Art. 27.
                 Trebbiatura e sgranatura meccanica
    1.  Per  l'esercizio  dell'attivita'  di trebbiatura e sgranatura
meccanica   dei   cereali   e  delle  leguminose,  di  cui  al  regio
decreto-legge  23 aprile  1942,  n.  433  e  al  decreto  legislativo
luogotenenziale  3  luglio  1944,  n.  152,  non  e' richiesta alcuna
licenza.