Art. 3. Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione dell'art. 1 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 60 miliardi, ripartiti secondo le quote di cui all'allegato A; l'importo e' previsto ad integrazione dello stanziamento del capitolo istituito nello stato di previsione della spesa con la seguente denominazione: "Erogazione a favore delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle somme necessarie per interventi urgenti nel settore sanitario", con la dotazione di lire 10 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi per l'anno 2002 in termini di competenza e di cassa, cui si provvede con riduzioni di pari importo del capitolo 27170 dei rispettivi bilanci. 2. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 4 si provvede in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2001.