Art. 20.
        Modifiche all'art. 4 della legge regionale n  46/1988
    1. Al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 46/1988,
dopo  la  parola  "elettrico", sono aggiunte le parole "e l'impegno a
stipulare  il  contratto  di  fornitura  entro  quindici giorni dalla
richiesta  dell'impresa  distributrice  di energia elettrica, pena la
restituzione alla Regione delle somme da questa erogate alla suddetta
impresa a titolo di contributo.".
    2. I  comma  terzo  e quarto dell'art. 4 della legge regionale n.
46/1988 sono sostituiti dal seguente:
      "I  comuni  compiono l'istruttoria e trasmettono semestralmente
alla Regione, entro il 30 aprile ed entro il 30 ottobre di ogni anno,
gli elenchi riepilogativi delle richieste ritenute ammissibili.".