(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 7 del 1 aprile 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Molise nell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonche' del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dello statuto regionale, riconosce al trasporto pubblico locale un ruolo primario, perseguendo, d'intesa ed in concorso con gli enti locali il miglioramento del trasporto regionale ed il riequilibrio modale dei sistemi per la realizzazione di un sistema integrato della mobilita' e delle relative infrastrutture. 2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la Regione attua misure idonee a: a) conferire, mediante delega alle province e attribuzione ai comuni, tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, che non richiedano l'esercizio unitario a livello regionale; b) raggiungere un adeguato rapporto tra le risorse finanziarie destinate all'esercizio e quelle finalizzate agli investimenti, ivi compresa l'introduzione di tecnologie avanzate; c) incentivare il miglioramento della mobilita' urbana attraverso la razionalizzazione del traffico privato, il riassetto della rete e la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico; d) determinare, di intesa con gli enti locali, il livello dei servizi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita' dei cittadini; e) incentivare il superamento degli assetti monopolistici mediante il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore, introducendo la piena concorrenzialita' nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale; f) introdurre i contratti di servizio per la gestione dei complessi funzionali e di reti nell'ambito dei diversi bacini di traffico improntati a principi di economicita' ed efficienza per consentire la massima quantita' dei servizi esercitabili in base alle risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e contenenti gli importi da corrispondere alle imprese affidatarie per le prestazioni oggetto del contratto con l'indicazione delle espresse modalita' di pagamento; g) effettuare il monitoraggio della mobilita' regionale favorendo il flusso di informazioni tra gli enti territoriali, le aziende e gli utenti del trasporto pubblico.