Art. 2. 1. L'indennita' di cui all'art. 1, sara' corrisposta fino ad un massimo di dodici mensilita' intere entro il 31 dicembre 2000; l'eventuale saldo sara' corrisposto entro il 31 dicembre 2001. 2. La cessazione dal servizio avverra' entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda per i dirigenti che abbiano maturato il diritto al collocamento a riposo e al trattamento di quiescenza alla data di presentazione della domanda, ivi compresi i dirigenti di cui all'art. 1, comma 3. Per gli altri la cessazione dal servizio avverra' alla data prevista dalle vigenti disposizioni di legge.