Art. 21.
                     Fondo regionale trasporti)
    1.  Il fondo regionale trasporti e' determinato nel suo ammontare
con legge di bilancio ed e' alimentato:
      a) dalle risorse finanziarie trasferite annualmente dallo Stato
relative all'espletamento delle funzioni conferite dallo Stato stesso
ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997;
      b) da risorse proprie della Regione.
    2.  La  consistenza  annuale  del  fondo  e'  utilizzata  per  il
pagamento  dei  corrispettivi  previsti  nei  contratti  di  servizio
relativi  ai  servizi  minimi  i cui costi sono a carico del bilancio
regionale.