Art. 2. Consulta regionale per la mutualita' integrativa 1. E' istituita presso l'assessorato regionale alla sicurezza sociale la consulta per la mutualita' integrativa. 2. Ad essa compete la tenuta e l'aggiornamento dell'albo regionale delle societa' operaie - Societa' operaie di mutuo soccorso, il parere sui progetti e sugli interventi previsti dall'art. 7 e dall'art. 8 nonche' gli altri compiti ad essa attribuiti dalla presente legge. 3. La consulta, presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, e' costituita da dieci componenti, designati: uno da ciascuna prefettura della Regione; uno dall'assessorato regionale alla sicurezza sociale; uno dall'assessorato alla sanita'; tre dalle associazioni di categoria che raggruppano le S.M.S. operanti nella regione; tre dalla giunta regionale fra esperti del settore su proposta delle S.M.S. operanti nella regione. 4. La consulta e' nominata dal presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni.