(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 del
                           22 marzo 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
 Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1986 n. 17
    1.  L'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1986 n. 17 (modifiche
alla  legge  regionale  6 giugno  1974 n. 17 istitutiva del difensore
civico) e' sostituito dal seguente:
    "Art.  5  (Funzioni). - 1. Il difensore civico, su sollecitazione
di  chiunque, privato, ente, associazione anche di fatto che vi abbia
diretto   interesse,   nell'esercizio   del   suo  ruolo  di  garante
dell'imparzialita'    e    del    buon   andamento   della   pubblica
amministrazione  regionale  e  delle aziende e societa' regionali e a
cui la Regione partecipa in via prevalente, segnala, anche di propria
iniziativa,  gli abusi, le disfunzioni, le irregolarita', le carenze,
le omissioni e i ritardi delle amministrazioni.
    2.   Sino   alla  istituzione  del  difensore  civico  nazionale,
l'attivita'  del  difensore civico della Regione Liguria, si esercita
anche  nei  confronti  delle amministrazioni periferiche dello Stato,
con  esclusione  di  quelle  che  operano  nei  settori della difesa,
sicurezza  pubblica, giustizia limitatamente agli ambiti territoriali
di rispettiva competenza.
    3.  Spetta,  inoltre,  al  difensore  civico  regionale, nei casi
previsti  dall'articolo  17,  comma 45, della legge 15 maggio 1997 n.
127  (misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa
e  dei  procedimenti  di  decisione  e  di  controllo), la nomina del
commissario "ad acta".
    4. Il difensore civico esercita le funzioni di controllo previste
dall'art.  17,  comma 38, della legge n. 127/1997 nei confronti degli
atti  degli  enti  locali con i quali esista convenzione stipulata ai
sensi del comma 6.
    5.   Spettano,   altresi',   al   difensore  civico  le  funzioni
assegnategli dalle leggi speciali, comprese quelle indicate nell'art.
17  della  legge  regionale  26 aprile 1985 n. 27 (tutela dei diritti
delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie).
    6. Previa specifica deliberazione assunta dagli organi competenti
dei  comuni,  delle  provincie,  delle  comunita'  montane  o tramite
convenzione  con  l'ufficio  di  presidenza  del consiglio regionale,
l'attivita'  del difensore civico potra' riguardare anche le pratiche
presso gli enti suddetti.
    7.   E'   di   competenza   del   difensore  civico  l'intervento
sull'attivita' degli uffici:
      a) dell'amministrazione regionale;
      b) degli enti strumentali della Regione;
      c) degli  enti  e delle aziende dipendenti dalla Regione in cui
la partecipazione regionale risulta prevalente;
      d) delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
      e) degli  enti  locali  e  di  quelli destinatari di deleghe da
parte  della  Regione  presso  i  quali  non siano operanti difensori
civici.
    8.  Il difensore civico per l'esercizio delle proprie funzioni ha
diritto  di  ottenere  dagli  uffici  delle  amministrazioni  nei cui
confronti  opera, copia degli atti, dei bilanci, di documenti nonche'
altre  notizie  ed  informazioni. Il suo controllo puo' essere esteso
d'ufficio a pratiche e procedure che si presentino identiche a quelle
per le quali l'intervento e' stato richiesto.
    9.  Non  possono  rivolgere richieste di intervento del difensore
civico i consiglieri regionali.
    10.  Non sono ammesse richieste di soggetti legati da rapporti di
lavoro  con  le  amministrazioni  di  cui  al  presente  articolo, in
riferimento a posizioni connesse al rapporto di lavoro".