Art. 3.
      Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 17/1986
    1.  L'art.  7  della legge regionale n. 17/1986 e' sostituito dal
seguente:
    "Art.   7   (Poteri).   -   1.   Il   difensore   civico  segnala
all'amministrazione     regionale,     nonche'    all'amministrazione
interessata,  le  irregolarita' e le disfunzioni riscontrate, dandone
comunicazione  al  cittadino  richiedente  e  fornendo allo stesso la
documentazione  relativa anche ai fini della eventuale risarcibilita'
del danno.
    2.   Il   difensore   civico  puo'  chiedere  l'avvio  di  azione
disciplinare  da  parte  degli  organi  della  Regione  e  degli enti
interessati  secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. L'eventuale
provvedimento  di  archiviazione  deve essere congruamente motivato e
comunicato al difensore civico.
    3.  Il pubblico dipendente che impedisca o ritardi lo svolgimento
delle  funzioni  del  difensore  civico  e' soggetto ai provvedimenti
disciplinari  previsti  dalle norme vigenti, su rapporto dello stesso
difensore  civico.  L'eventuale  provvedimento  di archiviazione deve
essere  congruamente  motivato  e  comunicato  al  difensore  civico.
L'iniziativa    disciplinare   puo'   essere   assunta   direttamente
dall'Amministrazione  regionale  o dagli organi competenti degli enti
ed aziende di cui all'art. 5.
    4.  lI  difensore civico puo' segnalare alla Corte dei conti, per
quanto  di competenza, gli abusi e le irregolarita' di cui sia venuto
a   conoscenza.   Qualora   riscontri   nell'azione   della  pubblica
amministrazione  elementi  tali  da  configurare  il  reato  di abuso
d'ufficio ovvero di omissione di atti d'ufficio, ovvero di rifiuto di
atti   d'ufficio   provvede   a   formulare   denuncia  all'autorita'
giudiziaria,  dandone  comunicazione  agli  organi  competenti  delle
amministrazioni   interessate   per   i   provvedimenti  disciplinari
conseguenti.
    5. Il difensore civico, nell'ambito delle competenze assegnategli
ai sensi delll'art. 5, comma 6, segnala, anche di propria iniziativa,
ai  competenti organi degli enti locali gli abusi, le disfunzioni, le
carenze   e   i   ritardi   dell'amministrazione  nei  confronti  dei
cittadini".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 14 marzo 2000
                                MORI