Art. 2.
          Consulta regionale per la mutualita' integrativa
    1.  E'  istituita  presso  l'assessorato regionale alla sicurezza
sociale la consulta per la mutualita' integrativa.
    2.   Ad  essa  compete  la  tenuta  e  l'aggiornamento  dell'albo
regionale   delle  societa'  operaie  -  Societa'  operaie  di  mutuo
soccorso,   il  parere  sui  progetti  e  sugli  interventi  previsti
dall'art.  7  e  dall'art.  8  nonche'  gli  altri  compiti  ad  essa
attribuiti dalla presente legge.
    3.  La consulta, presieduta dal presidente della giunta regionale
o da un suo delegato, e' costituita da dieci componenti, designati:
      uno da ciascuna prefettura della Regione;
      uno dall'assessorato regionale alla sicurezza sociale;
      uno dall'assessorato alla sanita';
      tre  dalle  associazioni di categoria che raggruppano le S.M.S.
operanti nella regione;
      tre  dalla giunta regionale fra esperti del settore su proposta
delle S.M.S. operanti nella regione.
    4.  La consulta e' nominata dal presidente della giunta regionale
e dura in carica cinque anni.