Art. 13.
       Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 76/1994
    1. Il  comma  5  dell'art. 22 della legge regionale n. 76/1994 e'
sostituito con il seguente:
      "5.  I  provvedimenti  di  sospensione e revoca sono comunicati
alla  provincia o alla comunita' montana per l'eventuale revoca delle
provvidenze concesse ed il recupero delle somme erogate.".