Art. 21. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 46/1988 1. Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 46/1988 e' sostituito dal seguente: "La giunta regionale, sulla base delle convenzioni di cui all'art. 2 e nei limiti delle disponibilita' di bilancio, determina nei trenta giorni successivi alle scadenze di cui al terzo comma dell'art. 4 le richieste ammesse ai benefici di cui alla presente legge, comunicando all'impresa distributrice l'elenco dei soggetti cui fornire energia elettrica.".