Art. 2. 1. Dopo il comma 1, dell'art. 3, della legge regionale 1o marzo 1995, n. 27 (disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri) sono inseriti i seguenti commi: "1-bis. La corresponsione dell'assegno vitalizio puo' essere anticipata, su richiesta del consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantacinquesimo anno di eta'. 1-ter. In tal caso, le misure dell'assegno vitalizio di cui all'art. 6 della legge regionale n. 27/1995 sono determinate, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione all'eta' di pensionamento e secondo i coefficienti di cui alla seguente tabella: Età di pensionamento Coefficiente di determinazione - - Anni 55 0,7604 anni Anni 56 0,8016 anni Anni 57 0,8460 anni Anni 58 0,8936 anni Anni 59 0,9448 anni.".