Art. 2 Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 22/1996 1. Il comma 4, dell'art. 13 della legge regionale n. 22/1996 e' sostituito dal seguente: "4. La commissione, in una o piu' sedute riservate, procede: a) prima della seduta pubblica di gara a determinare, ove necessario, i sub-elementi e, se del caso, i sub-pesi nell'ambito degli elementi di valutazione stabiliti nel capitolato speciale d'appalto o nel bando, in ordine ai quali e' da effettuarsi la valutazione delle offerte; b) dopo la seduta pubblica di verifica da parte del presidente di gara della documentazione amministrativa, all'apertura del plico contenente la documentazione tecnica, contrassegnando la stessa su ogni foglio, all'esame del progetto ed all'attribuzione dei relativi punteggi e alla comunicazione, tramite il segretario della commissione, al presidente di gara di aver concluso la valutazione tecnica, ai fini di quanto previsto dall'art. 9 comma 13 lettera b), numero 2; c) dopo la seduta pubblica di verifica da parte del presidente di gara della regolarita' delle offerte economiche, all'esame delle stesse, all'assegnazione del relativo punteggio e alla proposta di aggiudicazione all'offerta risultata complessivamente migliore". 2. Dopo il comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 22/1996 e' inserito il seguente comma: "6-bis. L'accesso ai verbali della commissione e' consentito dopo la proposta di aggiudicazione". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 25 febbraio 2000 GIANNARELLI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 18 gennaio 2000 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 21 febbraio 2000.