Art. 13.
                  Determinazione dei corrispettivi
    1.  Nella  determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono
far riferimento ai seguenti criteri:
      a) per i servizi socio-sanitari ed educativi:
        nel  caso  di  servizi  standardizzati  i  corrispettivi sono
determinati sulla base di tabelle che fissano i valori di riferimento
per  le diverse tipologie di servizio; le tabelle di competenza della
Regione  vengono  approvate,  su proposta degli assessori competenti,
dalla  giunta regionale e sono oggetto di aggiornamento annuale sulla
base  di  analisi comparate dei costi-qualita' su campioni di realta'
pubbliche e private;
        nel  caso  di  servizi  innovativi  o  non  standardizzati, i
corrispettivi  sono  determinati  sulla  base dei dati desumibili dal
progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche verifiche;
      b) per  la  fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della
legge  n.  381/1991 i corrispettivi vengono determinati sulla base di
parametri  oggettivi  di  costo  quali  i  mercuriali delle camere di
commercio o perizie asseverate da parte di ordini professionali.