Art. 2. Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 17/1986 1. L'art. 6 della legge regionale n. 17/1986 e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Modalita' d'intervento). - 1. I soggetti di cui all'art. 5, possono richiedere l'intervento del difensore civico, decorsi trenta giorni dalla richiesta scritta di notizie, formulata all'ente presso il quale si trova la pratica. 2. Ricevuta la richiesta d'intervento con allegata copia dell'istanza all'amministrazione interessata e dell'eventuale risposta di quest'ultima, il difensore civico puo': a) archiviare la richiesta per manifesta infondatezza con atto debitamente motivato; b) richiedere spiegazioni e notizie alla amministrazione in relazione alle pratiche gia' definite, al fine di accertare l'esistenza di avvenuti abusi, di carenze o di disorganizzazioni; c) chiedere al responsabile dell'ufficio competente di procedere congiuntamente all'esame delle pratiche ancora pendenti, nel termine di dieci giorni, stabilendo, se del caso, un termine massimo per la definizione della pratica stessa. 3. La proposta da parte degli interessati di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non preclude la possibilita' di intervento del difensore civico".