Art. 2.
    1. L'indennita'  di  cui all'art. 1, sara' corrisposta fino ad un
massimo  di  dodici  mensilita'  intere  entro  il  31 dicembre 2000;
l'eventuale saldo sara' corrisposto entro il 31 dicembre 2001.
    2. La cessazione dal servizio avverra' entro novanta giorni dalla
data  di  presentazione  della  domanda  per  i dirigenti che abbiano
maturato  il  diritto  al  collocamento  a riposo e al trattamento di
quiescenza  alla  data di presentazione della domanda, ivi compresi i
dirigenti di cui all'art. 1, comma 3. Per gli altri la cessazione dal
servizio  avverra'  alla  data prevista dalle vigenti disposizioni di
legge.