Art. 7. Convenzioni 1. La Regione, le province, le comunita' montane ed i comuni possono stipulare convenzioni con le S.M.S. che dimostrino capacita' operativa adeguata alle attivita' da realizzare e che dimostrino di essere in grado di cooperare con l'ente pubblico nell'assolvimento dei compiti di sua competenza. 2. Le convenzioni devono prevedere: a) l'attivita' oggetto del rapporto convenzionale, la durata e il costo; b) le condizioni di utilizzo delle strutture e delle attrezzature, nonche' le connesse forme assicurative; c) l'eventuale ammontare della partecipazione finanziaria degli enti pubblici; d) l'obbligo di documentazione dell'intervento svolto. 3. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalle leggi di settore, la partecipazione finanziaria della Regione non puo' superare una quota pari al 50% dei complessivi costi, ritenuti ammissibili a contribuzione, delle attivita' oggetto di convenzione. 4. La giunta regionale, con atto deliberativo, definisce triennalmente gli ambiti in cui realizzare progetti settoriali ed intersettoriali oggetto di convenzionamento ed i criteri di scelta delle S.M.S. con cui convenzionarsi.