare  l'esecuzione  dei  manufatti  e
l'attivazione   delle   diverse  funzioni  previste,  assicurando  la
contestuale   realizzazione  delle  dotazioni  territoriali  ad  essi
connessi.
    3.  Il  PSC  perimetra  gli  ambiti  del  territorio comunale che
possono   essere  destinati  a  tali  nuovi  insediamenti.  Il  piano
stabilisce  per  ciascun  ambito  la  disciplina  generale  dei nuovi
insediamenti  ammissibili, relativa alla capacita' insediativa minima
e   massima   per   le  specifiche  funzioni  ammesse,  le  dotazioni
territoriali minime, le prestazioni di qualita' urbana attese.
    4.  Il POC definisce i nuovi insediamenti da attuarsi nel proprio
arco  temporale  di attuazione, all'interno degli ambiti delimitati e
disciplinati  dal  PSC.  Il  POC  in particolare perimetra le aree di
intervento  e  definisce  per  ciascuna di esse le destinazioni d'uso
ammissibili,  gli  indici  edilizi,  le  modalita'  di intervento, le
dotazioni  territoriali,  i  contenuti fisico-morfologici e l'assetto
infrastrutturale.  Per la definizione dei contenuti del POC il comune
puo'  attivare  le procedure di concertazione con i privati stabilite
dal comma 10 dell'art. 30.
                             Art. A-13.
            Ambiti specializzati per attivita' produttive
    1. Per ambiti specializzati per attivita' produttive si intendono
le  parti  del  territorio  caratterizzate  dalla  concentrazione  di
attivita'  economiche,  commerciali  e  produttive. I predetti ambiti
possono altresi' contenere una limitata compresenza di insediamenti e
spazi collettivi residenziali.
    2.   Gli  ambiti  specializzati  per  attivita'  produttive  sono
distinti in:
      a) aree  produttive di rilievo sovracomunale, caratterizzate da
effetti  sociali,  territoriali  ed  ambientali  che interessano piu'
comuni;
      b) aree  produttive  di  rilievo  comunale,  caratterizzate  da
limitati impatti delle attivita' insediate o da insediare.
    3.   Le   aree   produttive  esistenti  sono  disciplinate  dalla
pianificazione urbanistica comunale.
    4.  La  provincia  attraverso  il  PTCP  provvede, d'intesa con i
comuni  interessati,  ad  individuare  le  aree  produttive idonee ad
essere  ampliate  per assumere rilievo sovracomunale e ad individuare
gli   ambiti   piu'  idonei  alla  localizzazione  delle  nuove  aree
produttive   di  rilievo  sovracomunale  e  ne  stabilisce  l'assetto
infrastrutturale  e  le caratteristiche urbanistiche e funzionali. Il
PTCP in tali ipotesi assume il valore e gli effetti del PSC.
    5.  I  nuovi insediamenti sono individuati prioritariamente nelle
aree  limitrofe  a quelle esistenti, anche al fine di concorrere alla
loro   qualificazione  e  di  sopperire  alle  eventuali  carenze  di
impianti, di infrastrutture o servizi.
    6.  Gli  interventi  di  completamento, modificazione funzionale,
manutenzione  ed ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti
tecnologici  nelle  aree  produttive esistenti, sono disciplinati dal
RUE e sono attuati attraverso intervento diretto.
    7.  Le  aree  produttive  di  rilievo  sovracomunale sono attuate
attraverso  accordi  territoriali  stipulati  ai  sensi  del comma 2,
dell'art. 15.  Gli  accordi  possono  prevedere  che  l'esecuzione  o
riqualificazione  e la gestione unitaria di tali aree, sia realizzata
anche  attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, ovvero
attraverso la costituzione di consorzi o di societa' miste.
    8.  In  coerenza  con  quanto previsto dal PRIT, gli strumenti di
pianificazione  di  cui  al  presente  articolo possono promuovere la
realizzazione   di   infrastrutture   idonee   a  consentire  i  piu'
appropriati  collegamenti  delle  aree  produttive  con  la  rete del
trasporto combinato, anche attraverso adeguati incentivi urbanistici.
    9.  Gli  accordi di cui all'art. 18, possono prevedere interventi
di   ammodernamento,   ampliamento,   razionalizzazione  o  riassetto
organico  dei complessi industriali esistenti e delle loro pertinenze
funzionali,  ivi  compresa  la  delocalizzazione  dei medesimi. A tal
fine,   i  predetti  accordi  possono  prevedere  adeguati  incentivi
urbanistici.
    10.  Gli oneri di urbanizzazione relativi alle aree produttive di
rilievo sovracomunale sono destinati al finanziamento degli impianti,
delle infrastrutture e dei servizi necessari, indipendentemente dalla
collocazione   degli   stessi   anche   al   di   fuori  dai  confini
amministrativi  del  comune  nel cui territorio e' localizzata l'area
produttiva.  Gli accordi territoriali di cui al comma 7, stabiliscono
le modalita' di versamento e gestione degli oneri e ne programmano in
maniera   unitaria   l'utilizzo,  assicurando  il  reperimento  delle
eventuali  ulteriori  risorse  necessarie  per la realizzazione delle
dotazioni previste.
                             Art. A-14.
                   Aree ecologicamente attrezzate
    1.    Gli   ambiti   specializzati   per   attivita'   produttive
costituiscono  aree  ecologicmente  attrezzate  quando sono dotate di
infrastrutture,  servizi e sistemi idonei a garantire la tutela della
salute, della sicurezza e dell'ambiente.
    2.  La  Regione,  con  atto  di coordinamento tecnico, definisce,
sulla   base  della  normativa  vigente  in  materia,  gli  obiettivi
prestazionali delle aree ecologicamente attrezzate, avendo riguardo:
      a) alla salubrita' e igiene dei luoghi di lavoro,
      b) alla  prevenzione  e  riduzione dell'inquinamento dell'aria,
dell'acqua e del terreno;
      c) allo smaltimento e recupero dei rifiuti;
      d) al trattamento delle acque reflue;
      e) al  contenimento  del consumo dell'energia e al suo utilizzo
efficace;
      f) alla   prevenzione,  controllo  e  gestione  dei  rischi  di
incidenti rilevanti;
      g) alla  adeguata  e  razionale  accessibilita' delle persone e
delle merci.
    3.  Ai  sensi del comma 1 dell'art. 26 del decreto legislativo n.
112  del  1998,  l'utilizzazione  dei  servizi  presenti  nelle  aree
produttive  ecologicamente  attrezzate  comporta l'esenzione, per gli
impianti    produttivi    ivi   localizzati,   delle   autorizzazioni
eventualmente  richieste  nelle  materie  di  cui al comma 2, secondo
quanto definito dall'atto di coordinamento tecnico.
    4.  Le  nuove aree produttive di rilievo sovracomunale assumono i
caratteri propri delle aree ecologicamente attrezzate.
    5.  Il  comune  puo' individuare tra i nuovi ambiti per attivita'
produttive  di  rilievo  comunale  quelli  da  realizzare  come  aree
ecologicamente  attrezzate. Per l'eventuale trasformazione delle aree
esistenti in aree ecologicamente attrezzate, il comune puo' stipulare
specifici  accordi  con le imprese interessate, diretti a determinare
le  condizioni  e  gli incentivi per il riassetto organico delle aree
medesime.
    6.  La  Regione  promuove la trasformazione delle aree produttive
esistenti  in  aree ecologicamente attrezzate attraverso l'erogazione
di  contributi  nell'ambito  del programma triennale regionale per la
tutela  dell'ambiente,  ai  sensi degli articoli 99 e 100 della legge
regionale n. 3 del 1999.
                             Art. A-15.
                           Poli funzionali
    1.  I  poli funzionali sono costituiti dalle parti del territorio
ad  elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate,
in  ambiti  identificabili  per dimensione spaziale ed organizzazione
morfologica  unitaria,  una  o piu' funzioni strategiche o servizi ad
alta  specializzazione  economica,  scientifica, culturale, sportiva,
ricreativa   e  della  mobilita'.  I  poli  funzionali  sono  inoltre
caratterizzati  dalla  forte  attrattivita'  di  un numero elevato di
persone   e   di   merci   e  da  un  bacino  d'utenza  di  carattere
sovracomunale,  tali  da  comportare  un  forte  impatto  sui sistemi
territoriali   della   mobilita'   e   conseguentemente  sul  sistema
ambientale e della qualita' urbana.
    2.  Sono  poli  funzionali  in particolare le seguenti attivita',
qualora presentino i caratteri di cui al comma 1:
      a) i  centri direzionali, fieristici ed espositivi, ed i centri
congressi;
      b) i  centri commerciali ed i poli o parchi ad essi assimilati,
con  grandi  strutture distributive del commercio in sede fissa e del
commercio all'ingrosso;
      c) le  aree per la logistica al servizio della produzione e del
commercio;
      d) gli  aeroporti, i porti e le stazioni ferroviarie principali
del sistema ferroviario nazionale e regionale;
      e) i    centri   intermodali   e   le   aree   attrezzate   per
l'autotrasporto;
      f) i  poli  tecnologici,  le  universita' e i centri di ricerca
scientifica;
      g) i parchi tematici o ricreativi;
      h) le   strutture  per  manifestazioni  culturali,  sportive  e
spettacoli ad elevata partecipazione di pubblico.
    3.  In  coerenza  con  gli  obiettivi  strategici di sviluppo del
sistema   territoriale  regionale  definiti  dal  PTR,  la  provincia
provvede con il PTCP, d'intesa con i comuni interessati:
      a) alla   ricognizione   dei   poli   funzionali  esistenti  da
consolidare, ampliare e riqualificare;
      b) alla  programmazione dei nuovi poli funzionali, prospettando
gli ambiti idonei per la loro localizzazione e definendo per ciascuno
di  essi: i bacini di utenza; la scala territoriale di interesse, gli
obiettivi  di qualita' e le condizioni di sostenibilita' ambientale e
territoriale dei nuovi insediamenti.
    4.  Il  PTCP  puo'  inoltre  provvedere,  d'intesa  con  i comuni
interessati,  alla  definizione  degli  elementi  di  cui al comma 6,
assumendo il valore e gli effetti del PSC.
    5.  Nell'ambito delle previsioni del PTCP, l'attuazione dei nuovi
poli  funzionali  e  degli  interventi  relativi  ai  poli funzionali
esistenti  sono  definiti  attraverso  accordi territoriali di cui al
comma  2,  dell'art. 15.  In  assenza  di  accordi  territoriali,  la
pianificazione urbanistica comunale puo' dare attuazione direttamente
alle previsioni del PTCP relative ai soli poli funzionali esistenti.
    6. Il PSC recepisce e da' attuazione a quanto disposto dal PTCP e
dall'accordo territoriale, provvedendo:
      a) per   i   poli  funzionali  esistenti,  ad  individuare  gli
interventi   di   trasformazione   o  di  qualificazione  funzionale,
urbanistica  ed  edilizia,  a  fissare  i  livelli  prestazionali  da
raggiungere  per  garantire  l'accessibilita'  e  per  assicurare  la
compatibilita'     ambientale,     individuando     le    opere    di
infrastrutturazione necessarie;
      b) per  i  nuovi  poli funzionali da localizzare nel territorio
comunale, ad individuare gli ambiti piu' idonei per l'intervento ed a
definirne   le   caratteristiche   morfologiche   e  l'organizzazione
funzionale,  il sistema delle infrastrutture per la mobilita' e delle
dotazioni territoriali necessarie.
                              Capo A-IV
                          TERRITORIO RURALE
                             Art. A-16.
        Obiettivi della pianificazione nel territorio rurale
    1. Il territorio rurale e' costituito dall'insieme del territorio
non  urbanizzato  e  si caratterizza per la necessita' di integrare e
rendere  coerenti politiche volte a salvaguardare il valore naturale,
ambientale  e  paesaggistico  del  territorio  con  politiche volte a
garantire   lo   sviluppo  di  attivita'  agricole  sostenibili.  Nel
territorio   rurale  la  pianificazione  persegue  in  particolare  i
seguenti obiettivi:
      a) promuovere  lo  sviluppo  di  una  agricoltura  sostenibile,
multifunzionale;
      b) preservare   i   suoli   ad   elevata   vocazione  agricola,
consentendo  il  loro  consumo,  soltanto  in  assenza di alternative
localizzative tecnicamente ed economicamente valide;
      c) promuovere  nelle  aree  marginali  la  continuazione  delle
attivita'  agricole e il mantenimento di una comunita' rurale vitale,
quale presidio del territorio indispensabile per la sua salvaguardia,
incentivando   lo   sviluppo  nelle  aziende  agricole  di  attivita'
complementari;
      d) mantenere  e sviluppare le funzioni economiche, ecologiche e
sociali della silvicoltura;
      e) promuovere   la   difesa   del   suolo   e   degli   assetti
idrogeologici,  geologici  ed  idraulici e salvaguardare la sicurezza
del territorio e le risorse naturali e ambientali;
      f) promuovere la valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio
rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale;
      g) valorizzare  la funzione dello spazio rurale di riequilibrio
ambientale e di mitigazione degli impatti negativi dei centri urbani.
    2.  Il  PTCP  individua  gli  elementi  e  i sistemi da tutelare,
recependo  e  specificando  le  previsioni  del  PTPR,  e  opera,  in
coordinamento con i piani e programmi del settore agricolo, una prima
individuazione   degli  ambiti  del  territorio  rurale,  secondo  le
disposizioni del presente Capo.
    3.  Il PSC delimita e disciplina gli ambiti del territorio rurale
e  indica  le  aree  interessate  da  progetti  di tutela, recupero e
valorizzazione  degli elementi naturali ed antropici, nonche' le aree
piu'   idonee  per  la  localizzazione  delle  opere  di  mitigazione
ambientale  e  delle  dotazioni ecologiche ed ambientali, di cui agli
articoli A-20 e A-25 dell'allegato.
    4.   Compete  al  RUE  disciplinare  nel  territorio  rurale  gli
interventi:  di  recupero del patrimonio edilizio esistente; di nuova
edificazione  per  le  esigenze  delle  aziende  agricole,  nei  casi
previsti dagli articoli del presente Capo; di sistemazione delle aree
di   pertinenza;   di   realizzazione   delle  opere  di  mitigazione
ambientale.  Il RUE disciplina inoltre gli interventi di recupero per
funzioni  non  connesse  con l'agricoltura, nell'osservanza di quanto
disposto dall'art. A-21 dell'allegato.
                             Art. A-17.
                Aree di valore naturale e ambientale
    1.  Costituiscono aree di valore naturale e ambientale gli ambiti
del territorio rurale sottoposti dagli strumenti di pianificazione ad
una   speciale   disciplina   di  tutela  ed  a  progetti  locali  di
valorizzazione.
    2.  Le  aree  di valore naturale e ambientale, sono individuate e
disciplinate  dal  PSC  che  ne  definisce  gli obiettivi generali di
valorizzazione,  in  coerenza con le indicazioni della pianificazione
sovraordinata.
    3.  Gli  strumenti di pianificazione provvedono inoltre a dettare
la  disciplina  di  tutela  e  valorizzazione  delle seguenti aree di
valore naturale e ambientale e delle eventuali fasce di tutela:
      a) le  aree  boscate  e quelle destinate al rimboschimento, ivi
compresi i soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco;
      b) gli ambiti di vegetazione dei litorali marini;
      e) gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;
      d) le golene antiche e recenti;
      e) le aree umide.
    4. Nelle aree di cui al comma 3 la pianificazione prevede:
      a) il  recupero del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto
delle   caratteristiche   funzionali,   tipologiche   e   costruttive
originarie;
      b) la realizzazione di infrastrutture pubbliche;
      c) la  nuova costruzione di edifici connessi con lo svolgimento
delle attivita' compatibili con la disciplina di tutela.
    5.  Il  PTCP puo' inoltre individuare le aree con caratteristiche
morfologiche,   pedologiche   e   climatiche   non   compatibili  con
l'attivita'   agricola   ed  adatte  all'evoluzione  di  processi  di
naturalizzazione.
    6.  Fanno  parte  del  sistema  delle  aree  di valore naturale e
ambientale anche le aree naturali protette, costituite in particolare
dai parchi nazionali, dalle riserve naturali dello Stato e dalle aree
protette  di  rilievo  internazionale e nazionale di cui alla legge 6
dicembre  1991,  n.  394,  nonche'  dai  parchi  e  riserve  naturali
regionali  istituite ai sensi della legge regionale 2 aprile 1988, n.
11.
    7.  Nelle  aree  naturali  protette  la disciplina in merito alla
tutela  e  valorizzazione  del  territorio  ed  alle  destinazioni  e
trasformazioni  ammissibili  e' stabilita dagli atti istitutivi e dai
piani,  programmi  e  regolamenti previsti dalle specifiche leggi che
regolano la materia.
    8.   Per   ripartire   in   modo   equo   gli   oneri   derivanti
dall'istituzione   di  aree  naturali  protette,  la  provincia  puo'
stabilire   specifiche   forme   di   compensazione   e  riequilibrio
territoriale,  attraverso  gli  strumenti  di  perequazione di cui al
comma 3, dell'art. 15.
    9. Al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile delle attivita'
umane ed economiche nelle aree di valore naturale e ambientale:
      a) il  PSC  provvede  ad  armonizzare gli assetti insediativi e
infrastrutturali   del   territorio   con   le  finalita'  di  tutela
dell'ambiente naturale e delle sue risorse;
      b) il  POC  coordina  gli interventi di conservazione, restauro
ambientale,  difesa  e  ricostituzione  degli  equilibri  idraulici e
idrogeologici  previsti  dagli  strumenti  di  gestione delle aree di
valore   naturale  e  ambientale  con  le  previsioni  relative  alle
trasformazioni insediative ed infrastrutturali.
                             Art. A-18.
              Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
    1.   Gli   ambiti   agricoli   di   rilievo   paesaggistico  sono
caratterizzati   dall'integrazione   del  sistema  ambientale  e  del
relativo  patrimonio  naturale  con  l'azione  dell'uomo  volta  alla
coltivazione e trasformazione del suolo.
    2.   Negli   ambiti   agricoli   di   rilievo  paesaggistico,  la
pianificazione territoriale e urbanistica assicura:
      a) la   salvaguardia   delle   attivita'  agro-silvo-pastorali,
ambientalmente  sostenibili e dei valori antropologici, archeologici,
storici e architettonici presenti nel territorio;
      b) la  conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e
del  relativo  patrimonio  di  biodiversita',  delle  singole  specie
animali  o  vegetali,  dei  relativi  habitat,  e  delle associazioni
vegetali e forestali;
      c) la  salvaguardia  o  ricostituzione  dei  processi naturali,
degli   equilibri   idraulici   e  idrogeologici  e  degli  equilibri
ecologici.
    3.  A  tale  scopo,  negli ambiti di cui al presente articolo, il
PTCP  individua quali trasformazioni e attivita' di utilizzazione del
suolo siano ammissibili, previa valutazione di sostenibilita'.
    4.   Qualora  negli  ambiti  agricoli  di  rilievo  paesaggistico
sussistano  limitazioni  all'utilizzazione  agricola  dei  suoli,  la
pianificazione  urbanistica  comunale  promuove  anche lo sviluppo di
attivita'  integrative  del  reddito agricolo, quali la silvicoltura,
l'offerta  di  servizi  ambientali, ricreativi, per il tempo libero e
per l'agriturismo. Il PSC puo' individuare gli ambiti piu' idonei per
lo  sviluppo  delle  attivita'  integrative  ed il RUE disciplina gli
interventi  edilizi necessari, che devono riguardare prioritariamente
il patrimonio edilizio esistente.
                             Art. A-19.
            Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola
    1.  Per ambiti ad alta vocazione produttiva agricola si intendono
quelle  parti  del  territorio  rurale con ordinari vincoli di tutela
ambientale  idonee,  per tradizione, vocazione e specializzazione, ad
una   attivita'   di  produzione  di  beni  agro-alimentari  ad  alta
intensita'   e   concentrazione.   Negli  ambiti  ad  alta  vocazione
produttiva  agricola e' favorita l'attivita' di aziende strutturate e
competitive,  che  utilizzino  tecnologie  ad  elevata compatibilita'
ambientale  e  pratiche  colturali  rivolte  al  miglioramento  della
qualita'  merceologica,  della  salubrita' e sicurezza alimentare dei
prodotti.
    2.  In  tali ambiti la pianificazione territoriale e urbanistica,
persegue prioritariamente gli obiettivi:
      a) di  tutelare  e  conservare  il  sistema  dei suoli agricoli
produttivi,  escludendone la compromissione a causa dell'insediamento
di attivita' non strettamente connesse con la produzione agricola;
      b) di  favorire  lo  sviluppo  ambientalmente sostenibile delle
aziende  agricole, consentendo interventi edilizi volti ad assicurare
dotazioni  infrastrutturali,  attrezzature legate al ciclo produttivo
agricolo   e  al  trattamento  e  alla  mitigazione  delle  emissioni
inquinanti, la trasformazione e l'ammodernamento delle sedi operative
dell'azienda, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione.
    3.  Al  fine di contemperare le esigenze di cui al comma 2, negli
ambiti  ad  alta  vocazione  produttiva agricola il RUE si attiene ai
seguenti principi:
      a) sono  ammessi  gli interventi di recupero, riqualificazione,
completamento e ampliamento degli edifici aziendali esistenti;
      b) gli  interventi  di  trasformazione  del  suolo  e  di nuova
costruzione  di  edifici  aziendali  funzionali  alla produzione sono
ammessi  solo  in  ragione  di specifici programmi di riconversione o
ammodernamento  dell'attivita'  agricola, previsti dagli strumenti di
pianificazione  o  dai  programmi  di  settore  ovvero predisposti in
attuazione della normativa comunitaria;
      c) la  realizzazione  di  nuovi  edifici ad uso residenziale e'
ammessa  in ragione dei programmi di cui alla lettera b) e qualora le
nuove esigenze abitative, connesse all'attivita' aziendale, non siano
soddisfacibili  attraverso  gli  interventi  sul  patrimonio edilizio
esistente.
                             Art. A-20.
                     Ambiti agricoli periurbani
    1.  Negli  ambiti agricoli periurbani, la pianificazione persegue
prioritariamente il mantenimento della conduzione agricola dei fondi,
nonche'  la  promozione  di attivita' integrative del reddito agrario
dirette:
      a) a  soddisfare  la  domanda  di strutture ricreative e per il
tempo libero;
      b) a  contribuire  al  miglioramento  della qualita' ambientale
urbana,  attraverso  la realizzazione di dotazioni ecologiche, di cui
all'art. A-25 dell'allegato, e di servizi ambientali.
    2. Gli ambiti agricoli periurbani sono individuati di norma nelle
parti  del  territorio  limitrofe  ai centri urbani, ovvero in quelle
intercluse  tra piu' aree urbanizzate, aventi una elevata contiguita'
insediativa.
    3.  Il  PSC, sulla base delle indicazioni del PTCP, individua gli
ambiti  agricoli  periurbani  e  ne definisce obiettivi e prestazioni
attese  e  interventi  ammessi.  Le  previsioni del PSC costituiscono
criteri  di priorita' ai fini dell'attribuzione alle aziende operanti
negli  ambiti agricoli periurbani di specifici contributi finalizzati
a   compensarle   per   lo   svolgimento  di  funzioni  di  tutela  e
miglioramento dell'ambiente naturale.
    4.  Gli  interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono
disciplinati,  di  norma,  dal  RUE  ed attuati attraverso intervento
diretto.   Il  POC  puo'  prevedere  la  realizzazione  dei  medesimi
interventi,  anche  attraverso  la  stipula  di accordi con i privati
interessati,   a   norma  dell'art. 18,  qualora  assumano  rilevante
interesse per la comunita' locale.
                             Art. A-21.
       Interventi edilizi non connessi all'attivita' agricola
    1.    Nel    territorio   rurale   la   pianificazione   persegue
prioritariamente  il  recupero  del patrimonio edilizio esistente. La
realizzazione  di  nuove  costruzioni e' ammessa soltanto qualora sia
necessaria  alla  conduzione del fondo, all'esercizio delle attivita'
agricole  e  di  quelle connesse, nei limiti di quanto disposto dagli
articoli A-17, A-18, A-19 e A-20 dell'allegato.
    2.  Il  recupero  degli edifici non piu' funzionali all'esercizio
dell'attivita'  agricola  e' disciplinato dal RUE, nel rispetto della
disciplina  relativa  agli  edifici di valore storico-architettonico,
culturale e testimoniale di cui all'all. A-9 dell'allegato. Il RUE si
conforma ai seguenti principi:
      a) per  gli  edifici  con  originaria  funzione  abitativa sono
ammessi  interventi  di recupero a fini residenziali non connessi con
l'esercizio  di attivita' agricola e per altri usi compatibili con la
tipologia dell'immobile e con il contesto ambientale;
      b) per  gli  edifici  con originaria funzione diversa da quella
abitativa,  sono  consentiti  interventi  di  recupero  che risultino
compatibili  con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici
stessi, e per gli usi compatibili con il contesto ambientale;
      c) nel   caso  di  edifici  con  caratteristiche  tali  da  non
consentire  gli  interventi  di riuso di cui alle lettere a) e b), la
pianificazione  comunale,  al  fine  del miglioramento della qualita'
ambientale  e  paesaggistica  del  territorio rurale e dello sviluppo
della produttivita' delle aziende agricole, puo' prevedere interventi
volti   al  recupero  totale  o  parziale  del  patrimonio  edilizio,
attraverso la demolizione dei manufatti esistenti e la costruzione di
edifici  di  diversa  tipologia  e  destinazione d'uso in aree idonee
appositamente  individuate. Negli ambiti ad alta vocazione produttiva
agricola  il  comune  persegue  prioritarianiente  il  recupero degli
edifici non piu' funzionali all'esercizio dell'attivita' agricola con
le modalita' indicate dalla presente lettera;
      d) gli  ampliamenti  e  le sopraelevazioni dei volumi esistenti
sono  consentiti  per  realizzare,  nell'edificio esistente, un'unica
unita' immobiliare;
      e) gli  interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c) e
d)   sono   subordinati   all'esistenza  della  dotazione  minima  di
infrastrutture e di servizi, necessaria a garantire la sostenibilita'
ambientale  e  territoriale  degli insediamenti diffusi, attinenti in
particolare   alle  infrastrutture  per  l'urbanizzazione  e  per  la
mobilita';
      f) non  e' comunque consentito il recupero di tettoie, baracche
ed ogni altro manufatto precario, nonche' dei proservizi.
    3.  L'attuazione  degli interventi di recupero di cui al comma 2,
comporta  per  le  unita'  poderali  agricole cui erano asserviti gli
edifici  riutilizzati  a fini non agricoli, i seguenti limiti a nuove
edificazioni, anche a seguito di frazionamento:
      a) nel  caso  di  recupero  di  edifici con originaria funzione
abitativa,  e'  esclusa  la  possibilita' di realizzare nuovi edifici
abitativi connessi all'agricoltura;
      b) nel  caso  di  recupero  di  edifici con originaria funzione
diversa  da  quella  abitativa,  la  realizzazione di nuovi manufatti
funzionali all'esercizio dell'agricoltura e' comunque precluso per 10
anni  dalla  trascrizione  di  cui  al comma 4. Successivamente, tali
interventi  sono  subordinati  alla  verifica  da  parte  del  comune
dell'esistenza  di  sopravvenute  esigenze  dell'azienda, conseguenti
alla riconversione dei sistemi di produzione agricola.
    4.  I  limiti  alla  capacita' edificatoria delle unita' poderali
agricole,  previsti dal comma 3, sono trascritti a cura e spese degli
interessati   presso   la   competente   conservatoria  dei  Registri
immobiliari,  contemporaneamente  alla  variazione  nella  iscrizione
catastale degli edifici non piu' connessi all'agricoltura.
    5.   Il  RUE  puo'  subordinare  gli  interventi  di  recupero  e
ampliamento   alla  stipula  di  una  convenzione  con  la  quale  il
proprietario  si  impegna,  in  luogo del pagamento dei contributi di
concessione,  di  cui  all'art. 3  della  legge  n. 10 del 1977, alla
realizzazione  in tutto o in parte delle infrastrutture e dei servizi
di cui alla lettera e) del comma 2, ovvero di talune opere necessarie
alla tutela e riqualificazione ambientale dell'area.
    6.   Fino   all'adeguamento   degli  strumenti  urbanistici  alle
disposizioni  del  presente  articolo  e comunque fino al 31 dicembre
2000,  e'  ammesso  il mutamento di destinazione d'uso non connesso a
trasformazioni  fisiche  dei  fabbricati  gia'  rurali con originaria
funzione abitativa, che non presentano piu' i requisiti di ruralita',
per  i  quali  si  provvede alla variazione nell'iscrizione catastale
secondo la normativa vigente.
                              Capo A-V
                       DOTAZIONI TERRITORIALI
                             Art. A-22.
                Sistema delle dotazioni territoriali
    1.  Il  sistema  delle  dotazioni  territoriali, disciplinato dal
presente  Capo,  e'  costituito  dall'insieme degli impianti, opere e
spazi attrezzati che concorrono a realizzare gli standard di qualita'
urbana ed ecologico ambientale definiti dalla pianificazione.
    2.  Nel  definire  il  sistema  delle  dotazioni territoriali gli
strumenti  urbanistici  confermano  la quota complessiva dell'attuale
patrimonio  di  aree  pubbliche destinate a servizi, provvedendo alla
manutenzione,   ammodernamento   e   qualificazione   delle  opere  e
infrastrutture  esistenti ovvero destinando tali aree a soddisfare il
fabbisogno di diverse dotazioni territoriali.
    3.  Gli strumenti urbanistici stabiliscono per ciascun ambito del
territorio  comunale  il fabbisogno di dotazioni, tenendo conto delle
eventuali  carenze  pregresse,  presenti  nel medesimo ambito o nelle
parti  del territorio comunale ad esso adiacenti, e degli standard di
qualita'  urbana  ed ecologico ambientale da realizzare. A tale scopo
gli  strumenti  urbanistici possono stabilire quote di attrezzature e
spazi collettivi maggiori di quelle previste dalla presente legge.
                             Art. A-23.
       Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti
    1.  Per infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti si
intendono  gli  impianti  e  le  reti  tecnologiche che assicurano la
funzionalita' e la qualita' igienico-sanitaria degli insediamenti.
    2.  Fanno  parte  delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli
insediamenti:
      a) gli   impianti   e  le  opere  di  prelievo,  trattamento  e
distribuzione dell'acqua;
      b) la  rete  fognante, gli impianti di depurazione e la rete di
canalizzazione delle acque meteoriche;
      c) gli  spazi  e  gli impianti per la raccolta e lo smaltimento
dei rifiuti solidi;
      d) la  pubblica  illuminazione,  la  rete  e  gli  impianti  di
distribuzione  dell'energia  elettrica,  di  gas  e di altre forme di
energia;
      e) gli  impianti  e  le  reti del sistema delle comunicazioni e
telecomunicazioni;
      f) le  strade,  gli  spazi  e  i  percorsi  pedonali,  le piste
ciclabili,  le  fermate  e  le  stazioni  del  sistema  dei trasporti
collettivi   ed   i   parcheggi   pubblici,   al   diretto   servizio
dell'insediamento.
    3.  La  pianificazione urbanistica comunale assicura una adeguata
dotazione  delle  infrastrutture di cui ai commi 1 e 2, per tutti gli
insediamenti  esistenti  e  per  quelli  previsti, con riguardo: alle
infrastrutture  di pertinenza dell'insediamento, al loro collegamento
con  la  rete  generale  e  alla potenzialita' complessiva della rete
stessa.  L'adeguatezza  delle reti tecnologiche va riferita alla loro
capacita'  di  far  fronte  al  fabbisogno  in  termini quantitativi,
qualitativi e di efficienza funzionale.
    4.  Compete al PSC stabilire, per i diversi ambiti del territorio
comunale,    la   dotazione   complessiva   di   infrastrutture   per
l'urbanizzazione  degli insediamenti e le relative prestazioni che e'
necessario garantire.
    5.  Il PSC provvede inoltre: alla individuazione di massima delle
aree  piu'  idonee  alla  localizzazione  degli impianti e delle reti
tecnologiche  di  rilievo  comunale e sovracomunale; alla definizione
delle fasce di rispetto e delle fasce di ambientazione che si rendano
necessarie.
    6.  La previsione da parte del POC dei nuovi insediamenti e degli
interventi negli ambiti da riqualificare e' subordinata all'esistenza
ovvero alla contemporanea realizzazione e attivazione di una adeguata
dotazione    delle    infrastrutture   per   l'urbanizzazione   degli
insediamenti.
    7. Nell'esercizio dei compiti di cui ai commi 3, 4 e 5, il comune
si attiene ai seguenti criteri:
      a) per   tutti   gli   insediamenti  ricadenti  nel  territorio
urbanizzato,  per quelli di nuova previsione e per i piu' consistenti
insediamenti   in   territorio   rurale   e'   necessario   prevedere
l'allacciamento  ad  un  impianto  di  depurazione;  la  capacita' di
smaltimento  delle  reti fognanti principali e la potenzialita' della
rete  idraulica di bonifica ricevente e degli impianti idrovori vanno
adeguate  rispettivamente  al  deflusso degli scarichi civili e delle
acque  meteoriche.  La  potenzialita' dell'impianto di depurazione va
adeguata  ai  carichi idraulici e inquinanti ed alla portata di magra
dei corpi idrici recettori;
      b) la   realizzazione   di   nuovi   insediamenti  deve  essere
rapportata  alla  qualita' e alla disponibilita' della risorsa idrica
ed   al   suo   uso   efficiente   e  razionale,  differenziando  gli
approvvigionamenti in funzione degli usi, in particolare negli ambiti
produttivi idroesigenti;
      c) la  realizzazione  di  nuovi insediamenti va rapportata alla
capacita'  della  rete e degli impianti di distribuzione dell'energia
ed  alla  individuazione  di  spazi  necessari  al  loro efficiente e
razionale sviluppo;
      d) nella  individuazione  delle aree per gli impianti e le reti
di   comunicazione   e   telecomunicazione  e  per  la  distribuzione
dell'energia,  oltre  a  perseguire la funzionalita', razionalita' ed
economicita'   dei   sistemi,   occorre  assicurare  innanzitutto  la
salvaguardia  della  salute  e la sicurezza dei cittadini e la tutela
degli aspetti paesaggistico-ambientali;
      e) al  fine  di  ridurre l'impatto sul territorio e favorire il
riciclaggio  dei  rifiuti domestici, sono individuati spazi destinati
alla raccolta differenziata ed al recupero dei rifiuti solidi urbani.
                             Art. A-24.
                   Attrezzature e spazi collettivi
    1.  Costituiscono  attrezzature  e  spazi collettivi il complesso
degli  impianti,  opere  e  spazi  attrezzati  pubblici,  destinati a
servizi  di  interesse collettivo, necessari per favorire il migliore
sviluppo  della  comunita'  e  per  elevare  la  qualita'  della vita
individuale e collettiva.
    2.  Le  attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale
riguardano in particolare:
      a) l'istruzione;
      b) l'assistenza e i servizi sociali e igienico-sanitari;
      c) la  pubblica  amministrazione,  la  sicurezza  pubblica e la
protezione civile;
      d) le attivita' culturali, associative e politiche;
      e) il culto;
      f) gli  spazi  aperti  attrezzati  a  verde  per  il  gioco, la
ricreazione, il tempo libero e le attivita' sportive;
      g) gli  altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici
collettivi;
      h) i  parcheggi  pubblici diversi da quelli al diretto servizio
dell'insediamento, di cui alla lettera f) del comma 2, dell'art. A-23
dell'allegato.
    3.  Sono  stabilite le seguenti quote di dotazioni minime di aree
pubbliche  per  attrezzature  e  spazi  collettivi,  oltre  alle aree
destinate  alla  viabilita',  riferite al dimensionamento complessivo
degli   insediamenti   esistenti   e  previsti  dalla  pianificazione
comunale:
      a) per  l'insieme  degli  insediamenti residenziali, 30 mq. per
ogni  abitante effettivo e potenziale del comune determinato ai sensi
dei commi 8 e 9;
      b) per  l'insieme  degli  insediamenti  ricreativi,  ricettivi,
direzionali  e  commerciali,  100  mq. per ogni 100 mq. di superficie
lorda di pavimento;
      c) per  l'insieme  degli  insediamenti produttivi, industriali,
artigianali  e per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore
al 15% della superficie complessiva destinata a tali insediamenti,
    4.  Il  PTCP,  in  conformita' agli indirizzi del PTR e agli atti
regionali di indirizzo e coordinamento, puo' motivatamente ampliare o
ridurre  la  dotazione  minima complessiva di aree per attrezzature e
spazi  collettivi  di  cui  al comma 3, per adeguarla alle specifiche
situazioni  locali,  in  ragione:  del  ruolo  del comune rispetto al
sistema  insediativo  provinciale  e del conseguente bacino di utenza
dei  servizi  ivi localizzati; delle caratteristiche dimensionali del
comune   e   delle  caratteristiche  fisiche  e  ambientali  del  suo
territorio.
    5.  Il  PTCP, provvede inoltre, in coerenza con la programmazione
settoriale, ad individuare i centri urbani nei quali realizzare spazi
e  attrezzature  pubbliche  di  interesse  sovracomunale,  in  quanto
destinati  a  soddisfare  un bacino di utenza che esubera dai confini
amministrativi   del  comune,  quali:  le  attrezzature  sanitarie  e
ospedaliere,  gli  edifici  per l'istruzione superiore all'obbligo, i
parchi pubblici urbani e territoriali e gli impianti per le attivita'
e  manifestazioni  a  grande  concorso  di  pubblico. L'attuazione di
queste   previsioni  del  PTCP  e'  disciplinata  attraverso  accordi
territoriali stipulati ai sensi del comma 2, dell'art. 15.
    6.  Il  PSC stabilisce per ciascun ambito del territorio comunale
il  fabbisogno  di  attrezzature e spazi collettivi da realizzare e i
relativi   requisiti   funzionali  di  accessibilita'  e  fruibilita'
sociale,  articolati  per  bacini  di utenza, in conformita' a quanto
disposto dai commi 3, 4 e 5. Il PSC provvede inoltre alla definizione
di massima delle aree piu' idonee alla localizzazione delle strutture
di interesse sovracomunale di cui al comma 5.
    7. E' compito del POC:
      a) articolare  e  specificare  la dotazione complessiva fissata
dal PSC avendo riguardo alle diverse tipologie di cui al comma 2;
      b) programmare  la  contemporanea  realizzazione e attivazione,
assieme   agli   interventi   di   trasformazione   previsti,   delle
attrezzature e spazi collettivi ad essi connessi;
      c) individuare  gli  spazi  e  le  attrezzature  collettive che
dovranno  essere  realizzate,  nel  corso  dell'arco  di  tempo della
propria validia'.
    8. Per abitanti effettivi e potenziali si intende l'insieme:
      a) della    popolazione    effettiva    del   comune   all'atto
dell'elaborazione  del  piano,  costituita  dai cittadini residenti e
dalla  popolazione  che gravita stabilmente sul comune, per motivi di
studio,  lavoro,  o  turismo ovvero per fruire dei servizi pubblici e
collettivi ivi disponibili; nonche'
      b) della  popolazione  potenziale,  costituita  dall'incremento
della  popolazione  di  cui  alla  lettera  a)  che e' prevedibile si
realizzi a seguito dell'attuazione delle previsioni del piano.
    9.  Gli  abitanti  effettivi  e potenziali sono definiti dal PSC,
tenendo  conto  delle previsioni del PTCP di cui ai commi 4 e 5 ed in
conformita' ai criteri definiti con atto di indirizzo e coordinamento
ai sensi dell'art. 16.
    10.  Il  rinvio al previgente art. 46 della legge regionale n. 47
del  1978,  disposto  dal  comma 4, dell'art. 2 della legge regionale
27 aprile  1990,  n.  35, e' sostituito con il rinvio alla lettera b)
del comma 3 del presente articolo.
                             Art. A-25.
                  Dotazioni ecologiche e ambientali
    1.  Le  dotazioni  ecologiche  ed  ambientali del territorio sono
costituite  dall'insieme  degli spazi, delle opere e degli interventi
che  concorrono,  insieme  alle  infrastrutture  per l'urbanizzazione
degli  insediamenti,  a  migliorare la qualita' dell'ambiente urbano,
mitigandone   gli  impatti  negativi.  Le  dotazioni  sono  volte  in
particolare: alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla
prevenzione  del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo
idrico;     alla     riduzione    dell'inquinamento    acustico    ed
elettromagnetico;  al mantenimento della permeabilita' dei suoli e al
riequilibrio    ecologico   dell'ambiente   urbano;   alla   raccolta
differenziata dei rifiuti.
    2.  La  pianificazione territoriale e urbanistica provvede, anche
recependo   le  indicazioni  della  pianificazione  settoriale,  alla
determinazione  del fabbisogno di dotazioni ecologiche e ambientali e
dei  requisiti prestazionali che le stesse devono soddisfare, nonche'
alla   individuazione   delle   aree   piu'   idonee   per   la  loro
localizzazione.
    3.  Rientrano  tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli
spazi  di  proprieta'  privata che concorrono al raggiungimento delle
finalita'  di  cui  al  comma 1, attraverso la specifica modalita' di
sistemazione  delle  aree pertinenziali stabilita dal comune ai sensi
della lettera b) del comma 4 dell'art. A-6 dell'allegato.
    4.  La  pianificazione,  nel  definire  le dotazioni ecologiche e
ambientali, persegue le seguenti finalita':
      a) garantire   un   miglior   equilibrio   idrogeologico  e  la
funzionalita'  della rete idraulica superficiale, anche attraverso il
contenimento  della  impermeabilizzazione dei suoli e la dotazione di
spazi idonei alla ritenzione e al trattamento delle acque meteoriche,
al loro riuso o rilascio in falda o nella rete idrica superficiale;
      b) favorire  la  ricostituzione nell'ambito urbano e periurbano
di  un  miglior habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche
di connessione;
      c) preservare  e  migliorare le caratteristiche meteoclimatiche
locali, ai fini della riduzione della concentrazione di inquinanti in
atmosfera  e  di  una  migliore  termoregolazione  degli insediamenti
urbani.   Concorrono  in  tal  senso  la  dotazione  di  spazi  verdi
piantumati,  di bacmi o zone umide, il mantenimento o la creazione di
spazi aperti all'interno del territorio urbano e periurbano;
      d) migliorare   il  clima  acustico  del  territorio  urbano  e
preservarlo   dall'inquinamento   elettromagnetico,  prioritariamente
attraverso  una  razionale distribuzione delle funzioni ed una idonea
localizzazione    delle   attivita'   rumorose   e   delle   sorgenti
elettromagnetiche, ovvero dei recettori particolarmente sensibili.
                             Art. A-26.
      Concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali
    1.   I   soggetti   attuatori  degli  interventi  previsti  dalla
pianificazione  urbanistica  comunale  concorrono  alla realizzazione
delle dotazioni territoriali correlate agli stessi, nelle forme e nei
limiti previsti dai commi seguenti.
    2.   Ciascun   intervento  diretto  all'attuazione  di  un  nuovo
insediamento  o  alla  riqualificazione di un insediamento esistente,
ivi   compresi  l'ampliamento,  la  soprelevazione  di  un  manufatto
esistente  ed  il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere,
che  determini  un  aumento  significativo  del  carico  urbanistico,
comporta l'onere:
      a) di  provvedere  al  reperimento  ed alla cessione al comune,
dopo  la  loro  sistemazione,  delle  aree per la realizzazione delle
dotazioni  territoriali, nella quantita' fissata dalla pianificazione
urbanistica  in misura non inferiore a quanto previsto dalla presente
legge;
      b) di  provvedere  alla  realizzazione delle infrastrutture per
l'urbanizzazione  degli  insediamenti  che  siano al diretto servizio
degli  insediamenti,  ivi  compresi  gli  allacciamenti  con  le reti
tecnologiche   di   interesse   generale  e  le  eventuali  opere  di
adeguamento  di  queste  ultime  rese  necessarie  dal  nuovo  carico
insediativo;
      c) di  provvedere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche
ed ambientali individuate dal piano;
      d) di    concorrere    alla   realizzazione   delle   dotazioni
territoriali, attraverso la corresponsione del contributo concessorio
di cui all'art. 5 della legge n. 10 del 1977.
    3. Il contenuto degli obblighi di cui al comma 2 e' stabilito:
      a) dal  RUE  per  le  trasformazioni  da attuare con intervento
diretto, ai sensi del comma 3 dell'art. 29;
      b) dal  POC  per  i  nuovi insediamenti e per gli interventi di
riqualificazione.
    4.  Fermo  restando  l'adempimento  degli obblighi previsti dalle
lettere  a),  b)  e c) del comma 2, il comune attraverso una apposita
convenzione   puo',   su   loro  richiesta,  consentire  ai  soggetti
interessati di realizzare direttamente, in tutto o in parte, le altre
specifiche   dotazioni   territoriali   alla   cui   realizzazione  e
attivazione  la  pianificazione  urbanistica  subordina  l'attuazione
degli interventi. Cio' comporta lo scomputo dei contributi concessori
dovuti ai sensi della lettera d) del comma 2, secondo quanto disposto
dal RUE.
    5. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 2:
      a) gli  interventi  di recupero e riuso del patrimonio edilizio
esistente che non comportino aumento del carico urbanistico;
      b) gli  interventi  da realizzare su aree situate in ambiti del
territorio  comunale  che  siano  gia'  dotate,  in  modo integrale e
tecnologicamente   adeguato,   dell'intera   quota   delle  dotazioni
territoriali definite ai sensi della presente legge.
    6.  Al fine di assicurare una piu' razionale localizzazione delle
dotazioni  territoriali,  il POC puo' stabilire motivatamente che gli
interessati   debbano  assolvere  all'obbligo  di  cui  al  comma  1,
attraverso il reperimento e la cessione di aree collocate al di fuori
del  comparto  oggetto  dell'intervento  di trasformazione. Tali aree
sono individuate dallo stesso POC.
    7.  Il  RUE  puo'  regolamentare  i  casi  in cui, in luogo della
cessione  delle  aree  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  2, gli
interventi  di  trasformazione  contribuiscano alla costituzione e al
mantenimento    delle    dotazioni    territoriali    attraverso   la
monetizzazione delle aree, nelle seguenti ipotesi:
      a) qualora  nell'ambito  interessato dall'intervento siano gia'
state  interamente  attuate le dotazioni territoriali nella quantita'
minima   prevista  dal  comma  3  dell'art. A-24  ed  il  PSC  valuti
prioritario  procedere  all'ammodernamento  e  riqualificazione delle
dotazioni esistenti;
      b) qualora  il comune non abbia previsto la possibilita' di cui
al comma 6, e gli interessati dimostrino l'impossibilita' di reperire
la  predetta  quantita'  di  aree  su  spazi  idonei  all'interno del
comparto oggetto dell'intervento;
      c) nei  casi  in  cui l'esiguita' della quota di aree da cedere
non  consenta  l'effettiva realizzazione delle dotazioni territoriali
necessarie.
    8. Al fine di realizzare idonee forme di gestione delle dotazioni
territoriali, il POC puo' prevedere la stipula di una convenzione con
i soggetti attuatori degli interventi, ferma restando la facolta' del
comune di modificare la destinazione d'uso pubblico degli immobili.
    9.  Nei  casi  di cui al comma 7, il POC individua gli interventi
che,  nell'arco  temporale  della  propria validita', dovranno essere
realizzati  con  le  risorse  derivanti  dalle  monetizzazioni.  Tali
interventi  dovranno  riguardare prioritariamente la manutenzione, il
miglioramento  e  la  rifunzionalizzazione  dei servizi pubblici gia'
esistenti, ovvero il miglioramento della loro accessibilita'.
    10.  Il  RUE  detta  la  disciplina generale circa il calcolo del
valore delle aree da monetizzare e circa la regolazione convenzionale
della  cessione e attuazione delle dotazioni territoriali al di fuori
del comparto di intervento.
                              Capo A-VI
              STRUMENTI A SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE
                             Art. A-27.
                       Strumenti cartografici
    1.   Tutti   gli   strumenti  di  pianificazione  territoriale  e
urbanistica, provinciali e comunali, e le relative analisi del quadro
conoscitivo  devono  potersi  agevolmente  confrontare fra di loro in
modo  geografico  e  digitale.  Per  queste  finalita'  devono essere
rappresentati,  alle scale indicate, su carte topografiche aggiornate
e congruenti tra loro.
    2.  Per  le  rappresentazioni  dovra'  essere utilizzata la carta
tecnica  regionale  alla  scala  1:5.000  di cui alla legge regionale
19 aprile  1975,  n.  24  o  le  carte  derivate  da essa, alle scale
1:10.000,  1:25.000,  1:50.000.  Per  le  rappresentazioni  in  scala
1:2.000,  ed  eventuali  scale  maggiori, potranno essere usate carte
comunali  o  mappe catastali, purche' aventi inquadramento geometrico
congruente con i suddetti dati regionali.
    3.   Le  carte  topografiche  regionali  predisposte  in  formato
digitale  raster  georeferenziato potranno essere utilizzate anche in
ulteriori versioni digitali in formato vettoriale, purche' congruenti
con  i  dati  raster  dal  punto di vista informativo e geometrico, e
potranno  essere  organizzate  secondo  modelli  e  formati  digitali
definiti  in  sede di coordinamento e integrazione delle informazioni
di cui all'art. 17.
    4.  I  dati  conoscitivi  e  valutativi  dei sistemi ambientali e
territoriali, predisposti dagli enti o organismi che partecipano alla
conferenza  di  pianificazione di cui all'art. 14, sono rappresentati
su  carta  tecnica  regionale  o  su  carte da essa derivate, secondo
formati  definiti  dalla  Regione nell'ambito del coordinamento delle
informazioni di cui all'art. 17.
    5.  La regione, nel quadro della attuazione della presente legge,
procede  all'aggiornamento complessivo della carta tecnica regionale,
in scala 1:5.000, promuovendo anche accordi con gli enti locali.
    6.   La   Regione   definisce,  nel  quadro  delle  modalita'  di
coordinamento  delle  informazioni  relative  al  territorio  ed alla
pianificazione di cui all'art. 17:
      a) le  modalita'  per assicurare la congruenza di inquadramento
delle  carte  topografiche  comunali  con le mappe catastali e con la
CTR;
      b) le  caratteristiche  generali  del  PSC e del POC in formato
digitale,   anche   ai   fini   del  monitoraggio  e  bilancio  della
pianificazione di cui all'art. 51;
      c) le caratteristiche generali dei dati del sistema informativo
geografico, e in particolare: la georeferenziazione, il modello dati,
i formati, la documentazione e le regole di interscambio.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 24 marzo 2000
                               ERRANI