Art. 26.
                          Piante officinali
    1.  Chiunque  intenda  esercitare  l'attivita'  di  raccolta e di
coltivazione  di piante officinali deve presentare al comune denuncia
d'inizio  dell'attivita'  ai sensi dell'art. 58 della legge regionale
20 gennaio 1995, n. 9.
    2. Per l'esercizio dell'attivita' di lavorazione, trasformazione,
confezionamento   e   commercializzazione  di  piante  officinali  e'
necessario aver conseguito il diploma di erborista.
    3.  Chiunque intenda esercitare una o piu' delle attivita' di cui
al   comma   2   deve   presentare   al  comune  denuncia  di  inizio
dell'attivita',  ai  sensi  dell'art.  58  della  legge  regionale 20
gennaio 1995, n. 9, dichiarando gli estremi relativi al conseguimento
del diploma di erborista.