Art. 2.
      Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 17/1986
    1.  L'art.  6  della legge regionale n. 17/1986 e' sostituito dal
seguente:
    "Art. 6 (Modalita' d'intervento). - 1. I soggetti di cui all'art.
5,  possono  richiedere  l'intervento  del  difensore civico, decorsi
trenta  giorni dalla richiesta scritta di notizie, formulata all'ente
presso il quale si trova la pratica.
    2.   Ricevuta   la  richiesta  d'intervento  con  allegata  copia
dell'istanza   all'amministrazione   interessata   e   dell'eventuale
risposta di quest'ultima, il difensore civico puo':
      a) archiviare  la richiesta per manifesta infondatezza con atto
debitamente motivato;
      b) richiedere  spiegazioni  e  notizie  alla amministrazione in
relazione   alle   pratiche  gia'  definite,  al  fine  di  accertare
l'esistenza di avvenuti abusi, di carenze o di disorganizzazioni;
      c) chiedere   al   responsabile   dell'ufficio   competente  di
procedere  congiuntamente  all'esame  delle pratiche ancora pendenti,
nel  termine  di  dieci  giorni,  stabilendo, se del caso, un termine
massimo per la definizione della pratica stessa.
    3.   La   proposta   da   parte   degli  interessati  di  ricorsi
amministrativi  o  giurisdizionali  non  preclude  la possibilita' di
intervento del difensore civico".