Allegato CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE Capo A-I Contenuti strategici Art. A-1 Sistema ambientale 1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla salvaguardia del valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio ed al miglioramento dello stato dell'ambiente, come condizione per lo sviluppo dei sistemi insediativi e socio economici. A tale scopo le previsioni dei piani, relative agli usi ed alle trasformazioni del territorio, si informano ai criteri di sostenibilita' ambientale e territoriale di cui all'art. 2 e sono sottoposte alla valutazione preventiva dei loro probabili effetti sull'ambiente disciplinata dall'art. 5. 2. Il PTCP, specificando le previsioni del PTR e del PTPR, definisce il quadro delle risorse e dei sistemi ambientali, nonche' il loro grado di riproducibilita' e vulnerabilita'. 3. Il PTCP definisce inoltre le condizioni di sostenibilita' degli insediamenti rispetto alla quantita' e qualita' delle acque superficiali e sotterranee, alla criticita' idraulica ed idrogeologica del territorio, all'approvvigionamento idrico ed alla capacita' di smaltimento dei reflui. Il piano prevede altresi' indirizzi e direttive per la realizzazione di dotazioni ecologiche ed ambientali negli ambiti urbani e periurbani, di reti ecologiche e di spazi di rigenerazione e compensazione ambientale. 4. Il PSC accerta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilita' delle risorse naturali presenti sul territorio comunale, dettando le norme per la loro salvaguardia ed individuando gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da realizzare, in conformita' alle previsioni del PTCP. Art. A-2. Pianificazione degli ambiti interessati dai rischi naturali 1. Il PTCP individua, in coerenza con le previsioni dei piani di bacino, gli ambiti territoriali caratterizzati da fenomeni di dissesto idrogeologico, di instabilita' geologica potenziale e di pericolosita' idraulica o da valanghe. 2. Il PSC approfondisce ed integra i contenuti del PTCP, definendo le azioni volte ad eliminare o ridurre il livello del rischio negli insediamenti esistenti. Negli ambiti di cui al comma 1, sono ammessi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e sono vietate le nuove costruzioni e il cambio di destinazione d'uso che aumentino l'esposizione al rischio. 3. lI PSC provvede inoltre a dettare la disciplina generale degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico ricomprese nei perimetri urbanizzati, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 150 della legge regionale n. 3 del 1999. 4. Nei territori regionali individuati come zone sismiche, ai sensi dell'art. 145 della legge regionale n. 3 del 1999, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla riduzione ed alla prevenzione del rischio sismico, sulla base delle analisi di pericolosita', vulnerabilita' ed esposizione. Art. A-3. Pianificazione degli interventi per la sicurezza del territorio 1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica accertano la compatibilita' degli interventi programmati con la sicurezza idraulica del territorio e la loro conformita' ai piani e programmi della protezione civile. 2. L'amministrazione procedente, nell'ambito della conferenza di pianificazione, acquisisce dai soggetti preposti alla cura degli interessi pubblici di cui al comma 1, i dati e le informazioni in loro possesso necessari per la formazione del quadro conoscitivo e le valutazioni in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione prospettate dal documento preliminare. 3. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica subordinano, ove necessario, l'attuazione di talune previsioni alla realizzazione di infrastrutture, opere o servizi per il deflusso delle acque meteoriche ovvero per le esigenze di protezione civile. 4. Per favorire l'attuazione degli interventi di cui al comma 3, possono essere promossi accordi territoriali ai sensi dell'art. 15, con la partecipazione dei soggetti titolari delle funzioni pubbliche coinvolte. Art. A-4. Sistema insediativo 1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica individuano il sistema insediativo: a) per definirne l'assetto fisico e funzionale, con riguardo alle diverse destinazioni in essere ed alle opportunita' di sviluppo previste; b) per migliorarne la funzionalita' complessiva, garantendo una razionale distribuzione del peso insediativo della popolazione e delle diverse attivita'. 2. ll PTCP indica gli ambiti territoriali sub-provinciali entro cui si renda opportuno sviluppare forme di coordinamento degli strumenti di pianificazione e programmazione comunali e politiche di integrazione funzionale. 3. Il PSC delimita gli ambiti del territorio comunale caratterizzati da differenti politiche di intervento e valorizzazione e da diversi assetti funzionali ed urbanistici, anche in attuazione delle direttive e degli indirizzi del PTCP. Il piano stabilisce il dimensionamento delle nuove previsioni per ciascun ambito con riferimento ai fabbisogni locali ed alle previsioni del PTCP. Art. A-5. Sistema delle infrastrutture per la mobilita' 1. Il sistema delle infrastrutture per la mobilita' e' costituito dalla rete di impianti, opere e servizi che assicurano la mobilita' delle persone e delle merci. 2. Gli strumenti generali di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla predisposizione e attuazione del sistema delle infrastrutture per la mobilita', raccordandosi con la pianificazione di settore prevista dalla legislazione nazionale e regionale in materia. Essi provvedono in particolare: a) a definire la dotazione ed i requisiti delle infrastrutture della mobilita' necessarie per realizzare gli standard di qualita' urbana ed ecologico-ambientale; b) ad individuare gli ambiti piu' idonei per la localizzazione di tali opere, per assicurarne la sostenibilita' ambientale e paesaggistica e la funzionalita' rispetto al sistema insediativo. 3. Gli strumenti di pianificazione regionale di cui alla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30, individuano il sistema della mobilita' di interesse regionale e stabiliscono i criteri e i requisiti prestazionali delle reti di infrastrutture e dei servizi relativi alla mobilita'. 4. La provincia attraverso il PTCP definisce la dotazione di infrastrutture per la mobilita' di carattere sovracomunale, ed individua i corridoi destinati al potenziamento e alla razionalizzazione dei sistemi per la mobilita' esistenti e quelli da destinare alle nuove infrastrutture. I piani di bacino provinciali provvedono alla programmazione del sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato, in rapporto ai modi e ai fabbisogni di mobilita'. Il PTCP, qualora provveda d'intesa con i comuni interessati alla definizione degli elementi di cui al comma 5, assume il valore e gli effetti del PSC. 5. Il comune col PSC recepisce le previsioni della pianificazione e programmazione sovraordinata e provvede alla definizione: a) della rete di infrastrutture e di servizi per la mobilita' di maggiore rilevanza, avendo riguardo anche ai servizi di trasporto in sede propria, al sistema dei parcheggi di scambio e di interconnessione ed agli spazi per l'interscambio tra le diverse modalita' di traspono urbano o extraurbano; b) del sistema della mobilita' ciclabile e pedonale; c) delle prestazioni che le infrastrutture devono possedere, in termini di sicurezza, di geometria e sezione dei tracciati, di capacita' di carico, per garantire i livelli di funzionalita', accessibilita' e fruibilita' del sistema insediativo che costituiscono gli obiettivi di qualita' urbana ed ecologico ambientale, definiti ai sensi dell'art. A-6 dell'allegato. 6. Il PSC provvede inoltre alla definizione delle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilita', nell'osservanza della disciplina vigente. Le fasce di rispetto stradale sono individuate al fine di salvaguardare gli spazi da destinare alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti di carreggiate, aree di sosta funzionali alla sicurezza ed alla funzionalita' delle infrastrutture, percorsi pedonali e ciclabili. Ai fini dell'applicazione dei rispetti stradali, il perimetro del centro abitato e' definito in sede di formazione del PSC, come perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi. 7. Il PSC puo' inoltre indicare le infrastrutture che necessitano della realizzazione di fasce di ambientazione, costituite dalle aree di pertinenza, destinate alla realizzazione di attrezzature o manufatti ovvero di interventi di piantumazione o rinaturazione, al fine della mitigazione o compensazione degli impatti delle infrastrutture sul territorio circostante e sull'ambiente. Art. A-6. Standard di qualita' urbana ed ecologico-ambientale 1. Nell'ambito degli obiettivi strategici di assetto del territorio e nel rispetto dei limiti minimi definiti dalla legislazione nazionale in materia, la pianificazione territoriale e urbanistica generale definisce gli standard di qualita' urbana ed ecologico ambientale che si intendono perseguire. 2. Per standard di qualita' urbana si intende il livello quantitativo e qualitativo del sistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e di quello delle attrezzature e spazi collettivi, idonei a soddisfare le esigenze dei cittadini. Lo standard attiene in particolare: a) alla tipologia e alla quantita' di tali dotazioni; b) alle loro caratteristiche prestazionali, in termini di accessibilita', di piena fruibilita' e sicurezza per tutti i cittadini di ogni eta' e condizione, anche ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40, di equilibrata e razionale distribuzione nel territorio, di funzionalita' e adeguatezza tecnologica, di semplicita' ed economicita' di gestione. 3. Per standard di qualita' ecologico ambientale si intende il grado di riduzione della pressione del sistema insediativo sull'ambiente naturale e di miglioramento della salubrita' dell'ambiente urbano. Lo standard attiene: a) alla disciplina degli usi e delle trasformazioni, orientata a limitare il consumo delle risorse non rinnovabili ed alla prevenzione integrata degli inquinamenti; b) alla realizzazione di interventi di riequilibrio e di mitigazione degli impatti negativi dell'attivita' umana; c) al potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioni ecologiche ed ambientali. 4. Il comune, nel definire gli standard di qualita' urbana ed ecologico ambientale da conseguire nel proprio territorio, provvede: a) a promuovere, attraverso apposite convenzioni, lo sviluppo di attivita' private che siano rispondenti a requisiti di fruibilita' collettiva e che concorrano, in tal modo, ad ampliare o articolare l'offerta dei servizi assicurati alla generalita' dei cittadini ovvero ad elevare i livelli qualitativi dei servizi stessi; b) a dettare una specifica disciplina attinente ai requisiti degli interventi edilizi privati ed alle modalita' di sistemazione delle relative aree pertinenziali, al fine di ridurre la pressione sull'ambiente dell'agglomerato urbano. 5. Il comune puo' stabilire forme di incentivazione volte a favorire le attivita' e gli interventi privati di cui al comma 4, nonche' a promuovere gli interventi di nuova edificazione, di recupero edilizio o di riqualificazione urbana la cui progettazione, realizzazione e gestione sia improntata a criteri di sostenibilita' ambientale. Capo A-II SISTEMA INSEDIATIVO STORICO Art. A-7. Centri storici 1. Costituiscono i centri storici i tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilita' della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione. Essi sono costituiti da patrimonio edilizio, rete viaria, spazi inedificati e altri manufatti storici. Sono equiparati ai centri storici, gli agglomerati e nuclei non urbani di rilevante interesse storico, nonche' le aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica. 2. Sulla base della individuazione del sistema insediativo storico del territorio regionale operata dal PTPR, come specificata ed integrata dal PTCP, il PSC definisce la perimetrazione del centro storico e ne individua gli elementi peculiari e le potenzialita' di qualificazione e sviluppo, nonche' gli eventuali fattori di abbandono o degrado sociale, ambientale ed edilizio. Il PSC stabilisce inoltre la disciplina generale diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione del centro storico con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dello stesso, anche con riguardo alla presenza di attivita' commerciali e artigianali e alla tutela degli esercizi aventi valore storico e artistico. 3. Nei centri storici: a) e' vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonche' i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale; b) sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato; c) non e' ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perche' destinati ad usi urbani o collettivi nonche' quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici. 4. Il PSC puo' prevedere, per motivi di interesse pubblico e in ambiti puntualmente determinati, la possibilita' di attuare specifici interventi in deroga ai principi stabiliti dal comma 3. Nell'ambito di tali previsioni, il PSC puo' inoltre individuare le parti del tessuto storico urbano prive dei caratteri storico-architettonici, culturali e testimoniali, ai fini dell'eliminazione degli elementi incongrui e del miglioramento della qualita' urbanistica ed edilizia. 5. Il POC, coordinando e specificando le previsioni del PSC, disciplina gli interventi diretti: al miglioramento della vivibilita' e qualita' ambientale del centro storico; alla sua riqualificazione e allo sviluppo delle attivita' economiche e sociali; alla tutela e valorizzazione del tessuto storico e al riuso del patrimonio edilizio. 6. Il POC individua e disciplina gli eventuali ambiti da sottoporre a strumentazione esecutiva, anche attraverso programmi di riqualificazione urbana di cui alla legge regionale n. 19 del 1998. Art. A-8. Insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale 1. Gli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale sono costituiti dalle strutture insediative puntuali, rappresentate da edifici e spazi inedificati di carattere pertinenziale, nonche' dagli assetti e dalle infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio, quali: il sistema insediativo rurale e le relative pertinenze piantumate; la viabiita' storica extraurbana; il sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche; la struttura centuriata; le sistemazioni agrarie tradizionali, tra cui le piantate, i maceri e i filari alberati; il sistema storico delle partecipanze, delle universita' agrarie e delle bonifiche. 2. Il PTCP, in conformita' alle disposizioni del PTPR, contiene una prima individuazione dei sistemi e degli immobili di cui al comma 1 e detta la disciplina generale per la loro tutela, nonche' le condizioni e i limiti per la loro trasformazione o riuso. Il PTCP provvede inoltre ad una prima individuazione e regolazione delle aree d'interesse archeologico, nel rispetto delle competenze statali, sviluppando ed integrando quanto previsto dal PTPR. 3. Il PSC recepisce e integra nel proprio quadro conoscitivo i sistemi e gli immobili individuati a norma del comma 2 e specifica la relativa disciplina di tutela. 4. ll POC puo' prevedere interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture non urbani. Art. A-9. Edifici di valore storico-architettonico culturale e testimoniale 1. Il PSC individua gli edifici di interesse storico-architettonico, tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999, e definisce gli interventi ammissibili negli stessi, nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo. 2. Il comune individua inoltre gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza, specificando per ciascuno di essi le categorie degli interventi di recupero ammissibili, gli indirizzi tecnici sulle modalita' di intervento ed i materiali utilizzabili, nonche' le destinazioni d'uso compatibili con la struttura e la tipologia dell'edificio e con il contesto ambientale, in coerenza con la disciplina generale definita dal RUE ai sensi dell'art. 29. 3. Il POC puo' determinare le unita' minime di intervento la cui attuazione e' subordinata all'elaborazione di un progetto unitario, da attuarsi attraverso un unico intervento edilizio ovvero attraverso un programma di interventi articolato in piu' fasi. Capo A-III TERRITORIO URBANO Art. A-10. Ambiti urbani consolidati 1. All'interno del territorio urbanizzato, delimitato dal PSC ai sensi del comma 2, dell'art. 28, per ambiti urbani consolidati si intendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuita', che presentano un adeguato livello di qualita' urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di riqualificazione. 2. La pianificazione urbanistica comunale persegue, nei tessuti urbani di cui al comma 1, il mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli dei servizi e delle dotazioni territoriali, il miglioramento delle condizioni di salubrita' dell'ambiente urbano, la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, un'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attivita' economiche e sociali con essa compatibili. Favorisce inoltre la qualificazione funzionale ed edilizia, attraverso interventi di recupero, ampliamento, sopraelevazione e completamento, nonche' attraverso il cambio della destinazione d'uso. 3. E' compito del PSC individuare il perimetro di tali ambiti, indicarne le caratteristiche urbanistiche e la struttura funzionale e definire le politiche e gli obiettivi da perseguire a norma del comma 2. Le trasformazioni edilizie e funzionali ammissibili sono disciplinate dal RUE ai sensi del comma 2, dell'art. 29. Art. A-II. Ambiti da riqualificare 1. Costituiscono ambiti da riqualificare le parti del territorio urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualita' ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una piu' equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilita'; ovvero necessitano di politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le investono. 2. Il PSC individua le parti urbane che necessitano di riqualificazione e fissa, per ciascuna di esse, gli obiettivi di qualita' e le prestazioni da perseguire in sede di attuazione, i livelli minimi di standard di qualita' urbana ed ecologico ambientale da assicurare nonche' la quota massima dei carichi insediativi che potranno essere realizzati nell'ambito dell'intervento di riqualificazione. 3. ll POC, anche attraverso le forme di concertazione con i soggetti interessati di cui al comma 10 dell'art. 30, individua all'interno degli ambiti ed in conformita' alle prescrizioni previste dal PSC, gli interventi di riqualificazione urbana da attuarsi nel proprio arco temporale di efficacia. Il piano stabilisce in particolare per ciascuna area di intervento le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalita' di intervento, le dotazioni territoriali, i contenuti fisico-morfologici e l'assetto infrastrutturale. Il POC, tenendo conto della fattibilita' dell'intervento di riqualificazione, in relazione anche alle risorse finanziarie pubbliche e private attivabili, puo' inoltre definire gli ambiti oggetto di un unico intervento attuativo. 4. Gli interventi di riqualificazione sono attuati attraverso i PUA, ovvero attraverso i programmi di riqualificazione urbana predisposti ed approvati ai sensi del Titolo I della legge regionale n. 19 del 1998, nei casi in cui le previsioni del POC non siano state definite attraverso le forme di concertazione con i soggetti interessati di cui al comma 10 dell'art. 30. Art. A-12. Ambiti per i nuovi insediamenti 1. Gli ambiti per i nuovi insediamenti sono costituiti dalle parti del territorio oggetto di trasformazione intensiva, sia in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano, da individuarsi prioritariamente nelle aree limitrofe ai centri edificati, che in termini di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano. Gli ambiti per i nuovi insediamenti sono caratterizzati dalla equilibrata compresenza di residenza e di attivita' sociali, culturali, commerciali e produttive con essa compatibili. 2. I nuovi complessi insediativi sono sottoposti a progettazione unitaria, al fine di programmare l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse funzioni previste, assicurando la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi connessi. 3. Il PSC perimetra gli ambiti del territorio comunale che possono essere destinati a tali nuovi insediamenti. Il piano stabilisce per ciascun ambito la disciplina generale dei nuovi insediamenti ammissibili, relativa alla capacita' insediativa minima e massima per le specifiche funzioni ammesse, le dotazioni territoriali minime, le prestazioni di qualita' urbana attese. 4. Il POC definisce i nuovi insediamenti da attuarsi nel proprio arco temporale di attuazione, all'interno degli ambiti delimitati e disciplinati dal PSC. Il POC in particolare perimetra le aree di intervento e definisce per ciascuna di esse le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalita' di intervento, le dotazioni territoriali, i contenuti fisico-morfologici e l'assetto infrastrutturale. Per la definizione dei contenuti del POC il comune puo' attivare le procedure di concertazione con i privati stabilite dal comma 10 dell'art. 30. Art. A-13. Ambiti specializzati per attivita' produttive 1. Per ambiti specializzati per attivita' produttive si intendono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attivita' economiche, commerciali e produttive. I predetti ambiti possono altresi' contenere una limitata compresenza di insediamenti e spazi collettivi residenziali. 2. Gli ambiti specializzati per attivita' produttive sono distinti in: a) aree produttive di rilievo sovracomunale, caratterizzate da effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano piu' comuni; b) aree produttive di rilievo comunale, caratterizzate da limitati impatti delle attivita' insediate o da insediare. 3. Le aree produttive esistenti sono disciplinate dalla pianificazione urbanistica comunale. 4. La provincia attraverso il PTCP provvede, d'intesa con i comuni interessati, ad individuare le aree produttive idonee ad essere ampliate per assumere rilievo sovracomunale e ad individuare gli ambiti piu' idonei alla localizzazione delle nuove aree produttive di rilievo sovracomunale e ne stabilisce l'assetto infrastrutturale e le caratteristiche urbanistiche e funzionali. Il PTCP in tali ipotesi assume il valore e gli effetti del PSC. 5. I nuovi insediamenti sono individuati prioritariamente nelle aree limitrofe a quelle esistenti, anche al fine di concorrere alla loro qualificazione e di sopperire alle eventuali carenze di impianti, di infrastrutture o servizi. 6. Gli interventi di completamento, modificazione funzionale, manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici nelle aree produttive esistenti, sono disciplinati dal RUE e sono attuati attraverso intervento diretto. 7. Le aree produttive di rilievo sovracomunale sono attuate attraverso accordi territoriali stipulati ai sensi del comma 2, dell'art. 15. Gli accordi possono prevedere che l'esecuzione o riqualificazione e la gestione unitaria di tali aree, sia realizzata anche attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, ovvero attraverso la costituzione di consorzi o di societa' miste. 8. In coerenza con quanto previsto dal PRIT, gli strumenti di pianificazione di cui al presente articolo possono promuovere la realizzazione di infrastrutture idonee a consentire i piu' appropriati collegamenti delle aree produttive con la rete del trasporto combinato, anche attraverso adeguati incentivi urbanistici. 9. Gli accordi di cui all'art. 18, possono prevedere interventi di ammodernamento, ampliamento, razionalizzazione o riassetto organico dei complessi industriali esistenti e delle loro pertinenze funzionali, ivi compresa la delocalizzazione dei medesimi. A tal fine, i predetti accordi possono prevedere adeguati incentivi urbanistici. 10. Gli oneri di urbanizzazione relativi alle aree produttive di rilievo sovracomunale sono destinati al finanziamento degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi necessari, indipendentemente dalla collocazione degli stessi anche al di fuori dai confini amministrativi del comune nel cui territorio e' localizzata l'area produttiva. Gli accordi territoriali di cui al comma 7, stabiliscono le modalita' di versamento e gestione degli oneri e ne programmano in maniera unitaria l'utilizzo, assicurando il reperimento delle eventuali ulteriori risorse necessarie per la realizzazione delle dotazioni previste. Art. A-14. Aree ecologicamente attrezzate 1. Gli ambiti specializzati per attivita' produttive costituiscono aree ecologicmente attrezzate quando sono dotate di infrastrutture, servizi e sistemi idonei a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. 2. La Regione, con atto di coordinamento tecnico, definisce, sulla base della normativa vigente in materia, gli obiettivi prestazionali delle aree ecologicamente attrezzate, avendo riguardo: a) alla salubrita' e igiene dei luoghi di lavoro, b) alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del terreno; c) allo smaltimento e recupero dei rifiuti; d) al trattamento delle acque reflue; e) al contenimento del consumo dell'energia e al suo utilizzo efficace; f) alla prevenzione, controllo e gestione dei rischi di incidenti rilevanti; g) alla adeguata e razionale accessibilita' delle persone e delle merci. 3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 112 del 1998, l'utilizzazione dei servizi presenti nelle aree produttive ecologicamente attrezzate comporta l'esenzione, per gli impianti produttivi ivi localizzati, delle autorizzazioni eventualmente richieste nelle materie di cui al comma 2, secondo quanto definito dall'atto di coordinamento tecnico. 4. Le nuove aree produttive di rilievo sovracomunale assumono i caratteri propri delle aree ecologicamente attrezzate. 5. Il comune puo' individuare tra i nuovi ambiti per attivita' produttive di rilievo comunale quelli da realizzare come aree ecologicamente attrezzate. Per l'eventuale trasformazione delle aree esistenti in aree ecologicamente attrezzate, il comune puo' stipulare specifici accordi con le imprese interessate, diretti a determinare le condizioni e gli incentivi per il riassetto organico delle aree medesime. 6. La Regione promuove la trasformazione delle aree produttive esistenti in aree ecologicamente attrezzate attraverso l'erogazione di contributi nell'ambito del programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente, ai sensi degli articoli 99 e 100 della legge regionale n. 3 del 1999. Art. A-15. Poli funzionali 1. I poli funzionali sono costituiti dalle parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate, in ambiti identificabili per dimensione spaziale ed organizzazione morfologica unitaria, una o piu' funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilita'. I poli funzionali sono inoltre caratterizzati dalla forte attrattivita' di un numero elevato di persone e di merci e da un bacino d'utenza di carattere sovracomunale, tali da comportare un forte impatto sui sistemi territoriali della mobilita' e conseguentemente sul sistema ambientale e della qualita' urbana. 2. Sono poli funzionali in particolare le seguenti attivita', qualora presentino i caratteri di cui al comma 1: a) i centri direzionali, fieristici ed espositivi, ed i centri congressi; b) i centri commerciali ed i poli o parchi ad essi assimilati, con grandi strutture distributive del commercio in sede fissa e del commercio all'ingrosso; c) le aree per la logistica al servizio della produzione e del commercio; d) gli aeroporti, i porti e le stazioni ferroviarie principali del sistema ferroviario nazionale e regionale; e) i centri intermodali e le aree attrezzate per l'autotrasporto; f) i poli tecnologici, le universita' e i centri di ricerca scientifica; g) i parchi tematici o ricreativi; h) le strutture per manifestazioni culturali, sportive e spettacoli ad elevata partecipazione di pubblico. 3. In coerenza con gli obiettivi strategici di sviluppo del sistema territoriale regionale definiti dal PTR, la provincia provvede con il PTCP, d'intesa con i comuni interessati: a) alla ricognizione dei poli funzionali esistenti da consolidare, ampliare e riqualificare; b) alla programmazione dei nuovi poli funzionali, prospettando gli ambiti idonei per la loro localizzazione e definendo per ciascuno di essi: i bacini di utenza; la scala territoriale di interesse, gli obiettivi di qualita' e le condizioni di sostenibilita' ambientale e territoriale dei nuovi insediamenti. 4. Il PTCP puo' inoltre provvedere, d'intesa con i comuni interessati, alla definizione degli elementi di cui al comma 6, assumendo il valore e gli effetti del PSC. 5. Nell'ambito delle previsioni del PTCP, l'attuazione dei nuovi poli funzionali e degli interventi relativi ai poli funzionali esistenti sono definiti attraverso accordi territoriali di cui al comma 2, dell'art. 15. In assenza di accordi territoriali, la pianificazione urbanistica comunale puo' dare attuazione direttamente alle previsioni del PTCP relative ai soli poli funzionali esistenti. 6. Il PSC recepisce e da' attuazione a quanto disposto dal PTCP e dall'accordo territoriale, provvedendo: a) per i poli funzionali esistenti, ad individuare gli interventi di trasformazione o di qualificazione funzionale, urbanistica ed edilizia, a fissare i livelli prestazionali da raggiungere per garantire l'accessibilita' e per assicurare la compatibilita' ambientale, individuando le opere di infrastrutturazione necessarie; b) per i nuovi poli funzionali da localizzare nel territorio comunale, ad individuare gli ambiti piu' idonei per l'intervento ed a definirne le caratteristiche morfologiche e l'organizzazione funzionale, il sistema delle infrastrutture per la mobilita' e delle dotazioni territoriali necessarie. Capo A-IV TERRITORIO RURALE Art. A-16. Obiettivi della pianificazione nel territorio rurale 1. Il territorio rurale e' costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato e si caratterizza per la necessita' di integrare e rendere coerenti politiche volte a salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio con politiche volte a garantire lo sviluppo di attivita' agricole sostenibili. Nel territorio rurale la pianificazione persegue in particolare i seguenti obiettivi: a) promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, multifunzionale; b) preservare i suoli ad elevata vocazione agricola, consentendo il loro consumo, soltanto in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide; c) promuovere nelle aree marginali la continuazione delle attivita' agricole e il mantenimento di una comunita' rurale vitale, quale presidio del territorio indispensabile per la sua salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attivita' complementari; d) mantenere e sviluppare le funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura; e) promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici e salvaguardare la sicurezza del territorio e le risorse naturali e ambientali; f) promuovere la valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale; g) valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi dei centri urbani. 2. Il PTCP individua gli elementi e i sistemi da tutelare, recependo e specificando le previsioni del PTPR, e opera, in coordinamento con i piani e programmi del settore agricolo, una prima individuazione degli ambiti del territorio rurale, secondo le disposizioni del presente Capo. 3. Il PSC delimita e disciplina gli ambiti del territorio rurale e indica le aree interessate da progetti di tutela, recupero e valorizzazione degli elementi naturali ed antropici, nonche' le aree piu' idonee per la localizzazione delle opere di mitigazione ambientale e delle dotazioni ecologiche ed ambientali, di cui agli articoli A-20 e A-25 dell'allegato. 4. Compete al RUE disciplinare nel territorio rurale gli interventi: di recupero del patrimonio edilizio esistente; di nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole, nei casi previsti dagli articoli del presente Capo; di sistemazione delle aree di pertinenza; di realizzazione delle opere di mitigazione ambientale. Il RUE disciplina inoltre gli interventi di recupero per funzioni non connesse con l'agricoltura, nell'osservanza di quanto disposto dall'art. A-21 dell'allegato. Art. A-17. Aree di valore naturale e ambientale 1. Costituiscono aree di valore naturale e ambientale gli ambiti del territorio rurale sottoposti dagli strumenti di pianificazione ad una speciale disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione. 2. Le aree di valore naturale e ambientale, sono individuate e disciplinate dal PSC che ne definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni della pianificazione sovraordinata. 3. Gli strumenti di pianificazione provvedono inoltre a dettare la disciplina di tutela e valorizzazione delle seguenti aree di valore naturale e ambientale e delle eventuali fasce di tutela: a) le aree boscate e quelle destinate al rimboschimento, ivi compresi i soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco; b) gli ambiti di vegetazione dei litorali marini; e) gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua; d) le golene antiche e recenti; e) le aree umide. 4. Nelle aree di cui al comma 3 la pianificazione prevede: a) il recupero del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle caratteristiche funzionali, tipologiche e costruttive originarie; b) la realizzazione di infrastrutture pubbliche; c) la nuova costruzione di edifici connessi con lo svolgimento delle attivita' compatibili con la disciplina di tutela. 5. Il PTCP puo' inoltre individuare le aree con caratteristiche morfologiche, pedologiche e climatiche non compatibili con l'attivita' agricola ed adatte all'evoluzione di processi di naturalizzazione. 6. Fanno parte del sistema delle aree di valore naturale e ambientale anche le aree naturali protette, costituite in particolare dai parchi nazionali, dalle riserve naturali dello Stato e dalle aree protette di rilievo internazionale e nazionale di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonche' dai parchi e riserve naturali regionali istituite ai sensi della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11. 7. Nelle aree naturali protette la disciplina in merito alla tutela e valorizzazione del territorio ed alle destinazioni e trasformazioni ammissibili e' stabilita dagli atti istitutivi e dai piani, programmi e regolamenti previsti dalle specifiche leggi che regolano la materia. 8. Per ripartire in modo equo gli oneri derivanti dall'istituzione di aree naturali protette, la provincia puo' stabilire specifiche forme di compensazione e riequilibrio territoriale, attraverso gli strumenti di perequazione di cui al comma 3, dell'art. 15. 9. Al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile delle attivita' umane ed economiche nelle aree di valore naturale e ambientale: a) il PSC provvede ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio con le finalita' di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse; b) il POC coordina gli interventi di conservazione, restauro ambientale, difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici previsti dagli strumenti di gestione delle aree di valore naturale e ambientale con le previsioni relative alle trasformazioni insediative ed infrastrutturali. Art. A-18. Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico 1. Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono caratterizzati dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo. 2. Negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, la pianificazione territoriale e urbanistica assicura: a) la salvaguardia delle attivita' agro-silvo-pastorali, ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio; b) la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversita', delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e forestali; c) la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici. 3. A tale scopo, negli ambiti di cui al presente articolo, il PTCP individua quali trasformazioni e attivita' di utilizzazione del suolo siano ammissibili, previa valutazione di sostenibilita'. 4. Qualora negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sussistano limitazioni all'utilizzazione agricola dei suoli, la pianificazione urbanistica comunale promuove anche lo sviluppo di attivita' integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l'agriturismo. Il PSC puo' individuare gli ambiti piu' idonei per lo sviluppo delle attivita' integrative ed il RUE disciplina gli interventi edilizi necessari, che devono riguardare prioritariamente il patrimonio edilizio esistente. Art. A-19. Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola 1. Per ambiti ad alta vocazione produttiva agricola si intendono quelle parti del territorio rurale con ordinari vincoli di tutela ambientale idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, ad una attivita' di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensita' e concentrazione. Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola e' favorita l'attivita' di aziende strutturate e competitive, che utilizzino tecnologie ad elevata compatibilita' ambientale e pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualita' merceologica, della salubrita' e sicurezza alimentare dei prodotti. 2. In tali ambiti la pianificazione territoriale e urbanistica, persegue prioritariamente gli obiettivi: a) di tutelare e conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi, escludendone la compromissione a causa dell'insediamento di attivita' non strettamente connesse con la produzione agricola; b) di favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole, consentendo interventi edilizi volti ad assicurare dotazioni infrastrutturali, attrezzature legate al ciclo produttivo agricolo e al trattamento e alla mitigazione delle emissioni inquinanti, la trasformazione e l'ammodernamento delle sedi operative dell'azienda, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione. 3. Al fine di contemperare le esigenze di cui al comma 2, negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola il RUE si attiene ai seguenti principi: a) sono ammessi gli interventi di recupero, riqualificazione, completamento e ampliamento degli edifici aziendali esistenti; b) gli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali alla produzione sono ammessi solo in ragione di specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attivita' agricola, previsti dagli strumenti di pianificazione o dai programmi di settore ovvero predisposti in attuazione della normativa comunitaria; c) la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale e' ammessa in ragione dei programmi di cui alla lettera b) e qualora le nuove esigenze abitative, connesse all'attivita' aziendale, non siano soddisfacibili attraverso gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. Art. A-20. Ambiti agricoli periurbani 1. Negli ambiti agricoli periurbani, la pianificazione persegue prioritariamente il mantenimento della conduzione agricola dei fondi, nonche' la promozione di attivita' integrative del reddito agrario dirette: a) a soddisfare la domanda di strutture ricreative e per il tempo libero; b) a contribuire al miglioramento della qualita' ambientale urbana, attraverso la realizzazione di dotazioni ecologiche, di cui all'art. A-25 dell'allegato, e di servizi ambientali. 2. Gli ambiti agricoli periurbani sono individuati di norma nelle parti del territorio limitrofe ai centri urbani, ovvero in quelle intercluse tra piu' aree urbanizzate, aventi una elevata contiguita' insediativa. 3. Il PSC, sulla base delle indicazioni del PTCP, individua gli ambiti agricoli periurbani e ne definisce obiettivi e prestazioni attese e interventi ammessi. Le previsioni del PSC costituiscono criteri di priorita' ai fini dell'attribuzione alle aziende operanti negli ambiti agricoli periurbani di specifici contributi finalizzati a compensarle per lo svolgimento di funzioni di tutela e miglioramento dell'ambiente naturale. 4. Gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono disciplinati, di norma, dal RUE ed attuati attraverso intervento diretto. Il POC puo' prevedere la realizzazione dei medesimi interventi, anche attraverso la stipula di accordi con i privati interessati, a norma dell'art. 18, qualora assumano rilevante interesse per la comunita' locale. Art. A-21. Interventi edilizi non connessi all'attivita' agricola 1. Nel territorio rurale la pianificazione persegue prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente. La realizzazione di nuove costruzioni e' ammessa soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle attivita' agricole e di quelle connesse, nei limiti di quanto disposto dagli articoli A-17, A-18, A-19 e A-20 dell'allegato. 2. Il recupero degli edifici non piu' funzionali all'esercizio dell'attivita' agricola e' disciplinato dal RUE, nel rispetto della disciplina relativa agli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale di cui all'all. A-9 dell'allegato. Il RUE si conforma ai seguenti principi: a) per gli edifici con originaria funzione abitativa sono ammessi interventi di recupero a fini residenziali non connessi con l'esercizio di attivita' agricola e per altri usi compatibili con la tipologia dell'immobile e con il contesto ambientale; b) per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, sono consentiti interventi di recupero che risultino compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici stessi, e per gli usi compatibili con il contesto ambientale; c) nel caso di edifici con caratteristiche tali da non consentire gli interventi di riuso di cui alle lettere a) e b), la pianificazione comunale, al fine del miglioramento della qualita' ambientale e paesaggistica del territorio rurale e dello sviluppo della produttivita' delle aziende agricole, puo' prevedere interventi volti al recupero totale o parziale del patrimonio edilizio, attraverso la demolizione dei manufatti esistenti e la costruzione di edifici di diversa tipologia e destinazione d'uso in aree idonee appositamente individuate. Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola il comune persegue prioritarianiente il recupero degli edifici non piu' funzionali all'esercizio dell'attivita' agricola con le modalita' indicate dalla presente lettera; d) gli ampliamenti e le sopraelevazioni dei volumi esistenti sono consentiti per realizzare, nell'edificio esistente, un'unica unita' immobiliare; e) gli interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c) e d) sono subordinati all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e di servizi, necessaria a garantire la sostenibilita' ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinenti in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilita'; f) non e' comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonche' dei proservizi. 3. L'attuazione degli interventi di recupero di cui al comma 2, comporta per le unita' poderali agricole cui erano asserviti gli edifici riutilizzati a fini non agricoli, i seguenti limiti a nuove edificazioni, anche a seguito di frazionamento: a) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione abitativa, e' esclusa la possibilita' di realizzare nuovi edifici abitativi connessi all'agricoltura; b) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura e' comunque precluso per 10 anni dalla trascrizione di cui al comma 4. Successivamente, tali interventi sono subordinati alla verifica da parte del comune dell'esistenza di sopravvenute esigenze dell'azienda, conseguenti alla riconversione dei sistemi di produzione agricola. 4. I limiti alla capacita' edificatoria delle unita' poderali agricole, previsti dal comma 3, sono trascritti a cura e spese degli interessati presso la competente conservatoria dei Registri immobiliari, contemporaneamente alla variazione nella iscrizione catastale degli edifici non piu' connessi all'agricoltura. 5. Il RUE puo' subordinare gli interventi di recupero e ampliamento alla stipula di una convenzione con la quale il proprietario si impegna, in luogo del pagamento dei contributi di concessione, di cui all'art. 3 della legge n. 10 del 1977, alla realizzazione in tutto o in parte delle infrastrutture e dei servizi di cui alla lettera e) del comma 2, ovvero di talune opere necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale dell'area. 6. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni del presente articolo e comunque fino al 31 dicembre 2000, e' ammesso il mutamento di destinazione d'uso non connesso a trasformazioni fisiche dei fabbricati gia' rurali con originaria funzione abitativa, che non presentano piu' i requisiti di ruralita', per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale secondo la normativa vigente. Capo A-V DOTAZIONI TERRITORIALI Art. A-22. Sistema delle dotazioni territoriali 1. Il sistema delle dotazioni territoriali, disciplinato dal presente Capo, e' costituito dall'insieme degli impianti, opere e spazi attrezzati che concorrono a realizzare gli standard di qualita' urbana ed ecologico ambientale definiti dalla pianificazione. 2. Nel definire il sistema delle dotazioni territoriali gli strumenti urbanistici confermano la quota complessiva dell'attuale patrimonio di aree pubbliche destinate a servizi, provvedendo alla manutenzione, ammodernamento e qualificazione delle opere e infrastrutture esistenti ovvero destinando tali aree a soddisfare il fabbisogno di diverse dotazioni territoriali. 3. Gli strumenti urbanistici stabiliscono per ciascun ambito del territorio comunale il fabbisogno di dotazioni, tenendo conto delle eventuali carenze pregresse, presenti nel medesimo ambito o nelle parti del territorio comunale ad esso adiacenti, e degli standard di qualita' urbana ed ecologico ambientale da realizzare. A tale scopo gli strumenti urbanistici possono stabilire quote di attrezzature e spazi collettivi maggiori di quelle previste dalla presente legge. Art. A-23. Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti 1. Per infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti si intendono gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalita' e la qualita' igienico-sanitaria degli insediamenti. 2. Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti: a) gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua; b) la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche; c) gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi; d) la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e di altre forme di energia; e) gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni; f) le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici, al diretto servizio dell'insediamento. 3. La pianificazione urbanistica comunale assicura una adeguata dotazione delle infrastrutture di cui ai commi 1 e 2, per tutti gli insediamenti esistenti e per quelli previsti, con riguardo: alle infrastrutture di pertinenza dell'insediamento, al loro collegamento con la rete generale e alla potenzialita' complessiva della rete stessa. L'adeguatezza delle reti tecnologiche va riferita alla loro capacita' di far fronte al fabbisogno in termini quantitativi, qualitativi e di efficienza funzionale. 4. Compete al PSC stabilire, per i diversi ambiti del territorio comunale, la dotazione complessiva di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e le relative prestazioni che e' necessario garantire. 5. Il PSC provvede inoltre: alla individuazione di massima delle aree piu' idonee alla localizzazione degli impianti e delle reti tecnologiche di rilievo comunale e sovracomunale; alla definizione delle fasce di rispetto e delle fasce di ambientazione che si rendano necessarie. 6. La previsione da parte del POC dei nuovi insediamenti e degli interventi negli ambiti da riqualificare e' subordinata all'esistenza ovvero alla contemporanea realizzazione e attivazione di una adeguata dotazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti. 7. Nell'esercizio dei compiti di cui ai commi 3, 4 e 5, il comune si attiene ai seguenti criteri: a) per tutti gli insediamenti ricadenti nel territorio urbanizzato, per quelli di nuova previsione e per i piu' consistenti insediamenti in territorio rurale e' necessario prevedere l'allacciamento ad un impianto di depurazione; la capacita' di smaltimento delle reti fognanti principali e la potenzialita' della rete idraulica di bonifica ricevente e degli impianti idrovori vanno adeguate rispettivamente al deflusso degli scarichi civili e delle acque meteoriche. La potenzialita' dell'impianto di depurazione va adeguata ai carichi idraulici e inquinanti ed alla portata di magra dei corpi idrici recettori; b) la realizzazione di nuovi insediamenti deve essere rapportata alla qualita' e alla disponibilita' della risorsa idrica ed al suo uso efficiente e razionale, differenziando gli approvvigionamenti in funzione degli usi, in particolare negli ambiti produttivi idroesigenti; c) la realizzazione di nuovi insediamenti va rapportata alla capacita' della rete e degli impianti di distribuzione dell'energia ed alla individuazione di spazi necessari al loro efficiente e razionale sviluppo; d) nella individuazione delle aree per gli impianti e le reti di comunicazione e telecomunicazione e per la distribuzione dell'energia, oltre a perseguire la funzionalita', razionalita' ed economicita' dei sistemi, occorre assicurare innanzitutto la salvaguardia della salute e la sicurezza dei cittadini e la tutela degli aspetti paesaggistico-ambientali; e) al fine di ridurre l'impatto sul territorio e favorire il riciclaggio dei rifiuti domestici, sono individuati spazi destinati alla raccolta differenziata ed al recupero dei rifiuti solidi urbani. Art. A-24. Attrezzature e spazi collettivi 1. Costituiscono attrezzature e spazi collettivi il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunita' e per elevare la qualita' della vita individuale e collettiva. 2. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale riguardano in particolare: a) l'istruzione; b) l'assistenza e i servizi sociali e igienico-sanitari; c) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile; d) le attivita' culturali, associative e politiche; e) il culto; f) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attivita' sportive; g) gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi; h) i parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento, di cui alla lettera f) del comma 2, dell'art. A-23 dell'allegato. 3. Sono stabilite le seguenti quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, oltre alle aree destinate alla viabilita', riferite al dimensionamento complessivo degli insediamenti esistenti e previsti dalla pianificazione comunale: a) per l'insieme degli insediamenti residenziali, 30 mq. per ogni abitante effettivo e potenziale del comune determinato ai sensi dei commi 8 e 9; b) per l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento; c) per l'insieme degli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore al 15% della superficie complessiva destinata a tali insediamenti, 4. Il PTCP, in conformita' agli indirizzi del PTR e agli atti regionali di indirizzo e coordinamento, puo' motivatamente ampliare o ridurre la dotazione minima complessiva di aree per attrezzature e spazi collettivi di cui al comma 3, per adeguarla alle specifiche situazioni locali, in ragione: del ruolo del comune rispetto al sistema insediativo provinciale e del conseguente bacino di utenza dei servizi ivi localizzati; delle caratteristiche dimensionali del comune e delle caratteristiche fisiche e ambientali del suo territorio. 5. Il PTCP, provvede inoltre, in coerenza con la programmazione settoriale, ad individuare i centri urbani nei quali realizzare spazi e attrezzature pubbliche di interesse sovracomunale, in quanto destinati a soddisfare un bacino di utenza che esubera dai confini amministrativi del comune, quali: le attrezzature sanitarie e ospedaliere, gli edifici per l'istruzione superiore all'obbligo, i parchi pubblici urbani e territoriali e gli impianti per le attivita' e manifestazioni a grande concorso di pubblico. L'attuazione di queste previsioni del PTCP e' disciplinata attraverso accordi territoriali stipulati ai sensi del comma 2, dell'art. 15. 6. Il PSC stabilisce per ciascun ambito del territorio comunale il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare e i relativi requisiti funzionali di accessibilita' e fruibilita' sociale, articolati per bacini di utenza, in conformita' a quanto disposto dai commi 3, 4 e 5. Il PSC provvede inoltre alla definizione di massima delle aree piu' idonee alla localizzazione delle strutture di interesse sovracomunale di cui al comma 5. 7. E' compito del POC: a) articolare e specificare la dotazione complessiva fissata dal PSC avendo riguardo alle diverse tipologie di cui al comma 2; b) programmare la contemporanea realizzazione e attivazione, assieme agli interventi di trasformazione previsti, delle attrezzature e spazi collettivi ad essi connessi; c) individuare gli spazi e le attrezzature collettive che dovranno essere realizzate, nel corso dell'arco di tempo della propria validia'. 8. Per abitanti effettivi e potenziali si intende l'insieme: a) della popolazione effettiva del comune all'atto dell'elaborazione del piano, costituita dai cittadini residenti e dalla popolazione che gravita stabilmente sul comune, per motivi di studio, lavoro, o turismo ovvero per fruire dei servizi pubblici e collettivi ivi disponibili; nonche' b) della popolazione potenziale, costituita dall'incremento della popolazione di cui alla lettera a) che e' prevedibile si realizzi a seguito dell'attuazione delle previsioni del piano. 9. Gli abitanti effettivi e potenziali sono definiti dal PSC, tenendo conto delle previsioni del PTCP di cui ai commi 4 e 5 ed in conformita' ai criteri definiti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 16. 10. Il rinvio al previgente art. 46 della legge regionale n. 47 del 1978, disposto dal comma 4, dell'art. 2 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 35, e' sostituito con il rinvio alla lettera b) del comma 3 del presente articolo. Art. A-25. Dotazioni ecologiche e ambientali 1. Le dotazioni ecologiche ed ambientali del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualita' dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. Le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo idrico; alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico; al mantenimento della permeabilita' dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano; alla raccolta differenziata dei rifiuti. 2. La pianificazione territoriale e urbanistica provvede, anche recependo le indicazioni della pianificazione settoriale, alla determinazione del fabbisogno di dotazioni ecologiche e ambientali e dei requisiti prestazionali che le stesse devono soddisfare, nonche' alla individuazione delle aree piu' idonee per la loro localizzazione. 3. Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprieta' privata che concorrono al raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, attraverso la specifica modalita' di sistemazione delle aree pertinenziali stabilita dal comune ai sensi della lettera b) del comma 4 dell'art. A-6 dell'allegato. 4. La pianificazione, nel definire le dotazioni ecologiche e ambientali, persegue le seguenti finalita': a) garantire un miglior equilibrio idrogeologico e la funzionalita' della rete idraulica superficiale, anche attraverso il contenimento della impermeabilizzazione dei suoli e la dotazione di spazi idonei alla ritenzione e al trattamento delle acque meteoriche, al loro riuso o rilascio in falda o nella rete idrica superficiale; b) favorire la ricostituzione nell'ambito urbano e periurbano di un miglior habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche di connessione; c) preservare e migliorare le caratteristiche meteoclimatiche locali, ai fini della riduzione della concentrazione di inquinanti in atmosfera e di una migliore termoregolazione degli insediamenti urbani. Concorrono in tal senso la dotazione di spazi verdi piantumati, di bacmi o zone umide, il mantenimento o la creazione di spazi aperti all'interno del territorio urbano e periurbano; d) migliorare il clima acustico del territorio urbano e preservarlo dall'inquinamento elettromagnetico, prioritariamente attraverso una razionale distribuzione delle funzioni ed una idonea localizzazione delle attivita' rumorose e delle sorgenti elettromagnetiche, ovvero dei recettori particolarmente sensibili. Art. A-26. Concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali 1. I soggetti attuatori degli interventi previsti dalla pianificazione urbanistica comunale concorrono alla realizzazione delle dotazioni territoriali correlate agli stessi, nelle forme e nei limiti previsti dai commi seguenti. 2. Ciascun intervento diretto all'attuazione di un nuovo insediamento o alla riqualificazione di un insediamento esistente, ivi compresi l'ampliamento, la soprelevazione di un manufatto esistente ed il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, che determini un aumento significativo del carico urbanistico, comporta l'onere: a) di provvedere al reperimento ed alla cessione al comune, dopo la loro sistemazione, delle aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali, nella quantita' fissata dalla pianificazione urbanistica in misura non inferiore a quanto previsto dalla presente legge; b) di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti che siano al diretto servizio degli insediamenti, ivi compresi gli allacciamenti con le reti tecnologiche di interesse generale e le eventuali opere di adeguamento di queste ultime rese necessarie dal nuovo carico insediativo; c) di provvedere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali individuate dal piano; d) di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali, attraverso la corresponsione del contributo concessorio di cui all'art. 5 della legge n. 10 del 1977. 3. Il contenuto degli obblighi di cui al comma 2 e' stabilito: a) dal RUE per le trasformazioni da attuare con intervento diretto, ai sensi del comma 3 dell'art. 29; b) dal POC per i nuovi insediamenti e per gli interventi di riqualificazione. 4. Fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2, il comune attraverso una apposita convenzione puo', su loro richiesta, consentire ai soggetti interessati di realizzare direttamente, in tutto o in parte, le altre specifiche dotazioni territoriali alla cui realizzazione e attivazione la pianificazione urbanistica subordina l'attuazione degli interventi. Cio' comporta lo scomputo dei contributi concessori dovuti ai sensi della lettera d) del comma 2, secondo quanto disposto dal RUE. 5. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 2: a) gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente che non comportino aumento del carico urbanistico; b) gli interventi da realizzare su aree situate in ambiti del territorio comunale che siano gia' dotate, in modo integrale e tecnologicamente adeguato, dell'intera quota delle dotazioni territoriali definite ai sensi della presente legge. 6. Al fine di assicurare una piu' razionale localizzazione delle dotazioni territoriali, il POC puo' stabilire motivatamente che gli interessati debbano assolvere all'obbligo di cui al comma 1, attraverso il reperimento e la cessione di aree collocate al di fuori del comparto oggetto dell'intervento di trasformazione. Tali aree sono individuate dallo stesso POC. 7. Il RUE puo' regolamentare i casi in cui, in luogo della cessione delle aree di cui alla lettera a) del comma 2, gli interventi di trasformazione contribuiscano alla costituzione e al mantenimento delle dotazioni territoriali attraverso la monetizzazione delle aree, nelle seguenti ipotesi: a) qualora nell'ambito interessato dall'intervento siano gia' state interamente attuate le dotazioni territoriali nella quantita' minima prevista dal comma 3 dell'art. A-24 ed il PSC valuti prioritario procedere all'ammodernamento e riqualificazione delle dotazioni esistenti; b) qualora il comune non abbia previsto la possibilita' di cui al comma 6, e gli interessati dimostrino l'impossibilita' di reperire la predetta quantita' di aree su spazi idonei all'interno del comparto oggetto dell'intervento; c) nei casi in cui l'esiguita' della quota di aree da cedere non consenta l'effettiva realizzazione delle dotazioni territoriali necessarie. 8. Al fine di realizzare idonee forme di gestione delle dotazioni territoriali, il POC puo' prevedere la stipula di una convenzione con i soggetti attuatori degli interventi, ferma restando la facolta' del comune di modificare la destinazione d'uso pubblico degli immobili. 9. Nei casi di cui al comma 7, il POC individua gli interventi che, nell'arco temporale della propria validita', dovranno essere realizzati con le risorse derivanti dalle monetizzazioni. Tali interventi dovranno riguardare prioritariamente la manutenzione, il miglioramento e la rifunzionalizzazione dei servizi pubblici gia' esistenti, ovvero il miglioramento della loro accessibilita'. 10. Il RUE detta la disciplina generale circa il calcolo del valore delle aree da monetizzare e circa la regolazione convenzionale della cessione e attuazione delle dotazioni territoriali al di fuori del comparto di intervento. Capo A-VI STRUMENTI A SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE Art. A-27. Strumenti cartografici 1. Tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, provinciali e comunali, e le relative analisi del quadro conoscitivo devono potersi agevolmente confrontare fra di loro in modo geografico e digitale. Per queste finalita' devono essere rappresentati, alle scale indicate, su carte topografiche aggiornate e congruenti tra loro. 2. Per le rappresentazioni dovra' essere utilizzata la carta tecnica regionale alla scala 1:5.000 di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 o le carte derivate da essa, alle scale 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000. Per le rappresentazioni in scala 1:2.000, ed eventuali scale maggiori, potranno essere usate carte comunali o mappe catastali, purche' aventi inquadramento geometrico congruente con i suddetti dati regionali. 3. Le carte topografiche regionali predisposte in formato digitale raster georeferenziato potranno essere utilizzate anche in ulteriori versioni digitali in formato vettoriale, purche' congruenti con i dati raster dal punto di vista informativo e geometrico, e potranno essere organizzate secondo modelli e formati digitali definiti in sede di coordinamento e integrazione delle informazioni di cui all'art. 17. 4. I dati conoscitivi e valutativi dei sistemi ambientali e territoriali, predisposti dagli enti o organismi che partecipano alla conferenza di pianificazione di cui all'art. 14, sono rappresentati su carta tecnica regionale o su carte da essa derivate, secondo formati definiti dalla Regione nell'ambito del coordinamento delle informazioni di cui all'art. 17. 5. La regione, nel quadro della attuazione della presente legge, procede all'aggiornamento complessivo della carta tecnica regionale, in scala 1:5.000, promuovendo anche accordi con gli enti locali. 6. La Regione definisce, nel quadro delle modalita' di coordinamento delle informazioni relative al territorio ed alla pianificazione di cui all'art. 17: a) le modalita' per assicurare la congruenza di inquadramento delle carte topografiche comunali con le mappe catastali e con la CTR; b) le caratteristiche generali del PSC e del POC in formato digitale, anche ai fini del monitoraggio e bilancio della pianificazione di cui all'art. 51; c) le caratteristiche generali dei dati del sistema informativo geografico, e in particolare: la georeferenziazione, il modello dati, i formati, la documentazione e le regole di interscambio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 24 marzo 2000 ERRANI