Art. 11.
             Forme di controllo e di tutela dell'utenza
    1.  Nelle  convenzioni  le  cooperative  e i loro consorzi devono
esplicitare  le  forme  di  verifica della qualita' delle prestazioni
anche attraverso indagini periodiche presso gli utenti, finalizzate a
misurare il grado di soddisfazione dei bisogni.