Art. 4.
                      Disposizioni particolari
    1.  Nelle  procedure  della  gara  per la realizzazione del nuovo
ospedale,  l'ASL  n. 12 di Biella provvede alla copertura finanziaria
dell'opera anche tramite l'alienazione dell'ospedale degli "Infermi".
    2.  Nelle more dell'alienazione dell'ospedale degli "Infermi", la
Regione puo' anticipare all'ASL n. 12 il ricavato previsto nei limiti
dell'importo stimato.