Art. 7.
                             Convenzioni
    1.  La  Regione,  le  province,  le comunita' montane ed i comuni
possono  stipulare convenzioni con le S.M.S. che dimostrino capacita'
operativa  adeguata  alle attivita' da realizzare e che dimostrino di
essere  in  grado  di cooperare con l'ente pubblico nell'assolvimento
dei compiti di sua competenza.
    2. Le convenzioni devono prevedere:
      a) l'attivita'  oggetto del rapporto convenzionale, la durata e
il costo;
      b) le   condizioni   di   utilizzo   delle  strutture  e  delle
attrezzature, nonche' le connesse forme assicurative;
      c) l'eventuale ammontare della partecipazione finanziaria degli
enti pubblici;
      d) l'obbligo di documentazione dell'intervento svolto.
    3.  Fatte  salve  le  condizioni di miglior favore previste dalle
leggi  di  settore,  la  partecipazione finanziaria della Regione non
puo'  superare  una quota pari al 50% dei complessivi costi, ritenuti
ammissibili a contribuzione, delle attivita' oggetto di convenzione.
    4.   La   giunta  regionale,  con  atto  deliberativo,  definisce
triennalmente  gli  ambiti  in  cui realizzare progetti settoriali ed
intersettoriali  oggetto  di  convenzionamento ed i criteri di scelta
delle S.M.S. con cui convenzionarsi.