Art. 3. 1. Le disposizioni di cui all'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 27/1995, si applicano anche ai consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 20 marzo 2000 p. GHIGO Il vice presidente: Masaracchio