Art. 12. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 76/1994 1. Al comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 76/1994 si sostituiscono le parole: "da L. 2.500.000 a L. 15.000.000" con le parole: "da L. 1.000.000 a L. 6.000.000"; gli ultimi due periodi del comma sono sostituiti come segue: "Il comune con propria ordinanza dispone la chiusura dell'esercizio aperto senza l'autorizzazione di cui all'art. 13. Il comune dispone, inoltre, che la suddetta autorizzazione non sia rilasciata per un periodo da un minimo di tre mesi fino a un massimo di un anno.". 2. Al comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 76/1994 si sostituiscono le parole: "da L. 1.500.000 a L. 9.000.000" con le parole: "da L. 500.000 a L. 3.000.000.".