Art. 21.
        Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 46/1988
    1. Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 46/1988 e'
sostituito dal seguente:
      "La  giunta  regionale,  sulla  base  delle  convenzioni di cui
all'art. 2  e  nei limiti delle disponibilita' di bilancio, determina
nei  trenta  giorni  successivi  alle  scadenze di cui al terzo comma
dell'art. 4  le  richieste  ammesse  ai benefici di cui alla presente
legge,  comunicando  all'impresa  distributrice l'elenco dei soggetti
cui fornire energia elettrica.".