Art. 12. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2000 si provvedera' mediante istituzione di apposito capitolo di spesa con legge approvativa o di variazione di bilancio. 2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvedera' con le rispettive leggi approvative di bilancio. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise. Campobasso, 24 marzo 2000 VENEZIALE