Art. 13. Determinazione dei corrispettivi 1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono far riferimento ai seguenti criteri: a) per i servizi socio-sanitari ed educativi: nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base di tabelle che fissano i valori di riferimento per le diverse tipologie di servizio; le tabelle di competenza della Regione vengono approvate, su proposta degli assessori competenti, dalla giunta regionale e sono oggetto di aggiornamento annuale sulla base di analisi comparate dei costi-qualita' su campioni di realta' pubbliche e private; nel caso di servizi innovativi o non standardizzati, i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche verifiche; b) per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381/1991 i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo quali i mercuriali delle camere di commercio o perizie asseverate da parte di ordini professionali.