Art. 13. Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 76/1994 1. Il comma 5 dell'art. 22 della legge regionale n. 76/1994 e' sostituito con il seguente: "5. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati alla provincia o alla comunita' montana per l'eventuale revoca delle provvidenze concesse ed il recupero delle somme erogate.".