Art. 24.
        Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 3/1995
    1.  Al  comma  1  dell'art.  7 della legge regionale n. 3/1995 le
parole  "sospensione  per  giorni  sessanta dell'autorizzazione" sono
sostituite dalle parole "interdizione per sessanta giorni"; le parole
"l'autorizzazione  e'  revocata"  sono  sostituite  dalle  parole "e'
disposta la chiusura dell'attivita'".