Art. 10.
        Convenzioni con cooperative iscritte alla sezione B)
    1. Per il perseguimento delle finalita' indicate all'art. 5 della
legge n. 381/1991, gli enti pubblici prevedono la destinazione di una
quota  degli  stanziamenti,  per  forniture di beni e servizi, per le
convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 5.
    2. Le convenzioni tipo, relative alla fornitura di beni e servizi
diversi  da  quelli  socio-sanitari  ed  educativi,  oltre  a  quanto
previsto   al  precedente  art. 9,  indicano  il  numero  di  persone
svantaggiate  impegnate  nella  fornitura ed il relativo monte ore di
lavoro mensile.
    3.  Al  fine di poter valutare che l'attivita' convenzionanda sia
effettivamente  finalizzata  alla creazione di opportunita' di lavoro
per  le  persone  svantaggiate,  i criteri per determinarne il numero
sono  stabiliti  sia  in  relazione  all'entita'  e alla natura della
fornitura,  sia al grado di produttivita' e fabbisogno formativo e di
supporto.  Per  ogni  persona  svantaggiata e' adottato uno specifico
progetto.
    4.  Oltre  a  quanto stabilito ai commi precedenti, per la scelta
fra  piu'  offerte  provenienti da cooperative sociali, fatti salvi i
principi   generali   di   economicita',   efficienza   ed  efficacia
dell'azione  amministrativa,  gli  enti  pubblici appaltanti valutano
secondo i seguenti criteri di priorita':
      a) la  continuita'  del  programma terapeutico e di inserimento
sociale;
      b) la  creazione  di maggiori  e stabili opportunita' di lavoro
per le persone svantaggiate;
      c) il  legame  col  territorio, sia delle persone svantaggiate,
sia relativamente all'ambito di intervento della cooperativa.
    5.  Nel  provvedimento  con  cui  si  approvano  e  stipulano  le
convenzioni  di cui al presente articolo si da' atto del rispetto dei
criteri di priorita' indicati ai commi precedenti.
    6.  I consorzi, iscritti alla sezione C) dell'albo regionale, che
abbiano  stipulato  una  convenzione, ai sensi del presente articolo,
affidano  l'esecuzione  della  relativa  fornitura, esclusivamente, a
cooperative iscritte alla sezione B).