Art. 2.
                         Dotazione organica
    1. La  dotazione  organica  della  Regione  Puglia  e' ridotta di
duecento unita'.
    2. I  posti  di cui all'art. 30, comma 1, lettera b), della legge
regionale 4 febbraio 1997, n. 7, sono ridotti a dieci. I posti di cui
all'art. 30,  comma  1,  lettera  c), della legge regionale n. 7/1997
sono  ridotti  a  venti. I posti di cui all'art. 30, comma 1, lettera
d), della legge regionale n. 7/1997, sono ridotti a quaranta. I posti
di  cui  all'art.  30,  comma 1, lettera e), della legge regionale n.
7/1997, sono ridotti a seicento.
    3. La  tabella  A  di  cui  all'art.  22,  comma  1,  della legge
regionale n. 7/1997 e' cosi' modificata:

      qualifica seconda               |  posti n.    70
      qualifica terza                 |  posti n.   570
      qualifica quarta                |  posti n.   400
      qualifica quinta                |  posti n.   770
      qualifica sesta                 |  posti n. 1.000
      qualifica settima               |  posti n. 1.350
      qualifica ottava                |  posti n.   690
      dirigente                       |  posti n.   450
           Totale . . .               |  posti n. 5.300

    4. Alla  copertura  dei  posti  vacanti  in  organico di cui alla
tabella   precedente  si  provvede  utilizzando  le  graduatorie  dei
rispettivi concorsi espletati e/o in corso di espletamento, alla data
di entrata in vigore della presente legge.
    5. Le graduatorie di cui al comma 4, hanno validita' ventiquattro
mesi.
    La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente  ai  sensi e per gli
effetti  del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione
e  60  dello  statuto  ed  entrera'  in vigore il giorno stesso della
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Puglia.
      Bari, 8 marzo 2000
                               DISTASO