Art. 8. Servizi informativi 1. Per garantire la circolazione delle informazioni utili allo svolgimento delle attivita' rilevanti ai fini della presente legge, la Regione puo' stipulare accordi con le S.M.S. iscritte nell'albo di cui all'art. 3, per consentire l'accesso ai servizi di documentazione, consulenza, informativi ed informatici. 2. Gli accordi possono prevedere la predisposizione di appositi sistemi informativi a base telematica o informatica per l'utilizzo delle banche dati regionali. 3. Per le finalita' di cui ai commi precedenti le societa' operaie - Societa' operaie di mutuo soccorso si avvarranno della struttura di cui alla legge regionale n. 3 del 27 gennaio 1999.