Art. 3.
    1.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  10, comma 4, della legge
regionale  n.  27/1995,  si  applicano anche ai consiglieri in carica
alla data di entrata in vigore della presente legge.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 20 marzo 2000
                              p. GHIGO
                   Il vice presidente: Masaracchio