Art. 23.
      Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 3/1995
    1.  L'art. 2 della legge regionale n. 3/1995 e' sostituito con il
seguente:
    "Art.    2    (Esercizio   dell'attivita'   di   tassidermia   ed
imbalsamazione). - 1. L'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione e'
subordinata al conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 3.
    2.  Coloro che intendono esercitare l'attivita' di tassidermia ed
imbalsamazione   presentano   alla   provincia   denuncia  di  inizio
dell'attivita',  ai  sensi  dell'art.  58  della  legge  regionale 20
gennaio  1995, n. 9, dichiarando di aver conseguito l'abilitazione di
cui all'art. 3".