Art. 17.
       Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 69/1995
    1. Al  comma  1  dell'art. 14 della legge regionale n. 69/1995 le
parole  "La  giunta  regionale"  sono  sostituite  con  le parole "Le
province o le comunita' montane" e la parola "puo'" e' sostituita con
la parola "possono".