Art. 24. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 3/1995 1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/1995 le parole "sospensione per giorni sessanta dell'autorizzazione" sono sostituite dalle parole "interdizione per sessanta giorni"; le parole "l'autorizzazione e' revocata" sono sostituite dalle parole "e' disposta la chiusura dell'attivita'".