Art. 8.
                         Servizi informativi
    1.  Per  garantire  la circolazione delle informazioni utili allo
svolgimento  delle  attivita' rilevanti ai fini della presente legge,
la Regione puo' stipulare accordi con le S.M.S. iscritte nell'albo di
cui    all'art. 3,   per   consentire   l'accesso   ai   servizi   di
documentazione, consulenza, informativi ed informatici.
    2.  Gli  accordi possono prevedere la predisposizione di appositi
sistemi  informativi  a  base telematica o informatica per l'utilizzo
delle banche dati regionali.
    3.  Per  le  finalita'  di  cui  ai  commi precedenti le societa'
operaie  -  Societa'  operaie  di  mutuo soccorso si avvarranno della
struttura di cui alla legge regionale n. 3 del 27 gennaio 1999.