(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 22 marzo 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1986 n. 17 1. L'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1986 n. 17 (modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974 n. 17 istitutiva del difensore civico) e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Funzioni). - 1. Il difensore civico, su sollecitazione di chiunque, privato, ente, associazione anche di fatto che vi abbia diretto interesse, nell'esercizio del suo ruolo di garante dell'imparzialita' e del buon andamento della pubblica amministrazione regionale e delle aziende e societa' regionali e a cui la Regione partecipa in via prevalente, segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le irregolarita', le carenze, le omissioni e i ritardi delle amministrazioni. 2. Sino alla istituzione del difensore civico nazionale, l'attivita' del difensore civico della Regione Liguria, si esercita anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, sicurezza pubblica, giustizia limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza. 3. Spetta, inoltre, al difensore civico regionale, nei casi previsti dall'articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997 n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), la nomina del commissario "ad acta". 4. Il difensore civico esercita le funzioni di controllo previste dall'art. 17, comma 38, della legge n. 127/1997 nei confronti degli atti degli enti locali con i quali esista convenzione stipulata ai sensi del comma 6. 5. Spettano, altresi', al difensore civico le funzioni assegnategli dalle leggi speciali, comprese quelle indicate nell'art. 17 della legge regionale 26 aprile 1985 n. 27 (tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie). 6. Previa specifica deliberazione assunta dagli organi competenti dei comuni, delle provincie, delle comunita' montane o tramite convenzione con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, l'attivita' del difensore civico potra' riguardare anche le pratiche presso gli enti suddetti. 7. E' di competenza del difensore civico l'intervento sull'attivita' degli uffici: a) dell'amministrazione regionale; b) degli enti strumentali della Regione; c) degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione in cui la partecipazione regionale risulta prevalente; d) delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; e) degli enti locali e di quelli destinatari di deleghe da parte della Regione presso i quali non siano operanti difensori civici. 8. Il difensore civico per l'esercizio delle proprie funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici delle amministrazioni nei cui confronti opera, copia degli atti, dei bilanci, di documenti nonche' altre notizie ed informazioni. Il suo controllo puo' essere esteso d'ufficio a pratiche e procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento e' stato richiesto. 9. Non possono rivolgere richieste di intervento del difensore civico i consiglieri regionali. 10. Non sono ammesse richieste di soggetti legati da rapporti di lavoro con le amministrazioni di cui al presente articolo, in riferimento a posizioni connesse al rapporto di lavoro".