Art. 2
       Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 22/1996
    1.  Il  comma 4, dell'art. 13 della legge regionale n. 22/1996 e'
sostituito dal seguente:
    "4. La commissione, in una o piu' sedute riservate, procede:
      a) prima  della  seduta  pubblica  di  gara  a determinare, ove
necessario,  i  sub-elementi  e,  se del caso, i sub-pesi nell'ambito
degli  elementi  di  valutazione  stabiliti  nel  capitolato speciale
d'appalto  o  nel  bando,  in  ordine  ai  quali e' da effettuarsi la
valutazione delle offerte;
      b) dopo  la seduta pubblica di verifica da parte del presidente
di  gara  della documentazione amministrativa, all'apertura del plico
contenente  la  documentazione  tecnica, contrassegnando la stessa su
ogni  foglio, all'esame del progetto ed all'attribuzione dei relativi
punteggi   e   alla   comunicazione,   tramite  il  segretario  della
commissione,  al  presidente  di gara di aver concluso la valutazione
tecnica,  ai fini di quanto previsto dall'art. 9 comma 13 lettera b),
numero 2;
      c) dopo  la seduta pubblica di verifica da parte del presidente
di  gara  della regolarita' delle offerte economiche, all'esame delle
stesse,  all'assegnazione  del  relativo punteggio e alla proposta di
aggiudicazione all'offerta risultata complessivamente migliore".
    2.  Dopo il comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 22/1996
e' inserito il seguente comma:
    "6-bis. L'accesso ai verbali della commissione e' consentito dopo
la proposta di aggiudicazione".
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 25 febbraio 2000
                             GIANNARELLI
    La  presente  legge e' stata approvata dal consiglio regionale il
18 gennaio  2000  ed  e' stata vistata dal Commissario del Governo il
21 febbraio 2000.