Art. 2. Dotazione organica 1. La dotazione organica della Regione Puglia e' ridotta di duecento unita'. 2. I posti di cui all'art. 30, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, sono ridotti a dieci. I posti di cui all'art. 30, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 7/1997 sono ridotti a venti. I posti di cui all'art. 30, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 7/1997, sono ridotti a quaranta. I posti di cui all'art. 30, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 7/1997, sono ridotti a seicento. 3. La tabella A di cui all'art. 22, comma 1, della legge regionale n. 7/1997 e' cosi' modificata: qualifica seconda | posti n. 70 qualifica terza | posti n. 570 qualifica quarta | posti n. 400 qualifica quinta | posti n. 770 qualifica sesta | posti n. 1.000 qualifica settima | posti n. 1.350 qualifica ottava | posti n. 690 dirigente | posti n. 450 Totale . . . | posti n. 5.300 4. Alla copertura dei posti vacanti in organico di cui alla tabella precedente si provvede utilizzando le graduatorie dei rispettivi concorsi espletati e/o in corso di espletamento, alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Le graduatorie di cui al comma 4, hanno validita' ventiquattro mesi. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari, 8 marzo 2000 DISTASO