Art. 20. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n 46/1988 1. Al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 46/1988, dopo la parola "elettrico", sono aggiunte le parole "e l'impegno a stipulare il contratto di fornitura entro quindici giorni dalla richiesta dell'impresa distributrice di energia elettrica, pena la restituzione alla Regione delle somme da questa erogate alla suddetta impresa a titolo di contributo.". 2. I comma terzo e quarto dell'art. 4 della legge regionale n. 46/1988 sono sostituiti dal seguente: "I comuni compiono l'istruttoria e trasmettono semestralmente alla Regione, entro il 30 aprile ed entro il 30 ottobre di ogni anno, gli elenchi riepilogativi delle richieste ritenute ammissibili.".