Art. 10.
       Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 76/1994
    1. Al  comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 76/1994 sono
aggiunti i seguenti commi:
      "2-bis. Prima dell'inizio dell'attivita' di somministrazione di
pasti,  alimenti  e  bevande i soggetti autorizzati hanno lobbligo di
trasmettere  al  comune  copia  del  libretto  di idoneita' sanitaria
ovvero  dichiarazione relativa al possesso del libretto medesimo, con
l'indicazione   dell'azienda   unita'  sanitaria  locale  che  lo  ha
rilasciato  e  degli  estremi  del  rilascio,  per coloro che saranno
addetti   alla  preparazione  ed  alla  somministrazione  dei  pasti,
alimenti e bevande;
      "2-ter. I soggetti autorizzati hanno l'obbligo di comunicare al
comune, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione
intervenuta  in merito ai requisiti in base ai quali l'autorizzazione
e' stata concessa;
      2-quater. I soggetti autorizzati hanno l'obbligo, ogni tre anni
dal   rilascio   dell'autorizzazione,  di  presentare  al  comune  le
variazioni intervenute rispetto a quanto contenuto nella relazione di
cui  all'art. 5  comma  4.  Il  comune  richiede,  se  del caso, alla
provincia  o  alla  comunita' montana l'accertamento sulla permanenza
delle condizioni di cui al medesimo art. 5 ed effettua l'accertamento
sulla   permanenza   della   classificazione   attribuita   ai  sensi
dell'art. 16.".
    2. Il  comma  3  dell'art. 14 della legge regionale n. 76/1994 e'
abrogato.