Art. 22.
        Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 6/1994
    1. Il  primo alinea del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale
n. 6/l994 e' sostituito dal seguente:
      "le  societa'  semplici,  in  nome collettivo ed in accomandita
semplice  costituite per la conduzione di aziende agricole, purche' i
soci  cui  e'  attribuita  l'amministrazione  siano  in  possesso dei
requisiti  di tempo e di reddito per l'iscrizione nella prima o nella
seconda sezione degli stessi albi provinciali;".