Art. 12.
       Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 76/1994
    1. Al  comma  2  dell'art. 21 della legge regionale n. 76/1994 si
sostituiscono  le  parole:  "da  L. 2.500.000 a L. 15.000.000" con le
parole:  "da L. 1.000.000 a L. 6.000.000"; gli ultimi due periodi del
comma  sono  sostituiti  come segue: "Il comune con propria ordinanza
dispone  la  chiusura dell'esercizio aperto senza l'autorizzazione di
cui   all'art. 13.  Il  comune  dispone,  inoltre,  che  la  suddetta
autorizzazione  non sia rilasciata per un periodo da un minimo di tre
mesi fino a un massimo di un anno.".
    2. Al  comma  3  dell'art. 21 della legge regionale n. 76/1994 si
sostituiscono  le  parole:  "da  L. 1.500.000  a L. 9.000.000" con le
parole: "da L. 500.000 a L. 3.000.000.".