Art. 2.
    1.  Dopo  il comma 1, dell'art. 3, della legge regionale 1o marzo
1995,  n. 27 (disposizioni in materia di trattamento indennitario dei
consiglieri) sono inseriti i seguenti commi:
    "1-bis.  La  corresponsione  dell'assegno  vitalizio  puo' essere
anticipata,  su  richiesta  del  consigliere e dopo la cessazione del
mandato, fino al cinquantacinquesimo anno di eta'.
    1-ter.  In  tal  caso,  le  misure  dell'assegno vitalizio di cui
all'art.  6  della legge regionale n. 27/1995 sono determinate, anche
ai  fini  della  determinazione  dell'assegno indiretto, in relazione
all'eta'  di  pensionamento  e  secondo  i  coefficienti  di cui alla
seguente tabella:


      Età di pensionamento                     Coefficiente di
                                                determinazione
              -                                       -
      Anni 55                                    0,7604 anni

      Anni 56                                    0,8016 anni

      Anni 57                                    0,8460 anni

      Anni 58                                    0,8936 anni

      Anni 59                                    0,9448 anni.".