Art. 3. Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 17/1986 1. L'art. 7 della legge regionale n. 17/1986 e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Poteri). - 1. Il difensore civico segnala all'amministrazione regionale, nonche' all'amministrazione interessata, le irregolarita' e le disfunzioni riscontrate, dandone comunicazione al cittadino richiedente e fornendo allo stesso la documentazione relativa anche ai fini della eventuale risarcibilita' del danno. 2. Il difensore civico puo' chiedere l'avvio di azione disciplinare da parte degli organi della Regione e degli enti interessati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al difensore civico. 3. Il pubblico dipendente che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico e' soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti, su rapporto dello stesso difensore civico. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al difensore civico. L'iniziativa disciplinare puo' essere assunta direttamente dall'Amministrazione regionale o dagli organi competenti degli enti ed aziende di cui all'art. 5. 4. lI difensore civico puo' segnalare alla Corte dei conti, per quanto di competenza, gli abusi e le irregolarita' di cui sia venuto a conoscenza. Qualora riscontri nell'azione della pubblica amministrazione elementi tali da configurare il reato di abuso d'ufficio ovvero di omissione di atti d'ufficio, ovvero di rifiuto di atti d'ufficio provvede a formulare denuncia all'autorita' giudiziaria, dandone comunicazione agli organi competenti delle amministrazioni interessate per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 5. Il difensore civico, nell'ambito delle competenze assegnategli ai sensi delll'art. 5, comma 6, segnala, anche di propria iniziativa, ai competenti organi degli enti locali gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 14 marzo 2000 MORI