Art. 10. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 76/1994 1. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 76/1994 sono aggiunti i seguenti commi: "2-bis. Prima dell'inizio dell'attivita' di somministrazione di pasti, alimenti e bevande i soggetti autorizzati hanno lobbligo di trasmettere al comune copia del libretto di idoneita' sanitaria ovvero dichiarazione relativa al possesso del libretto medesimo, con l'indicazione dell'azienda unita' sanitaria locale che lo ha rilasciato e degli estremi del rilascio, per coloro che saranno addetti alla preparazione ed alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande; "2-ter. I soggetti autorizzati hanno l'obbligo di comunicare al comune, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l'autorizzazione e' stata concessa; 2-quater. I soggetti autorizzati hanno l'obbligo, ogni tre anni dal rilascio dell'autorizzazione, di presentare al comune le variazioni intervenute rispetto a quanto contenuto nella relazione di cui all'art. 5 comma 4. Il comune richiede, se del caso, alla provincia o alla comunita' montana l'accertamento sulla permanenza delle condizioni di cui al medesimo art. 5 ed effettua l'accertamento sulla permanenza della classificazione attribuita ai sensi dell'art. 16.". 2. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 76/1994 e' abrogato.