Art. 23. Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 3/1995 1. L'art. 2 della legge regionale n. 3/1995 e' sostituito con il seguente: "Art. 2 (Esercizio dell'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione). - 1. L'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione e' subordinata al conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 3. 2. Coloro che intendono esercitare l'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione presentano alla provincia denuncia di inizio dell'attivita', ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9, dichiarando di aver conseguito l'abilitazione di cui all'art. 3".