Art. 4. Disposizioni particolari 1. Nelle procedure della gara per la realizzazione del nuovo ospedale, l'ASL n. 12 di Biella provvede alla copertura finanziaria dell'opera anche tramite l'alienazione dell'ospedale degli "Infermi". 2. Nelle more dell'alienazione dell'ospedale degli "Infermi", la Regione puo' anticipare all'ASL n. 12 il ricavato previsto nei limiti dell'importo stimato.