Art. 22. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 6/1994 1. Il primo alinea del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 6/l994 e' sostituito dal seguente: "le societa' semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice costituite per la conduzione di aziende agricole, purche' i soci cui e' attribuita l'amministrazione siano in possesso dei requisiti di tempo e di reddito per l'iscrizione nella prima o nella seconda sezione degli stessi albi provinciali;".